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Ordinanza — n. 23806/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties renounced all claims via transactional act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23806/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following a transactional act where both parties explicitly renounced their main and incidental appeals. Although the lower court had admitted a creditor's claim in the bankruptcy liquidation, the parties subsequently agreed to settle the dispute. Consequently, the Court ruled that no further judicial intervention was necessary as the litigation was voluntarily terminated by the litigants.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; When parties to a cassation appeal mutually renounce their claims through a transactional act, the proceedings are extinguished without the Court needing to rule on litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment by renunciation transactional act bankruptcy liquidation mutual settlement credito nel fallimento amministrazione del fallimento danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2.Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24231/2018 R.G. proposto da: Coseb Consorzio Cooperative Servizi Basilicata SocietàCooperativa, elettivamente domiciliata in Roma Via Velletri 21, presso lo studio dell’avvocato Camaldo Massimo (CMLMSM59P07C199B), rappresentato e difeso dall'avvocato Pesacane Pietro Bruno (PSCPRB55D30F839X), -ricorrente- contro Ciclat Ausiliari Traffico soc. coop . in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 332, presso lo studio dell’avvocato De Majo Gabriele (DMJGRL61R13H501N) che larappresenta e difende , -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Roma nr. cron. 2502/2018, depositato il 04/07/2018, letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Mauro Vitiello che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa Ciclat Ausiliari Traffico soc. coop., proposta da Coseb Consorzio Cooperative Servizi Basilicata SocietàCooperativa, ammetteva allo stato passivo della procedura il credito della cooperativa ricorrente per l’ammontare di € 2.403.195,03 in collocazione privilegiata ex art. 1751 bis n. 5 c.c.

2. Coseb Consorzio Cooperative Servizi Basilicata Societ à Cooperativa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi. Ciclat Ausiliari Traffico soc. coop . in liquidazione coatta amministrativa ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale cui ha replicato la ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 28/2/2025 è stato depositato da parte del la ricorrente atto transattivo, intervenuto tra le parti il 30/11/2020 , del presente giudizio, con il quale le stesse parti hanno espressamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale con allegata autorizzazione dell’autorità di vigilanza della procedura a rinunciare al ricorso incidentale alle condizioni previste dalla transazione. 2.Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite,fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo. Cos