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Ordinanza Interlocutoria — n. 23236/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of proper service of process against a third co-owner.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23236/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against the appellate court's determination of expropriation compensation, ordering a new hearing to integrate Luigi Finamore into the proceedings. Although the appellants argued for the validity of their claim, the court found that Finamore, a necessary co-owner of the disputed land, was not properly constituted as a party because no valid power of attorney existed for him. Consequently, the judgment could not take effect until the procedural defect regarding his participation was corrected.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: When a necessary co-owner of the subject matter is not properly constituted as a party due to lack of valid representation, the judgment is voidable and the case must be remitted to integrate the contradiction.

Parole chiave

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expropriation compensation necessary co-owner integration of contradiction power of attorney procedural nullity judgment formation civil procedure indennità d'espropriazione

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15780 del 12/06/2019
Cass. n. 15780 del 12/06/2019 e Cass.
Cass. 24 marzo 2011, n. 6873 del 24/2011
15780 del 12/06/2019 e Cass. 24 marzo 2011, n. 6873 del 24/2011).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27368/2019 R.G. proposto da : AMENDOLA ALFONSO, GUIDA MONICA, BULGHERIA DI ALFONSO AMENDOLA S.A.S., rappresentati difes i dall ' avvocato BALDASSINI ROCCO (BLDRCC58P05I838Y) -ricorrente- contro COMUNE ROCCAGLORIOSA, in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 48, presso lo studio dell'av- vocato FENUCCIU DEMETRIO (FNCDTR68A19H703M) che lo rap- presenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l'ORDINANZA della CORTE D ' APPELLO DI SALERNO n. 564/ 2017depositata il 06/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A.RUSSO. RILEVATO CHE Amendola Alfonso,la società Bulgheria, Guida Monia e Fina- more Luigi hanno proposto opposizione alla indennità alla stima per la espropriazione dei terreni di loro proprietà. La Corte d'appello pur prendendo atto che il terreno interes- sato dell'esproprio è destinato a cava, ha rilevato che nel caso di specie l'attività estrattiva non è sostenuta da autorizzazione,poiché già scaduta all'epoca dell'esproprio, e che l ' area è stata inserita in un programma di riqualificazione ambientale e si colloca in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,e di conseguenza nessuna auto- rizzazione neppure futura potrà essere concessa per l'attività estrattiva, anzi l'Amministrazione dovrà sostenere il costo per il re- cupero ambientale della zona.

Per questa ragione ha escluso che l'area si possa qualificare come cava,anche soltanto cava fattuale e potenziale,e ha determinato l ' indennizzo considerando l ' area come agricola. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Amendola e Guida, nonché la società Bulgheria, affidan- dosi a tre motivi. Il Comune si è costituito con controricorso propo- nendo altresì ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memo- ria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta , concludendo per l ' accoglimento del primo motivo del ricorso , con assorbimento degli altri e assorbimento anche del ricorso incidenta- RITENUTO CHE Il ricorso per cassazione è presentato a nome di Amendola Alfonso, Guida Monia, Finamore Luigi e della BULGHERIA s.a.s. di Angelo Finamore, dichiaratamente rappresentati dall'avv.

Rocco Baldassini, «giusta procura notarile in atti». In atti è versata una procura speciale all ' avv. Rocco Baldassini per proporre ricorso per cassazione avverso la ordinanza del 6.2.2019 della Corte d ' appello di Salerno, in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio Do- nata Maria Biase, in data 5 settembre 2019, rilasciata da Guida Monia e da Amendola Alfonso in proprio e nella qualità di unico so- cio accomandatario di BULGHERIA di Alfonso Amendola s.a.s. , già BULGHERIA di Angelo Finamore s.a.s. Pertanto, vi è incompleta indicazione del nome della società Bulgheria nella intestazione del ricorso (indicata semplicemente come BULGHERIA di Angelo Finamore s.a.s. anziché, come in pro- cura, BULGHERIA di Alfonso Amendolas.a.s. già BULGHERIA di An- gelo Finamore s.a.s.), ma soprattuttonon risulta in atti alcuna pro- cura rilasciata da Angelo Finamore, che di conseguenza non può considerarsi ritualmente costituito nell'odierno giudizio, nonostante sia stato parte nel giudizio innanzi la Corte d ' appello e sia indicato come proprietario di parte dei terreni del cui esproprio si discute .

Inoltre, Finamore non può neppure considerarsi parte intimata del controricorso incidentale, notificato solo all ' avv. Rocco Baldassini , erroneamente ritenuto procuratore costituito anche per Finamore. Deve quindi rilevarsi che il giudizio di determinazione dell'in- dennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determina- zione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non ab- biano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litiscon- sorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna deca- denza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto im- pugnazione (v.

Cass. n. 15780 del 12/06/2019 e Cass. 24 marzo 2011, n. 6873 del 24/2011). Dal che consegue che deve ordinarsi la integrazione del con- traddittorio nei confronti di Finamore Luigi, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo,disponendo la integrazione del con- traddittorio nei confronti