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Decreto — n. 23274/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 23274/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Zim S.r.l., had filed a request for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but did not follow up within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings litigation costs procedural default condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24927/2024 R.G. proposto da: ZIM S.R.L, elettivamente domiciliato in MILANO VINCENZO MONTI 7 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ZIM S.R.L. , elettivamente domiciliato in BRESCIA V.SOLFERINO 17 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PEDERCINI KATIA (PDRKTA68B48B157D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Numero registro generale 24927/2024 Numero sezionale 579/2025 Numero di raccolta generale 23274/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.982/2024 depositata il 21/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/08/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 24927/2024 Numero sezionale 579/2025 Numero di raccolta generale 23274/2025 Data pubblicazione 14/08/2025