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Ordinanza — n. 23988/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion decree after foreigner gains refugee status, ending expulsion title validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23988/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the foreigner's appeal against a dismissal decree, ruling that the recognition of refugee status automatically invalidates the expulsion order. The applicant argued that interest to act persisted due to detention and potential future revocation of residence permits. The court held that refugee status eliminates the expulsion title entirely, making the original decree unenforceable and rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The recognition of international protection status renders an expulsion decree ineffective and unenforceable, thereby causing the cessation of the subject matter of the dispute and eliminating the interest to act in the pending proceedings.

Parole chiave

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expulsion decree invalidity refugee status recognition cessation of subject matter interest to act requirement administrative expulsion order protection international status unenforceable expulsion title statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n.
Art. 100 c.p.c.
3), c.p.c., in relazione all’art. 100, c.p.c.
art. 100 c.p
3), c.p.c., in relazione all’art. 100, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del 25/05/2012
8381/12, 12070/12, 17407/14 e 12069/14).» Il ricorrente ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire avverso un decreto di espulsione o di respingimento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del 25/05/2012; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012
8381 del 25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012), nella specie ancora più evidente in ragione del fatto che, a seguito del decreto di espulsione, il cittadino straniero è stato trattenuto presso il C.P.R.
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020 e altre pronunce).
Cass., Sez. 1, n. 109 del 07/01/2020
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14268 del 24/06/2014
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021
12070 del 13/07/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 06782/2024R.G. proposto da , rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Veglio,in virtù di procura speciale in atti ; ricorrente contro Prefettura di Milano, in persona delPrefetto pro tempore, e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l a sentenza del Giudice di pace di Milano , pubblicata il 30/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 7/ 03/2025 dal Consigliere Eleonora Reggiani; letti gli atti e i documenti del procedimento; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Milano, con la decisione indicat a in epigrafe, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnazione proposta da c ontro il decreto di espulsione amministrativa del 21/01/2023 , per avere il cittadino straniero ottenuto nel corso del procedimento giurisdizionale il S.W.

S.W. riconoscimento dello status di rifugiato , a seguito di decisione della Commissione territoriale, in data 22/02/2024 , della domanda di protezione internazionale. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a un solo motivodi impugnazione. La Prefettura non si è difesa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione all’art. 100, c.p.c. – impugnazione del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimento presso un C.P.R.

–erronea statuizione di carenza dell’interesse ad agire a seguito delriconoscimento della protezione internazionale (Cass., nn. 8381/12, 12070/12, 17407/14 e 12069/14).» Il ricorrente ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire avverso un decreto di espulsione o di respingimento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del 25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012), nella specie ancora più evidente in ragione del fatto che, a seguito del decreto di espulsione, il cittadino straniero è stato trattenuto presso il C.P.R. di Torino, tenuto conto che questa Corte ha ritenuto la persistenza dell’interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida al trattenimento disposta dal giudice di pace, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014;

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020 e altre pronunce). Per lo stesso motivo, secondo il ricorrente, l’interesse all’annullamento del decreto di espulsione che ha originato il trattenimento persiste anche successivamente al riconoscimento del diritto al soggiorno in Italia, nel caso di ottenimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato. La statuizione è infatti strumentale all’esercizio del diritto al risarcimento dei danni patiti dallo straniero per l’indebito trattenimento subito in conseguenza del provvedimento ablativo impugnato, salva la prova – assente, nel caso odierno – dell’annullamento o della revoca in autotutela da parte dell’amministrazione.

A ciò la parte ha aggiunto che lo status di rifugiato è un istituto passibile di cessazione e revoca (artt. 9 e 13d.lgs. n. 251 del 20 07). In tale ipotesi, venuto meno il diritto alsoggiorno, rivivrebbero gli effetti del decreto ablativo non annullato, ciò che rende ulteriormente evidente l’interesse del ricorrente all’ottenimento della pronuncia invocata. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.In via generale, occorre precisare che l'interesse ad agire , per poter essere tale, deve connotarsi in termini di concretezza e attualità, richiedendo, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudicein quel giudizio, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore (v. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024;

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2057 del 24/01/2019). 2.2.In tale quadro, con particolare riferimento alla materia in esame, l’interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto è stato da questa Corte accertato con riferimento alla convalida e alla proroga del trattenimento, misure che limitano la libertà personale, e non nei confronti dell’accertamento della illegittimità del titolo che abilita all’espulsione o al respingimento ove sia sopravvenuto un titolo di soggiorno (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020;

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 39735 del 13/12/2021; diverso è il discorso in caso di rimpatrio del cittadino straniero: v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del 25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021). Anzi, con una pronuncia che riguarda proprio l’espulsione, questa Corte ha ritenuto che l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno in corso di causa fa perdere efficacia al titolo espulsivo e determina l’impossibilità della sua messa in esecuzione,con conseguente cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nel procedimento promosso per la sua impugnazione (Cass., Sez. 1, n. 109 del 07/01/2020).

Come già precisato, infatti, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionaledetermina l’inefficacia del decreto di espulsione, che divieneineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest'ultimo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14268 del 24/06/2014).

A nulla rileva la circostanza che , a seguito dell’adozione del provvedimento di espulsione il ricorrente è stato trattenuto presso un CPR, poiché se è vero che l’accertamento dell’eventuale illegittimità del decreto espulsivo comporta per via derivata anche l’illegittimità del provvedimento di trattenimento, tuttavia, è anche vero che, con il ricorso contro il decreto di espulsione, non è impugnato il decreto di trattenimento, e cioè il provvedimento che incide sulla libertà personale, sicché dall’accertamento dall’ipotizzata illegittimità dell’espulsione non conseguirebbe un risultato utile attuale per il cittadino straniero , come richiesto dall’art. 100 c.p.c., assumendo il menzionato accertamento carattere incidentalein un eventuale altro giudizio (di cui , nella specie, non è stata neppure dedotta la proposizione).

Anche l’argomento riferito alla possibilità di mandare nuovamente ad esecuzione il decreto di espulsione, per effetto dell’eventuale cessazione o revoca della protezione, non è fondato, per due ordini di ragioni. In primo luogo, come sopra evidenziato, l’intervenuto riconoscimento del diritto alla protezione internazionale non si limita a sospendere l’efficacia del decreto di espulsione, ma la elimina del tutto, con la conseguenza che, tale decreto non può costituire il titolo per il rimpatrio del cittadino straniero, in caso di cessazione o revoca del titolo di soggiorno, dovendo, in talieventualità, essere emesso un nuovo decreto di espulsione.

In secondo luogo, anche in questo caso, l’interesse all’accertamento della legittimità del titolo di espulsione è dal ricorrente collegato ad una eventuale e ipotetica cessazione o revoca del titolo di soggiorno , in assenza, dunque, di un interesse attuale alla statuizione. 3.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo la Prefettura rimasta intimata. 5.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quaterd.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte