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Ordinanza — n. 23834/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses securitization company's appeal against bankruptcy court's rejection of secured credit claim due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23834/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Fino 2 Securitisations srl's appeal against the bankruptcy court's decision to exclude a specific secured credit from the privileged list. The court found that the appellant failed to prove the specific credit was included in the block transfer published on the cedent's website, and mere document possession did not establish title. Consequently, the burden of proof remained on the appellant to demonstrate the validity of the assigned claim.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. 385/1993; Art. 130/1999; Art. 2697 c.c.: In securitization proceedings, the assignee must positively prove the specific inclusion of the assigned credit in the transfer list; mere possession of documents or the existence of a transfer does not suffice to establish creditor title against a bankruptcy court's factual finding.

Parole chiave

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securitization block transfer bankruptcy proceedings secured credit burden of proof creditor title privileged claim attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 58 d.lgs. 385/1993
Il Tribunale rilevava che non era stata fornita la prova da parte dell’opponente della titolarità del credito; in particolare, secondo quanto accertato dai giudici circondariali, nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 d.l gs.
Art. 1-4 l. 130/1999
Art. 2697 c.c.
Art. 1189 c.c.
Art. 1260 c.c.
Art. 1262 c.c.
Art. 1264 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 2718 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
, in relazione all’art. 360, comma 1° n.
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Testo completo

. 8/7/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36633/2018 R.G. proposto da: Fino 2 Securitisations srl e, per essa quale mandataria , doBank spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell’avvocato Ferrari Michele (FRRMHL64E19F499Q) che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro Fallimento Immobiliare San Lorenzo srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo 107, presso lo studio dell’avvocato Lobuono Tajani Roberto Luca (LBNRRT70D03Z114F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Badellino Oreste (BDLRST67S04L219G), -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Alessandria n. 2636/2018 depositato il 15/11/2018 , letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Aldo Cennicola,che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 15/11/2018, rigettava l’opposizione proposta da Fino 2 Securitisation srl al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Immobiliare San Lorenzo srl in liquidazione, che aveva escluso il credito, in collocazione privilegiata ipotecaria, di € 115.013,43, oltre interessi moratori, fatto valere dalla Fino 2 Securitisation srl e derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto dalla società in bonis con Unicredit spa che aveva ceduto in blocco il pacchetto dei crediti, tra cui quello per cui è causa, alla ricorrente nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999. 1.1.

Il Tribunale rilevava che non era stata fornita la prova da parte dell’opponente della titolarità del credito; in particolare, secondo quanto accertato dai giudici circondariali, nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 d.l gs. 385/1993 (di seguito indicato per brevità “TUB”) non risultavano i crediti ceduti per la cui individuazione esso rimandava al sito internet indicato nel testo. Sempre secondo quanto accertato dall’impugnato decreto, nell’elenco di cui alla pagina web indicata non figurava la posizione debitoria NGD 19407563 che identificava il credito in questione, né, per altro verso, la certificazione rilasciata dal notaio Pennazzi in data 11/7/2018 atteneva a documenti che individuassero tra i crediti ceduti quello identificato come NGD 19407563.

2. Fino 2 Securitisations srl ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs.385/1993, 1 - 4 l. 130/1999 e 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per non avere il Tribunale indagato sulla specifica individuazione del credito tra quelli effettivamente ceduti, non avendo riscontrato la corrispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri di identificazione del blocco dei crediti ceduti. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.

La semplice cessione in blocco di crediti aventi una certa connotazione non esonera certo il cessionario, a fronte di una specifica contestazione della inclusione nel perimetro della cessione del credito, dalla prova che la singola posizione creditoria sia oggetto dell’atto dispositivo, non essendo sufficiente la sola esistenza di un contratto di cessione in blocco. 1.3.Nel caso di specie, come sopra evidenziato, è stato in maniera congrua ed ineccepibile accertato in fatto, e non contestato dalla banca, che la posizione creditoria insinuata nel passivo non figurava nell’elenco dei crediti ceduti in blocco pubblicato sul sito internet messo a disposizione dal cedente e dalla cessionaria. 1.4.

Nessuna violazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio può predicarsi.

2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 , 1260 , 1264 e 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 , c.p.c.: la ricorrente lamenta che, a fronte di un dubbio sulla effettiva cessione del credito, il debitore si sarebbe dovuto attivare, ai sensi dell’art . 1189 c.c. , interpellando il creditore cedente o proponendo un’azione di accertamento per la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione; in mancanza di tale onere, a dire della Fino 2 Securitisations srl, il debitore sarebbe tenuto a pagare anche al creditore apparente. 2.1.Il motivo è, in primo luogo, inammissibile in quanto introduce una questione che non risulta essere stata oggetto di trattazione nel giudizio di merito. 2.2.

In ogni caso , la censura è manifestamente infondata , in quanto chi subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è chi agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito. 3.Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt.1260 , 1262 e 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.; la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato che essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione; ciò poteva dipendere solo dall’aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito. 3.1.Il motivo è infondato in quanto il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute.

Tanto, ovviamente, a prescindere dall’assorbente rilievo per cui il mezzo in disamina sollecita questa Corte al riesame di elementi di valutazione afferenti al giudizio di fatto.

4. Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 1260, 1325, 2718, 1-4, l. 130/1999 e 58 d.lgs. 385/1993 per avere il Tribunale erroneamente valutato la portata probatoria della certificazione dell’11/7/2018 del notaio Pennazzi. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la censura si infrange contro l’accertamento in fatto, insindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., compiuto dal Tribunale circa la mancata inclusione della specifica posizione creditoria tra quelle oggetto di trasferimento in capo al cessionario. 5.Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05