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Ordinanza — n. 23954/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of self-sufficiency and lack of interest in creditor claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23954/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding the scope of the action and the statute of limitations. The appellant failed to provide a self-sufficient legal argument by merely copying partial conclusions of the first-instance citation without addressing the core facts. Furthermore, the court found no standing to review the prescription of claims against social creditors because the unitary nature of the liability action meant the outcome would not change regardless of that specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 183, comma 6 c.p.c.; Art. 133 d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the grounds lack self-sufficiency due to insufficient factual transcription or if the appellant lacks a direct interest in the outcome of the specific legal issue raised.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack self-sufficiency unitary liability action statute of limitations social creditors claims cattiva gestione compenso del curatore fallimentare compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.146 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3, l.fall., per non avere la sentenza rilevato l’improcedibilità dell’azione per difetto di autorizzazione del giudice delegato.
Art. 183, comma 6 c.p.c.
Art. 146 l.fall.
4.2 Nel caso di specie la Corte ha accertato che la curatela sin dall’atto introduttivo di citazione del processo di primo grado ha proposto, come consentitole dall’art. 146, comma 2 lett .
Art. 2392 c.c.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
art. 342 c.p
1.1 La Corte territoriale, dopo aver disatteso il motivo di appello che riguardava la prescrizione delle azioni di responsabilità, riteneva inammissibili gli altri motivi in quanto formulati in violazione dell’art. 342 c.p.c.
artt. 2393 c.c
3 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 c.c., 183, 6° comma, c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5253/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7115/2020 R.G. proposto da: Marchetti Raffaele Orazio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 63, presso lo studio dell’avvocato Terrigno Massimiliano (TRRMSM65S07H501O), rappresentato e difeso dall'avvocato Riccio Biagio (RCCBGI64S08B759D), -ricorrente- contro Fallimento Edil 2000 srl, elettivamente domiciliato in Roma Via del Babuino 29, presso lo studio dell’avvocato Petrucci Stella (PTRSLL74T44H501B), rappresentato e difeso dall'avvocato Lamparelli Raffaele (LMPRFL65M25A783P), -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5865/2019 depositata il 04/12/2019.

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Stanislao De Matteis che ha concluso per il rigetto del ricorso, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4/12/2019, ha rigettato l’appello interposto da Marchetti Raffaele Orazio avverso la sentenza pronunciata dalla Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli, che, in parziale accoglimento dell’azione di responsabilità promossa dal curatore del Fallimento Edil 2000 Srl, aveva condannato Marchetti Raffaele Orazio, nella qualità di amministratore unico della società, al risarcimento dei danni in favore della curatela, determinati in € 58.237,96, oltre interessi legali dalla domanda. 1.1 La Corte territoriale, dopo aver disatteso il motivo di appello che riguardava la prescrizione delle azioni di responsabilità, riteneva inammissibili gli altri motivi in quanto formulati in violazione dell’art. 342 c.p.c. 1.2 In particolare, a fronte di una chiara e comprensibile esposizione da parte dei giudici di prime cure dei fatti di mala gestio contestati all’amministrazione, consistiti nel distrarre a suo favore somme derivanti dalla plusvalenza della vendita del capannone di proprietà della società fallita attraverso una fittizia operazione contabile di conteggio di presunti costi sostenuti dai soci risalenti anche ad un periodo in cui l’immobile non era ancora di proprietà della società, l’appellante si era limitato a denunciare la motivazione “incomprensibile, perché scritta in un pessimo italiano“ non confrontandosi minimamente con il nucleo logico-giuridico della decisione. 1.3 Del tutto aspecifiche, in quanto non correlate agli accertamenti compiuti dal Tribunale e infarcite di generici rinvii alla comparsa di costituzione e di risposta, erano le ulteriori argomentazioni svolte dall’appellante. 2.Marchetti Raffaele Orazio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso e memoria ex art 380bis1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.146 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3, l.fall., per non avere la sentenza rilevato l’improcedibilità dell’azione per difetto di autorizzazione del giudice delegato. Ad avviso del ricorrente, il fallimento non avrebbe fornito la prova:

a) di essere stato autorizzato a proporre anchel’azione sociale di responsabilità, oltre a quella dei creditori sociali che, tuttavia, sarebbe prescritta;

b) di aver acquisito il previo parere del comitato dei creditori. 2 Il motivo è infondato, in quanto lo stesso esame dell’atto di citazione consente di accertare che vi fu autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Benevento dr. Michele Monteleone di cui al nr. cron. 1185 del 17/7/2014. 2.1 E’ inammissibile il profilo della censura che lamenta il mancato intervento del parere del comitato dei creditori,in quanto aspecifico non essendo stato nel corpo del motivo riprodotto il decreto del Giudice delegato di autorizzazione a stare in giudizio.

La doglianza è, comunque, infondata in quanto il decreto di autorizzazione alla proposizione dell’azione senza il parere del comitato di creditori non è stato fatto oggetto di reclamo e, pertanto, ogni suo vizio procedimentale risulta sanato. 3 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 c.c., 183, 6° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c.: si ascrive al Tribunale di non aver rilevato che la causa petendi azionata in giudizio (con il libello introduttivo) era riferita solo ai creditori sociali e non anche alla società, con la conseguente inammissibilità dell’ampliamento del thema decidendum avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.

Ad avviso del ricorrente, infatti, non poteva dirsi che l’azione proposta fosse (anche) quella della società sol perché nelle conclusioni dell’atto di citazione si leggeva che ad essere richiesti erano i danni subiti «dalla curatela, dalla società e dai creditori sociali».

4. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto pecc a di carenza di autosufficienza essendosi il ricorrente limitato a trascrivere, peraltro del tutto parzialmente, le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, omettendo la trascrizione almeno delle parti essenziali della citazione onde consentire la verifica della censura avanzata in questa sede. 4.1 In secondo luogo, va rilevato che rientra nel potere - dovere del giudice qualificare giuridicamente l'azione e attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non si sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio (cfr.

Cass. 5253/2021). 4.2 Nel caso di specie la Corte ha accertato che la curatela sin dall’atto introduttivo di citazione del processo di primo grado ha proposto, come consentitole dall’art. 146, comma 2 lett . a), l.fall. sia l’azione volta a far valere la responsabilità risarcitoria del Marchetti nei confronti della società fallita, sia quella rivolta verso i creditori della società, come chiaramente ed inequivocabilmente risulta dalla conclusioni assunte in quell’atto che sono le seguenti: «accertare e dichiarare il convenuto Marchetti Orazio Raffaele, inadempiente agli obblighi su di esso avente qualità di amministratore della Edil 2000 srl è responsabile ex art 2932 e 2934 nonché ex art.46 L.F. [ rectius 146 l.fall ] . ovvero a qualsiasi titolo, per i danni subiti dalla Curatela dalla società o dai creditori social». 5 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 2394, c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte erroneamente escluso che l’azione dei creditori sociali fosse prescritta. 5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. 5.2 Essendo stata accertata la fondatezza dell’azione di responsabilità secondo il combinato disposto di cui agli artt. 146 l.fall. e 2392 c.c., l’eventuale accertamento della prescrizione dell’azione di responsabilità per danni cagionati ai creditori, stante l’unitarietà dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, non muterebbe l’esito del giudizio.

Il ricorso vaquindi, complessivamente respinto . Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentoin favore del Fallimento, e per esso, allo Stato ai sensi dell’art . 133 d.P.R. n. 115/2002, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello