Court dismisses jurisdiction objection where claimant's liquid debt is determinable from contract terms despite disputed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the defendant's preliminary objection regarding territorial jurisdiction, ruling that the Tribunal of Turin retained competence. The plaintiff alleged a liquid debt based on a specific contract clause, while the defendant argued the debt was not liquid due to disputed cost categories. The court held that the plaintiff's request for a specific sum defines the jurisdictional threshold, and the defendant's contestation of the debt's composition does not alter its liquid nature for competence purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 c.p.c.; Art. 1182, comma 3, c.c.: When a plaintiff requests payment of a specific sum, territorial jurisdiction is determined by the creditor's domicile based on the liquid and enforceable nature of the claim as defined by the plaintiff's request, regardless of subsequent disputes regarding the debt's composition or amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17376/2024 promosso da Tecnolift s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dallavv. Massimiliano Ranelli, in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Consorzio Stabile Real Italy s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall a vv. Francesca Boscolo, in virtù di procuraspeciale in atti; -resistente avverso l ordinanza del Tribunale di Torino n. 3759 /2024 , pubblicata il 28/06/2024, comunicata il 02/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Vitiello Mauro, che ha concluso per laccoglimento del ricorso con dichiarazione della competenza del Tribunale di Torino; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 11/07/2019, il Consorzio Stabile Real Italy s.c.a.r.l. (di seguito, il CONSORZIO)e la Tecnolift s.r.l. (di seguito, TECNOLIFT) costituivano un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, ai sensi dellart. 48 d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di sottoscrivere con lIstituto Autonomo Case Popolari (IACP) della Provincia di Palermo uncontratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria delle scale condominiali. La TECNOLIFT (nella qualità di impresa mandante) conferiva mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza al CONSORZIO (nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria), al finedi intrattenere rapporti con la committenza.
Intervenuta laggiudicazione definitiva in favore del costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese, veniva stipulato, in data 20/02/2020, tra limpresa capogruppo m andataria e la committenza il contratto diappalto per laffidamento dei lavori di cui sopra. Nel corso dellesecuzione delle opere, la TECNOLIFT emetteva nei confronti delCONSORZIO la fattura n. 811 del 30 / 09 / 2022 di 58.216,53 , quale terzo acconto, come da certificato di pagamento n. 8 , ma ladempimento, pure sollecitato, non veniva eseguito. (All.4 al ricorso per regolamento di competenza).
Anche lIstituto committente invita va il CONSORZIO a pagare a TECNOLIFT proprio la somma di cui alla fattura o, in caso di avvenuto pagamento, a consegnare la fattura debitamente quietanzata (All. 4 al ricorso per regolamento di competenza). Richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la somma sopra indicata, il CONSORZIO proponeva opposizione ex art 645 c.p.c. , eccependo, in via pregiudiziale, lincompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Vicenza e, nel merito, una serie di inadempimenti della controparte ai sensi e per gli effetti dell art. 1460 c.c. Con riferimento alleccezione di incompetenza, lopponentededuceva che, nella specie,non trovava applicazione il combinato disposto di cui agli art.20 c.p.c. e 1182,comma 3, c.c., che individua, quale for o facoltativo quello in cui deve eseguirsi lobbligazione e perciò il domicilio del creditore (Torino), perché si trattava di obbligazione avente ad oggetto somme di danaro, cui si applicava il disposto dell art. 19 c.p.c. , che individua, quale foro generale delle persone giuridiche, il luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta(Vicenza).
Nel costituirsi, lopposta contestava detta eccezione e, depositate memorie exart 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza datata 08/03/ 2024 , rilevando che lopposizione non risultava fondata su provascritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.Ritenut e , inoltre, inammissibili le prove formulate dalle parti e la causa matura per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni alludienza del 18/09/2024.Con provvedimento anticipatorio del 15/04/2024, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive e per repliche.
Con lordinanza in questa sede impugnata, il Tribunale di Torino dichiarava la propriaincompetenza in favore del Tribunale di Vicenza, motivando come segue: « Per quanto concerne la verifica della sussistenza della competenza del Tribunale di Torino ai sensi degli art. 20 Cpc e 1182 c. 3 Cc , invocati dalla convenuta, bisogna tenereconto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le obbligazioni pecuniarieda adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182 c. 3 Cc sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini lammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, con la precisazioneche deve trattarsi di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto ( Cass.
