Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, representing a debtor in bankruptcy proceedings, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period following the proposal of judgment definition constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4258/2025 R.G. proposto da: TORRES MICHELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MONZA VIA PAISIELLO 8 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANTANIELLO SAVERIO (SNTSVR55A25H128Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO IMMOBILIARE LA PERLA S.R.L., elettivamente domiciliato in MILANO VIA ANDREA APPIANI N. 12 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BENVENUTO GIANFRANCO (BNVGFR57C26D612V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DAVIS MORGAN SPA -intimato- Numero registro generale 4258/2025 Numero sezionale 581/2025 Numero di raccolta generale 23290/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO nel RG n. 817/2024 depositato il 16/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 4258/2025 Numero sezionale 581/2025 Numero di raccolta generale 23290/2025 Data pubblicazione 14/08/2025