Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the petitioner failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The petitioner, Petrolpolimeri SRL, had not responded to the proposal issued by the Brescia Court of Appeal regarding the conclusion of the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal and ordered the petitioner to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for conclusion of proceedings within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18609/2024 R.G. proposto da: PETROLPOLIMERI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA M. STABILE, 169, presso lo studio dell’avvocato CARRARA CARMELO (CRRCML50H02G273R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI, 20 DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato DE MICCO PADULA GIANLUCA (DMCGLC70P13A512F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RAG.
ROSALIA PEZZOLI - N.Q. CURATORE LIQ.NE GIUD.LE PETROLPOLIMERI SRL IN LIQ.NE Numero registro generale 18609/2024 Numero sezionale 576/2025 Numero di raccolta generale 23266/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.670/2024 depositata il 01/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 08/08/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 18609/2024 Numero sezionale 576/2025 Numero di raccolta generale 23266/2025 Data pubblicazione 14/08/2025