Cassation court dismisses appeal on illegal occupation damages, citing lack of binding precedent on abandonment doctrine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the owner's cassation appeal against a second-instance judgment awarding damages for illegal municipal occupation of her land. The owner argued that no binding precedent existed regarding the 'abdicatory renunciation' of property rights and claimed the compensation amount was legally incorrect. The court declined to rule on these substantive issues, noting they require further examination in public session to align with recent Supreme Court rulings on abandonment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; The court holds that it must defer to the lower court's assessment of the 'abdicatory renunciation' doctrine when no binding precedent exists, requiring a public hearing to harmonize the judgment with recent Supreme Court jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4721/2023 R.G. proposto da : LERRA CARMELA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALERNO ANTONIO (SLRNTN43M25L477E) -ricorrente- contro COMUNE DI POLICORO, in persona del Sindaco rappresentato e di- feso dell'avvocato CARUSO ROBERTA (CRSRRT79R44F158Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO DI POTENZA n. 11/2022depositata il 14/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. RILEVATO CHE 1.- Con atto di citazione notificato al Comune di Policoro, l ' o- dierna ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la occu- pazione senza titolo di un terreno di sua proprietà.
Il Tribunale di Matera ha accoltoparzialmente la domanda , ac- certando l'illegittima occupazione da parte dell'ente convenuto di 20mq. di terreno di proprietà della odierna ricorrente , condannan- do il Comune al risarcimento del danno nella misura di euro 7.000,00 oltre interessi. La Corte d'appello di Potenza,adita dalla proprietaria , ha con- fermato la quantificazione d el danno e riformato soltanto le spese di giudizio di primo grado, rilevando che la tesi secondo la quale la domanda del privato costituirebbe una rinuncia abdicativa alla pro- prietà è stata disattesa dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria con sentenza n.2 del 2020) e che sul punto si è formato il giudica- to.
La Corte di merito ha osservato che l'area di cui si tratta è di proprietà della ricorrente e il Comune ha realizzato su detta area solo un marciapiede e una panchina con un'occupazione complessi- va di circa 20 m quadri. 2.-Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la proprietaria, affidandosi a due motivi; il Comune ha pre- sentato controricorso. 3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell ' art.360, n. 3 c.p.c. la violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 1 Protocollo Addizionale CEDU, 827, 834 e 2058 c.c., 39 della Legge n.2359 del 1865, 55 del DPR n. 327 del 2001 (T.U.
Espr.). Mancato riconoscimento del danno da perdita della proprietà. Si lamenta la v iolazione dell ' art. 115 c.p.c. e la mancata valutazione della CTU in atti.La ricorrente deduce, in pri- mo luogo, che non si è formato alcun giudicato sulla valenza abdi- cativa della rinunzia, perché risulta dall ' atto di appello che l ' appel- lante aveva censurato la sentenza impugnata perché non ha dispo- sto il risarcimento del danno da perdita della proprietà. Deduce inoltre che, diversamente dal quanto ritenuto dal giudice del gra- vame (che si riporta a Cons. di Stato Ad.
Pl. Sent. 2/2020), vi è giurisprudenza di legittimità che ritiene che le richieste dell'odierna ricorrente in ordine alla rinuncia abdicativa e alla conseguente ri- chiesta risarcitoria siano del tutto legittime. Inoltre,deduce che ha errato il giudice del gravame a ritenerela congruità del risarcimen- to, sul presupposto che l ' occupazione riguarda soli 20 mq su 120 mq di superficie complessiva non pregiudica l'edificazione sulla re- stante parte del lotto; tale ricostruzione non considera le prove agli atti,e precisamente quanto riportato nella consulenza tecnica di uf- ficio agli atti e nelle fotografie allegate agli atti, a cui corrisponde un'effettiva impossibilità di utilizzare il lotto se non nella sua inte- rezza, dovendosi evidenziare che qualsiasi edificio dovrebbe essere posto dinanzi ad una piazzetta e ad alcune panchine. 4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l' error in iudi- cando e la errata quantificazione dell ' indennità per occupazione il- legittima, nonché la mancata applicazione e violazione dell ' art. 42 bis comma 3 II capoverso del D.P.R. 327/2001.
Si lamenta altresì l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.La ricorrente deduce che il giudice di prime cure,seguendo quanto affermato dal CTU, aveva liquidato l' occupazione illegittima con una somma una tantum, non tenendo presente la maturazione di una somma an- nuale e per tale ragione la sentenza di primo grado veniva censura- ta e veniva chiesta la quantificazione attraverso l'applicazione dello art. 42-bis comma 3 II capoverso del DPR 327/2001 e in ragione del 5% del valore venale dell'intera area. Secondo la ricorrente, quanto affermato dal giudice del grava- me si sostanzia in un'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la censura riguardava proprio il metodo di quanti- ficazione deldanno per l' occupazione illegittima, che doveva essere liquidato tenendo conto dei tempi di occupazione illegittima e non come effettuato dal CTU.
L'errata quantificazione si risolve in un mancato riconoscimento del diritto al danno da occupazione illegit- tima,in totale violazione di legge. 5.- Ciò premesso , il Collegio rileva che le questioni oggi pro- spettate dalla ricorrente richiedono una disamina più approfondita, in pubblica udienza, anche al fine di armonizzare i contenuti della sentenza conle motivazioni rese dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà̀ immobiliare, questione sottoposta alla Corte ex art 363-bis c.p.c. con i rinvii pregiudiziali sollevati dal Tribunale dell'Aquila e dal Tribunale di Vi- cenza.
Ciò anche al fine di tenere conto dell'inquadramento norma- tivo di caratteregenerale sul quale ha ampiamente ragionato il Pro- curatore generale nella sua re