Sez. Un. 17989 /2016 ). In applicazione di questi principi, si ritiene che lobbligazione dellattrice non sialiquida, in quanto il certificato di pagamento n. 8 - riferito allo stato di avanzamento n. 8 dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2022 e richiamato espressamente nella fattura n.811/2022 - attesta che lIacp di Palermo ha liquidato allattrice 70.464,51, ma non permette di individuare analiticamente, neanche attraverso un confronto con i codici degli articoli riportati nello stato di avanzamento n. 8, le voci di costo riferite ai lavori rientranti nella categoria OS4, di competenza della Tecnolift Srl, con conseguente difetto del requisito della liquidità dellobbligazione (doc. 4 fasc. conv. e doc. 11 fasc. mon.) » Avverso tale statuizione ha proposto ricorso la TECNOLIFT affidato a due motivi di censura.
Il CONSORZIO ha depositato scritture difensive. Nel corso del procedimento la ricorrente ha revocatoil mandato difensivo allavv. Marino Cavestro, uni dei due difensori in origine nominati. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Mauro Vitiello, ha depositato in data 14/02/2025 la propria memoria difensiva, concludendo per laccoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Torino. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Erronea declaratoria di incompetenza.
Violazione e/o falsa applicazione dell art. 19 cpc ed erronea esclusione del forum creditoris di cui agli artt. 20 cpc e 1182 comma terzo cc. per supposta dichiarata insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato in via monitoria con fattura nonostante lamancata contestazione dellan e del quantum debeatur di cui in fattura da partedel Consorzio resistente.» Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Erronea declaratoria di incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell art. 19 cpc ed erronea esclusione del forum creditoris di cui agli artt. 20 cpc e 1182 comma terzo cc. per supposta errata insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato in via monitoria allo stato degli atti ex art. 38ultimo comma cpc in relazione alla nota della Stazione Appaltante IACP del22.02.2023.» 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1.
Questa Corte ha anche di recente precisato che, i n tema di obbligazioni pecuniari e , ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, ma anche agli effetti della mora ex re , la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità. I presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite allano al quantum ( Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del09/12/2021 ;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019 ; v. anche Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 ). Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U), «Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risultadal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulterioretitolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potràrisultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure soloindirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteriapplicando i quali tale somma va determinata (cfr.
Cass. 19958 /2005 ). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed unasoltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di sceltadiscrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale).Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda nonpuò essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fattiuna qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o diallegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare delcredito) privi di riscontro probatorio.
Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo statodegli atti secondo la regola di cui all' art. 38, ultimo comma, c.p.c.» In tale ottica, si deve tenero conto che, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competenteratione loci è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi il fatto che, all'esito del giudizio, emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare.
Ove, poi,il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 ). 2.2. Nel caso di specie lo stesso Giudice di merito ha ritenuto che la TECNOLIFT, partecipe del raggruppamento di imprese costituito con il CONSORZIO,avrebbe dovuto eseguire tutti i lavori rientranti nella categoria OS4e che quindi poteva vantare un credito nei confronti della capogruppo che aveva ricevuto il pagamento da parte della committente con riferimento a tali lavori.
Le contestazioni del CONSORZIOnon hanno riguardato tale circostanza, ma si sono riferite a diversi inadempimenti allegati e posti come giustificazione del mancato pagamento ai sensi dell art. 1460 c.c. Sulla scorta di quanto appena evidenziato,ciò è sufficiente a ritenere che il credito azionato in via monitoria sia facilmente determinabile in base agli accordi sorti tra le parti al momento in cui hanno costituito il raggruppamento di imprese. Il Giudice di merito ha ritenuto lobbligazione delCONSORZIO non liquida, perché dal certificato di pagamento, richiamato nella fattura, non era possibile individuare le voci di costo riferite ai lavori rientranti nella categoria OS4.
Ma tale circostanza attiene alla prova dellammontare del credito e non alla prova della sua caratteristica di credito portabile, tenuto conto che , come sopra evidenziato, in base agli accordi tra le imprese raggruppate, la TECNOLIFTavrebbe dovuto eseguire tutti i lavori rientranti nella categoria OS4. 3.Laccoglimento del primo motivo rende superfluo lesame del secondo, da ritenersi assorbito.
4. In conclusione, il regolamento di competenza deve essere accolto e lordinanza impugnata deve essere cassata, dovendo dichiarars i la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della presente contr