Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay litigation costs to bankruptcy estate and state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on June 9, 2025. Although the bankruptcy estate did not formally adhere to the withdrawal, the procedural outcome mandated the appellant to bear the litigation costs. Consequently, the court ordered the appellant to reimburse the bankruptcy estate and the State for legal expenses totaling €5,200.00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 133 T.U.S.G.: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and in the absence of the opposing party's adherence, the withdrawing party is condemned to pay the litigation costs to the state and the opposing entity.
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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13249/2021 proposto da: ELIFANI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato SERGIO FEDELI per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO DE DOMINICIS S.R.L., rappresentato e difes o dall’Avvocato MASSIMO DE BONIS per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 738 /2020 della CORTE D ’ APPELLO DI ROMA, depositatail 3 / 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 26/6/2025;
FATTI DI CAUSA rilevato che: - la ricorrente, con atto in data 9/6/2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ma, in difetto di adesione delle relative controparti, è pronunciata la condanna alle spese Ric. 2021n.13249 - Sez. 1 – CC del 26 giugno 20 2 5 nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.); - il Fallimento controricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per cui, a norma dell’art. 133 T.U.S.G., la condanna dev’essere pronunciata a favore dell’Erarioe, come da parte statuitiva, riflette nella misura finale la disamina della lite, delle difese e dell’andamento del giudizio;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento e, per esso, allo Stato le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion