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Ordinanza — n. 23446/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdiction regulation due to lack of definitive decision on competence in the lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23446/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared AGMINTEC's jurisdiction regulation inadmissible against Banca Monte dei Paschi di Siena. AGMINTEC argued the Parma Tribunal lacked jurisdiction based on contractual clauses designating Rome, Siena, or Padova, while the Tribunal had previously ruled in favor of its own competence without remitting the case for further deliberation. The Court held that the Tribunal's order was not a definitive decision on jurisdiction because it lacked the mandatory procedural steps of remitting the case and inviting parties to specify conclusions, rendering the regulation procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 177 c.p.c.; Art. 47 c.p.c.: A regulation of jurisdiction is inadmissible when the court of first instance has already ruled on its own competence without remitting the case for further deliberation and without inviting the parties to specify their conclusions, as such an order does not constitute a definitive decision on jurisdiction.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction inadmissibility of appeal definitive decision on competence procedural requirements remission of case inviting parties to conclude jurisdictional objection difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 177 c.p.c.
Art. 47 c.p.c.
La MPS ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato in data 10/03/2025 la propria memoria difensiva, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Art. 83, comma 2, c.p.c.
L’allegazione mediante strumenti informatici, dunque, in questo caso, come nel caso di deposito del controricorso, viene effettuata mediante il contestuale deposito telematico, così integrando l'ipotesi prevista dall’art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce.
Art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
7.A ttesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 47 c.p
La MPS ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.
ART. 111 COST
1 N° 3 CPC, IN RELAZIONE AGLI ART. 111 COST.
art. 84 c.p
art. 370 c.p
Come sopra evidenziato, la parte nei cui confronti è notificato il ricorso per regolamento di competenza si difende, non mediante un atto che deve notificare alla controparte, ma, analogamente al controricorrente ex art. 370 c.p.c., mediante scritture difensive che deposita , ovviamente, per via telematica.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; v.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024
da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021
25181 del 19/09/2024; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020
Come precisato da questa Corte, infatti, la norma appena richiamata si applica anche al regolamentodi competenza, stante la natura impugnatoria dello stesso (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16668/2024 promosso da AGMINTEC s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nuzzaci, in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Avino, in virtù di procuraspeciale in atti; -resistente – avverso l’ordinanza del 26/06/2024, assunta dal Tribunale di Parma nel corso del procedimento n. 3510/2023 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito, anche MPS) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parma il Decreto Ingiuntivo n.1046/2023, con il quale è stato ingiunto ad AGMINTEC s.c.r.l. (di seguito, anche AGMINTEC) ed ai fideiussori della stessa il pagamento di € 1.712.137,58 oltre interessi e spese del monitorio. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione AGMINTEC, eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito , perché individuato in violazione dei criteri legali e contrattuali.

In particolare, l’opponenteha dedotto che dovevano ritenersi competenti:

1) il Tribunale di Roma , quale “f oro del convenuto ” , contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del documento allegato sub. 5 al monitorio eai sensi dell’art. 16, comma 2, del documento allegato sub. 2 al monitorio;

2) il Tribunale di Padova , quale “f oro del luogo in cui è sorta l’obbligazione”;3) il Tribunale di Siena , quale “f oro dell’attore e del luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta”. L’opposta si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando le ragioni dell’opponente anche in relazione alla eccepita incompetenza per territorio. Il Tribunale di Parma ha emesso le ordinanze del 04/04/2024 e del 23/04/2024 con cui nulla ha statuito sulla competenza. Solo con l’ordinanza del 26/06/2024, comunicata il 27/06/2024, il Tribunale di Parma ha statuito come segue:

«Per l’udienza del 26.06.2024, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, insistendo nelle rispettive istanze.Il Giudice ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale adito… » . Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza chiedendo ch e venisse dichiarata l ’ incompetenza del Tribunale di Parma, con individuazione dei Tribunali di Roma, Siena o Padova quali unici fori alternativamente competenti sulla base dei criteri legali e contrattuali. A fondamento delrichiesto regolamento, la parte ha formulato due motivi di doglianza.

La MPS ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato in data 10/03/2025 la propria memoria difensiva, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «OMESSA MOTIVAZIONE –VIOLAZIONE PREVISTA DALL’ART. 360 C. 1 N° 3 CPC, IN RELAZIONE AGLI ART. 111 COST. ED ART. 113 E 132 CPC.» La ricorrente ha dedotto che, a fronte dell’eccezione di incompetenza per territorio, formulata con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Parma ha emesso l’ordinanza 26/06/2024 con cui ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, con la lapidaria affermazione «ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale adito», ma senza alcuna motivazione e quindi in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e132, comma 1, c.p . c .

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA – VIOLAZIONE PREVISTA DALL’ART. 360 C. 1 N° 2 CPC, IN RELAZIONE AGLI ART. 19, 20 E 28 CPC.» Secondo la ricorrente, l’ordinanza 26/06/2024 ècomunque errata perché, sia le norme del codice di procedura civile sia le pattuizioni contrattuali non consentonodi individuare il Tribunale di Parma quale giudice competente per territorio, risultando, invece, competenti: 1)il Tribunale di Roma, quale “foro del convenuto”, anche contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del documento allegato sub. 5 al monitorio eai sensi dell’art. 16, comma 2, del documento allegato sub. 2 al monitorio;

2) il Tribunale di Padova, quale “foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione”;3) il Tribunale di Siena, quale “f oro dell’attore e del luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta”.

2. Nella memoria difensiva depositata il 21/03/2025 , la ricorrente ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dalla MPS al proprio difensore per il presente giudizio, evidenziando che il documento allegato sub. 1alle scritture difensive ex art. 47 c.p.c. depositate ècostituito da una procura rilasciata su supportoanalogico, che, però, non è apposta in calce o a margine di detta memoria, redatta in formato digitale, né è posta su foglio separato ma materialmentecongiunto alla stessa. 3.L’eccezione è infondata. 3.1.Com’è noto, l’art. 47 c.p.c. disciplina il regolamento di competenza , stabilendo, tra l’altro, che « Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti». 3.2.

Nel caso di specie, l a memoria ex art. 47 c.p.c. della MPS reca in epigrafe la seguente dicitura «rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Avino … elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto legale giuseppe.avino@milano.pecavvocati.it, come da procura speciale prodotta in doc. 1 da considerarsi apposta in calce al presente atto e congiunta allo stesso mediante strumenti informatici». Il menzionato doc. 1 è costituto da una copia digitale della procura speciale nativa analogica, autenticata con firma anche digitaledel difensore.

Nella procura si legge che la MPS « conferisce mandato … all'Avv. GIUSEPPE AVINO … affinché rappresenti e difenda la BANCA MONTE DEI P ASCHI DI SIENA S.P.A. nel presente procedimento per regolamento di competenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione promosso da Agmintec Scarl con l'atto notificato il 24.7.2024, conferendo altresì al nominato procuratore tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire.» Le scritture difensive risultano depositate unitamente alla procura alle liti, ovviamente,per via telematica, in data 08/08/20 24 . 3.3.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che , i n caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato -di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024). 3.4. Come sopra evidenziato, la parte nei cui confronti è notificato il ricorso per regolamento di competenza si difende, non mediante un atto che deve notificare alla controparte, ma, analogamente al controricorrente ex art. 370 c.p.c., mediante scritture difensive che deposita , ovviamente, per via telematica. L’allegazione mediante strumenti informatici, dunque, in questo caso, come nel caso di deposito del controricorso, viene effettuata mediante il contestuale deposito telematico, così integrando l'ipotesi prevista dall’art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce.

In conclusione, l’eccezione deve essere respinta in applicazione del seguente principio: «In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita alla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. è da ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere il riferimento al procedimento in corso.» 4.Il regolamento di competenza è inammissibile. 4.1.

Questa Corte ha più volte affermato che , anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. n. 69 del 2009, in riferimento alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé non è suscettibile d'impugnazione con il regolamento di competenza, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così procedendo e statuendo, non lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la predetta questione (cfr.

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; v. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020). 4.2.La valorizzazione congiunta del dato formale e di quello sostanziale, stando all'orientamento testé richiamato, conduce a negare decisamente qualsivoglia portata decisoria dell'ordinanza impugnata, la quale, oltre a non esser stata preceduta dalla formulazione dell'invito a precisare le conclusioni e dall'assegnazione della causa in decisione, non reca alcuna espressione da cui poter desumere, senza possibilità di equivoco, l'intenzione di risolvere definitivamente la questione di competenza, in guisa da escluderne la revocabilità ex art.177 c.p.c., anche con la sentenza che definisce il merito del giudizio.

5. l’inammissibilità del regolamento di competenza assorbe il vaglio dei motivi dedottia suffragio dello stesso.

6. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice d el merito davanti al quale prosegue il giudizio. 7.A ttesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Come precisato da questa Corte, infatti, la norma appena richiamata si applica anche al regolamentodi competenza, stante la natura impugnatoria dello stesso (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso;spese al merito. dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'a