Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23994/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to missing lawyer's power of attorney certification, resulting in procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23994/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney lacked the mandatory certification of its issuance date required by law. The applicant initially failed to provide this document, and although a new power of attorney was submitted later, the Court ruled that post-humous certification cannot cure the original defect. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was fined for the procedural abuse.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008; Art. 96, comma 4, c.p.c.: The certification of the power of attorney's issuance date is a mandatory requirement for admissibility that cannot be cured by a subsequent release, and failure to comply renders the appeal inadmissible while subjecting the applicant to a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
power of attorney certification cassation appeal inadmissibility procedural defect cure mandatory certification requirement procedural abuse fine protezione internazionale allontanamento dall'asilo asilo per cittadini afghani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008
Il 03 /0 9 / 2024 , il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale , contenente anche argomentazioni difensive.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
27232/2020);propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.» 2.Nel depositare la richiesta di decisione, munita di una nuova procura speciale, il ricorrente ha dedotto che le disposizioni dell ’art.
art. 24 Cost
15177/2021; Cass.9110/2022; Cass. 24265/2022), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass.
articolo 96 c.p
380 bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.Sez. Un. n. 15177/2021
Cass.9110/2022
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and improper scope of review.
Cass. 24265/2022
Cassation annuls trial court decision dismissing prosecution due to prescription, citing aggravated recidiva extending the limitation period.
Cass. 27232/2020
24265/2022), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020);propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)»(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023
27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023
Sez. Un. n. 15177/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13676/2024 promosso da AHSAN JAMSHEED, rappresentato e difeso dall’avv. Diego D’Adderio, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro MINISTERO DELL’INTERNO, Unità Dublino – D ipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. cr onol. 2773/2024 del 16/05/2024, comunicato il 17/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dalCons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, in data 06/12/2022, adottava il provvedimento prot. IT - 542743 - A/AN0006987/06 C W8Y7 nei confronti del ricorrente, cittadino del Pakistan, che aveva presentato domanda di protezione internazionale, disponendone il trasferimento in Austria, dove il cittadino straniero risultava avere già presentato domanda internazionale, avendo l’autorità austriaca accettato la ripresa in carico, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, lett. d), Reg. (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III).

Lo straniero proponeva impugnazione davanti al Tribunale di Ancona avverso l’ordine di trasferimento. Costituitosi il Ministero, il Tribunale respingeva il ricorso. Avverso la suddetta pronuncia il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero non si è difeso con controricorso. Il 06/08/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. Il 03 /0 9 / 2024 , il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale , contenente anche argomentazioni difensive.

È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che, come sopra evidenziato, il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile ha formulato la proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. , nei seguenti termini: «Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 3, comma 3-septies, terzo periodo, d.lgs. 25/2008 (disposizione questa di tenore analogo all’art.35 bis, tredicesimo comma, del decreto legislativo citato), il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass.Sez.

Un. n. 15177/2021; Cass.9110/2022; Cass. 24265/2022), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020);propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.» 2.Nel depositare la richiesta di decisione, munita di una nuova procura speciale, il ricorrente ha dedotto che le disposizioni dell ’art. 3, comma 3 septies, terzo periodo, e dell’art.35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, non prevedono alcuna specifica formalità per rendere la certificazione e/o l’attestazione relative alla data di rilascio della procura, evidenziando, in particolare,che non prescrivono che essa debba essere portata da apposita dichiarazione, aggiunta e/o separata, da ritenersi quindi insita e portata dalla sottoscrizione per autentica da parte del difensore nominato, così come per la certificazione dell’autografia prevista dalla norma del codice di rito ordinaria.

Ad opinione della parte, le diposizioni della legge speciale prevedono che la certificazione del difensore si estend e anche alla data di rilascio della procura, senza stabilire ulteriori formalità aggiuntivea carico di quest’ultimo, sicché la procura originariamente versata in atti , ove è indicata la data di rilascio ( successiva alla comunicazione del decreto impugnato ) , doveva ritenersi valida. Secondo il cittadino straniero, ogni diversa interpretazione comporrebbe un’illegittima disparità di trattamento, favorendo un soluzione formalistica,in contrasto con il principio di conservazione degli atti del processo, di cui all’art.159 c.p.c., impedendo, perciò, alla procura di svolgere i suoi effetti, con conseguente pregiudizio del diritto alla difesa del richiedente asilo, la cui centralità è riconosciuta sia dall’art. 24 Cost. e art.6 CEDU, posto che per sua natura il processo deve tendere ad una decisione di merito, risiedendo in ciò l’essenza del rendere giustizia, e limitando perciò ai casi più gravi i rilievi procedurali impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito (cfr.Corte EDU, sentenza del 28/10/2021,Succi vs, Italia).

Nella memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c., il ricorrente ha richiamato gli argomenti già illustrati con la richiesta didecisione. 3.Il ricorso è inammissibile. 3.1.Com’è noto, l’art. 3, comma 3 septies, nel disciplinare il procedimento riguardante il ricorso contro le decisioni d ell’ Unità Dublino, statuisce , in riferimento all’impugnazione per cassazione della decisione del Tribunale, quanto segue: «…La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilitàdel ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima…» Negli stessi identici termini, l’art. 35 bis , comma 13, d.lgs. cit., con riferimento all’impugnazione per cassazione della decisione del Tribunale relativa al ricorso contro il provvedimento della Commissione Territoriale in ordine alla domanda di protezione internazionale, prevede quanto segue :

«…La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima…» 3.2.Questa Corte è consolidata nel ritenere che quest’ultima disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata dal difensore , prevedendo anche una specifica ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, nel caso in cui tale certificazione non ci sia.

La procura speciale deve , in sintesi, contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certific are , anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale interpretazione è conforme alla lettera della legge che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, prevede espressamente il compimento di una ulteriore attività di certificazione da parte del difensore («… a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima…»). 3.3.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato tale lettura della norma (così Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15177del 01/06/2021; conf. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6631 del 01/03/2022 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023). Anche la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis,comma 13, d.lgs. cit., sollevate con riferimento agli artt. 3,10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., agli artt. 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)e agli artt. 6,13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Terza Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17970 del23/06/2021 (Corte cost., Sentenza n. 13 del 20/01/2022). 3.4.Alle stesse conclusioni deve giungersi guardando alla procura speciale per proporre ricorso per cassazione nel procedimento in esame, in presenza di una identica formulazione dellanorma, inserita, peraltro, nello stesso testo normativo. 3.5.Nel caso di specie, la procura speciale al difensore, in calce al ricorso, indica ladata di rilascio, ma non contiene alcuna certificazione della stessa , recando soltanto l'autenticazione della firma , sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.La pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in una recente decisione, ha escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 6 paragrafo 1, CEDU, per eccessivo formalismo, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazioneaveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art. 369, comma 1, c.p.c. (cfr.

Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23/05/2024, Patrucolo e altri c. Italia, ove è stata dichiarata la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU in relazione ad altre ipotesi). La menzionata Corte ha affermato, tra l’altro, che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, può essere ammesso che le procedure seguite dalla Suprema Corte siano più formali, ove le parti sono rappresentate da avvocatispecializzati iscritt i all’ A lbo di giurisdizioni superiori , tenuto anche conto chela statuizione del giudice di legittimità segue un precedente fase di merito a contraddittorio pieno.

5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo il Ministero rimasto intimato. 6.Ai sensi dell’art. 380 bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. Secondo questa Corte, la novità normativa -introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, d.lgs. cit., contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte costituita (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.).

Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D.

Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)»(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024). Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi,non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023). Nondimeno, nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la complessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento ex art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1.000,00.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1.000,00 ex art.96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor