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Ordinanza — n. 23847/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to transaction ending the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23847/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had entered into a settlement agreement with the Region of Campania, thereby ending the subject matter of the dispute. The appellant argued for the annulment of a regional funding revocation, but the opposing parties did not contest the new transaction. The court ruled that since the parties resolved the controversy, the interest to appeal vanished, rendering the cassation request unnecessary and legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 382, 3° co., 383, 384 cod. proc. civ.; Where a transaction or other fact ceases the subject matter of the dispute during the appeal, the appeal is inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere transazione in corso giudizio inammissibilità sopravvenuta difetto interesse agire economia giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 382, 3° co., 383, 384 cod. proc. civ.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368
In definitiva, la formula adottata sembra la più funzionale sia all’interesse privato delle parti che a quello pubblico dell’economia dei giudizi (così in motivazione Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368 .
Cass. 14 maggio 1981 n. 3178
Cass. 25 ottobre 1990 n. 10361
Cass. 18 agosto 1992 n. 9592
Cass. 19 giugno 1996 n. 5664
Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980
Cass. (ord.) 19.7.2024, n. 19976

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Testo completo

di Abbaneo Luisa – c.f./p.i.v.a. 00319590675 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Antonio Lucianelli e dall’avvocato Enrico Romano ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna. RICORRENTE contro REGIONE CAMPANIA – c.f. 80011990639 - in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore. INTIMATA FINWORLD s.p.a. –c.f. 01744100601 -in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 5777 dei 12/28.11.2019 della Corte d’Appello di Napoli , udita la relazionenella camera di consig lio del 26 giugno 2025 del consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto accogliersi il ricorso, RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 3621/2018 il Tribunale di Napoli - nel giudizio promosso dalla “TLA TV s.r.l. di Abbaneo Luisa” nei confronti della Regione Campania, con la partecipazione della “Finworld” s.p.a., terza chiamata in causa dalla convenuta - rigettava la domanda proposta dall’attrice, vo lta a conseguire la declaratoria di insussistenza del proprio inadempimento e di illegittimità del provvedimento con cui la Regione le aveva revocato il finanziamento accordato. 2.Proponeva appello la “TLA TV s.r.l. di Abbaneo Luisa”.

Resisteva la Regione Campania. Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la “Finworld” s.p.a.

3. Con sente nza n. 5777/2019 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

4. Avverso tale sentenza la “TLA TV s.r.l. di Abbaneo Luisa” ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La Regione Campania non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese la “Finworld” s.p.a. 5.La ricorrente ha depositato memoria. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. CONSIDERATO CHE 6. Il ricorso è inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Con istanza dat at a 15.5.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché ha rappresentato di aver siglato in data 8.7.2024 transazione con la Regione Campania. La ricorrente ha allegato l’atto di transazione alla suddetta istanza.

8. Ebbene, questo Collegio condivide e reputa di ribadire nella specie i l più risalente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte,di cui alla sentenza n. 368 del 18.5.2000 . Più esattamente, di ribadire iseguenti rilievi: Queste Sezioni Unite ritengono che, ove nel corso del giudizio di legittimità sia intervenuta una transazione od altro fatto che importi la cessazione della materia del contendere, la relativa statuizione non comporta una decisione nel merito della causa esi risolve nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’interesse ad una definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (interesse che deve sussistere non solo al momento dell’impugnazione, ma anche in quello della decisione:

Cass.21 febbraio 1991 n. 1873 ). Questa formula conclusiva, di carattere processuale ancorché possa richiedere un accertamento dell’accordo transattivo ( ), ha il pregio di contenere una pronuncia sul ricorso e di consentire (stante l’inammissibilità dello stesso) la produzione dei documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto dal quale dipende appunto la cessazione della materia del contendere (la transazione, la morte di una parte ecc.), ai sensi dell’ art. 372 c.p.c. , dal momento che la transazione della lite o comunque il sopravvenuto difetto d’interesse non hanno rilievo sulla base della semplice dichiarazione dei difensori, trattandosi di atto di disposizione del diritto in contesa, che esula dal semplice mandato ad litem ( Cass. 17 luglio 1999 n. 7580 ).

Essa, inoltre, non contiene alcuna statuizione relativa alla sentenza impugnata, il cui paventato passaggio in giudicato deve essere escluso, ribadendosi in tal modo l’orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte. Infatti, nell’ipotesi di accordo transattivo, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso, si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e per ciò stesso inidonea a passare in giudicato; ed un fenomeno analogo avviene per tutti gli altri fatti produttivi della cessazione della materia del contendere perché, facendo venir meno il potere- dovere del giudice di pronunciare sull’originarlo thema decidendum, escludono che si formi il giudicato su una decisione non più richiesta, né necessaria (ex plurimis Cass. 14 maggio 1981 n. 3178 , 25 ottobre 1990 n. 10361 , 18 agosto 1992 n. 9592 , 19 giugno 1996 n. 5664 ).

In definitiva, la formula adottata sembra la più funzionale sia all’interesse privato delle parti che a quello pubblico dell’economia dei giudizi (così in motivazione Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368 . Cfr. altresì Cass. sez. un.26.7.2004, n. 14059 . Ed ancora Cass. 31.5.2005, n. 11609 , secondo cui,qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed in considerazione della domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato ;

Cass.24.6.2005, n. 13565 ; Cass. (ord.) 19.12.2019, n.34022). 9.I surriferit i rilievi vengono reiterat i pur nella consapevolezza che è in parte di segno diverso l’elaborazione più recente delle sezioni unite di questa Corte(il riferimento è a Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980 , secondo cui, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, 3° co., 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso;

Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632 ; Cass. 19.4.2023, n. 10483 . N el medesimo solco questa Corte ha puntualizzato che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l’inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall’altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale:cfr.

Cass.(ord.) 18.10.2018, n. 26299).

10. La Regione Campania e la “Finworld” s.p.a. non hanno svolto difese ; pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta. 11.Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 19.7.2024, n. 19976; Cass. (ord.) 7.12.2018, n. 31732; Cass. 10.2.2017, n. 3542