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Ordinanza — n. 23991/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes border re-entry validation due to interpreter's lack of oath and language mismatch.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23991/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's validation of a Bangladeshi citizen's immediate border re-entry. The citizen argued the Albanese interpreter lacked the required oath and could not translate Bengali correctly. The court found the interpreter indeed failed to take the oath, rendering the hearing void.

Regesto Legislator

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Art. 122, comma 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The failure of an interpreter to take the statutory oath renders the hearing voidable by the interested party.

Parole chiave

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border re-entry validation interpreter oath requirement procedural nullity language mismatch Cassazione ordinanza controlli alle frontiere, asilo e immigrazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 122, comma 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 122, comma 3 c.p.c., per omesso giuramento daparte dell’interprete di lingua albanese, nonché la violazione ex art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
122, comma 3 c.p.c., per omesso giuramento daparte dell’interprete di lingua albanese, nonché la violazione ex art. 360,comma 1 n.
Art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 26 del 1998
Occorr e prima di tutto rilevare che oggetto del ricorso per cassazione è il provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, adottato dal Giudice di p ace , su richiesta della Questura di Ancona, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 26 del 1998.
Art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Occorr e prima di tutto rilevare che oggetto del ricorso per cassazione è il provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, adottato dal Giudice di p ace , su richiesta della Questura di Ancona, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs.
Art. 157 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R.
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R.
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
L’art. 133 del medesimo d.P.R.(a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato)non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v.
art. 122, comma 3 c.p
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 122, comma 3 c.p.c., per omesso giuramento daparte dell’interprete di lingua albanese, nonché la violazione ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980; v.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 30/06/2014
in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 30/06/2014).
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010
cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010;Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009
23007 del 12/11/2010;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).
Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021
in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v.
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018
anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012
30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11972/2024R.G. proposto da Milon Fazlul Haque, cittadino del Bangladesh, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Gallina Fiorini,in virtù di procura speciale in atti ; ricorrente contro Prefettura di Ancona, in persona delPrefetto pro tempore, e Questura di Ancona, in persona del Questore pro tempore; intimati avverso il decreto del Giudice di pace di Ancona , pubblicat o il 17/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 7/ 03/2025 dal Consigliere Eleonora Reggiani; letti gli atti e i documenti del procedimento;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, a seguito d ella richiesta della Questura di Ancona di convalida dell’accompagnamento alla frontiera diMilon Fazlul Haque, ha proceduto alla convalida «per imotivi addotti dal rappresentante della Questura di Ancona che si condividono e ai quali per brevità espositiva si rinvia integralmente.». Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a duemotivi di impugnazione . Dopo aver depositato il ricorso, il ricorrente ha rinnovato la notificazione dello stesso alla Questura presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 122, comma 3 c.p.c., per omesso giuramento daparte dell’interprete di lingua albanese, nonché la violazione ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente ha rilevato che il Giudice di pace aveva ammesso alle funzioni di coadiutore in udienza per latraduzione delle dichiarazioni del cittadino straniero una interprete di lingua albanese, ma Milon Fazlul Haque era un cittadino del Bangladesh, la cui lingua madre era il bengalese, con la conseguenza che la traduzione effettuata dalla mediatrice culturale, e interprete di lingua albanese , non aveva offerto garanzie di correttezzadella traduzione effettuata oralmente in udienza, dato che la lingua albanese è una lingua indoeuropea di derivazione illirica, mentre la lingua bengalese è una lingua indoiraniana di derivazione dal sanscrito, e pertanto differisce nettamente dalla lingua albanese, non risultando dagli atti la conoscenza della lingua bengalese da parte della interprete intervenuta in udienza.

Inoltre, il ricorrente harilevato che, come si evinceva dal verbale di udienza,detta interprete, prima di esercitare le sue funzioni, non aveva prestato il giuramento di rito davanti al giudice ex art. 122, comma 3 c.p.c., dal che ne consegue la nullità dell’atto processuale generato dall’espletamento di dettefunzioni. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggettodi discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. , consistente nel fatto che il ricorrente aveva dichiarato di avere manifestato formalmente , per iscritto, alla Questura di Ancona la volontà di presentare domanda di protezione internazionale,in data antecedente alla notifica del decreto di espulsione, tant’è che in data 21/05/2024 aveva un appuntamento presso la Questura per formalizzare la domanda.

Secondo il ricorrente, la totale carenza di motivazione del decreto di convalida sulla questione sopra descritta relativa alla volontà del ricorrente di chiedere protezione internazionale, manifestata alla Questura prima della notifica del decreto di espulsione, ha inficiato in modo rilevante il procedimento decisionale delgiudice di pace, tanto da produrre un vulnus ad un diritto fondamentale della persona quale è quello di presentare domanda di protezione internazionalee di riceverne adeguata valutazione da parte dell’Autorità competente era stato convocato.

2. Occorr e prima di tutto rilevare che oggetto del ricorso per cassazione è il provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, adottato dal Giudice di p ace , su richiesta della Questura di Ancona, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 26 del 1998.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 3.1.Questa Corte ha già affermato che l a mancata prestazione del giuramento da parte di chi sia stato nominato interprete, per sentire persona non di lingua italiana (art 122 c.p.c.), implica una nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo, ai sensi dell’art.157 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980; v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 30/06/2014). 3.2.Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di udienza non risulta che l’interprete abbia prestato giuramento, così determinando la nullità dell’attività d’udienza cui il cittadino è tenuto a partecipare, con la conseguente nullità derivata, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., del decreto di convalidaadottato all’esito dell’udienza stessa.

L’eccezione è stata tempestivamente formulata, tenuto conto che il primo atto difensivo successivo all’udienza di convalida è statoproprio il ricorso per cassazione, con il quale la parte ha fatto valere detto vizio. 4.L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo, che deve ritenersi assorbito.

5. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassato senza rinvio il decreto di convalida dell’accompagnamento immediato alla frontiera adottato dal Giudice di pace di Ancona il 17/05/2024, tenuto conto che è ormai trascorso il termine per procedere alla convalida fissato dall’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 286 del 1998. 6.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza è di Amministrazioni statali. In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).

L’art. 133 del medesimo d.P.R.(a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato)non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa senza rinvio il decreto di convalida dell’accompagnamento alla frontiera adottato dal Giudice di pace di Ancona il 17/05/2024.