Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23218/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal, confirming Salerno's jurisdiction over Vive srl's liquidation due to its actual management center there.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23218/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Vive srl's appeal against the Rome Tribunal's declaration of incompetence regarding the company's judicial liquidation. The lower court determined that despite the legal seat being in Rome, the company's center of main interests was in Salerno based on evidence of management, board meetings, and financial decisions occurring there. Consequently, the Court upheld the Salerno Tribunal's jurisdiction, rejecting the argument that the legal seat alone dictated competence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27, comma 2 e 3, d.lgs. 14/2019; The presumption of coincidence between the main center of interests and the legal seat is rebuttable, and jurisdiction belongs to the court where the debtor's actual management and strategic decisions are centered.

Parole chiave

Generato dall'IA
center of main interests judicial liquidation competence jurisdiction legal seat vs actual seat rebuttable presumption domicilio sussidiario foro d'esecuzione sede dell'istituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27, comma 2 and 3, d.lgs. 14/2019
1.1 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 27, commi 2 e 3, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23719/2014
Cass. 15872/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

06/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22106/2024 R.G. proposto da: Vive srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Lima 48, presso lo studio dell’avvocato Landi Pasquale (LNDPQL65E17H592H), rappresentata e difes a dagli avvocati Romanelli Paolo (RMNPLA89C10H703V), Romanelli Giuseppe (RMNGPP48E27C444D), -ricorrente- contro Viscito Nicola, Scavariello Vincenzoe Guida Giuseppe , -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma di cui al procedimento n. 264/2024, depositata il 09/10/2024. Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Aldo Cennicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con ordinanza del 9/10/2024 il Tribunale di Roma , chiamato a decidere sulla istanza proposta da Viscito Nicola per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Vive srl, dichiarava la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Salerno al quale disponeva trasmettersi gli atti. 1.1 Rilevava il Tribunale che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale della società doveva ritenersi superata da plurimi elementi atti a dimostrare che il centro direzionale dell’attività d’impresa non era presso la sede legale posta in Roma ma in Salerno via Faringelli n.1 , località in cui:

i) operavano n. 2 direttori tecnici uno dei quali, Pisacane Rocco, era altresì “procuratore” e “rappresentante dell’impresa” ; ii) erano stati approvati i bilanci di esercizio al 31/12/2020, al 31/12/2021 e al 31/12/2022; iii) risultava essere residente l’amministratore unico di Vive srl con la conseguenza che le decisioni imprenditoriali erano ivi adottate; iv) erano stati adottati i “deliberati” più rilevanti e significativi della società ( quali l’aumento di capitale del 16/7/2018, la modifica dello statuto del 16/6/2020, l’esclusione del socio Andreozzi Costruzioni s.r.l. del 13/5/2021, la liquidazione di quota sociale del 9/7/2021 e la nomina del 9/7/2021 di Pisacane Rocco alla carica di procuratore), nonché si trovava lo studio del notaio Roberto Orlando (presso cui era stato redatto e validato lo statuto della società). 1.2 Altri indici rivelatori della competenza del Tribunale campani venivano individuati nell'ubicazione in Salerno dello studio dei difensori e dei professionisti di cui la società si avvaleva per la vidimazione dei libri sociali; nelle risultanze delle buste paga prodotte da un creditore; nella partecipazione della ricorrente al capitale di una società di progetto con sede in Salerno e nella realizzazione di consistenti e significative opere nell'ambito di un appalto concesso dal Comune di Salerno. 2 Vive srl ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi, per la cassazione della ordinanza chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Roma; nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del regolamento di competenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’ art.116 c.p.c. per avere il Tribunale affermato la competenza del Tribunale di Salerno sulla base di criteri illogici ed incoerenti. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 27, commi 2 e 3, d.lgs. 14/2019 e della norma europea “Regolamento Comunità Europea 2000/1346 del Consiglio 29.05.2000”. 1.2 La ricorrente deduce che il superamento della presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale sia stato affermato dal Tribunale senza prove univoche e, comunque, senza tener conto di elementi probatori contrari costituiti:

a) dall'atto di scioglimento dell'affitto di azienda con la srl Andreozzi Costruzioni, stipulato presso un notaio in Roma;

b) dal verbale di riunione soci dell’8 maggio 2020 tenutasi a Roma per predisporre un protocollo di sicurezza sul lavoro per limitare i casi di contagio da Covid;

c) dal verbale di riunione dei soci riguardo alle iniziative da intraprendere nei confronti del Comune di Salerno (riunione tenutasi a Roma il 29 dicembre 2020);d) dall’assemblea del 10 ottobre 2022 tenutasi a Roma per discutere sull'azione recuperatoria da esercitare nei confronti della s.r.l. Andreozzi Costruzioni e dal verbale dell'assemblea tenutasi in Roma il 3 marzo 2022 per discutere sul piano economico finanziario per il project financing di Piazza Cavour di Salerno ;

e) dall'atto di ricognizione di debito con Andreozzi Costruzioni (avente sede in Salerno) stipulato a Roma;

f) dai verbali di ulteriori assemblee celebrate presso la sede legale di Roma il 3 ottobre e il 22 novembre 2023. 2 I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione,sono infondati. 2.1 L’art 27. commi 2° e 3° del d. lgs. 14/2019 prevede che «per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante». 2.2 Dunque esiste una presunzione iuris tantum sulla coincidenza tra sede principale e sede legale che può essere superata solamente con il raggiungimento della prova che la sede effettiva, ossia dove viene esercitata l'attività direttiva e amministrativa dell'impresa, sia altrove e quella legale abbia solo carattere fittizio ( Cass. 23719 /2014 e 15872 /13 ). 2.3 A tale scopo, il Tribunale ha accertato che il cuore pulsante dell'impresa, vale a dire quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, va localizzato nel circondario di Salerno, sulla scorta di specifici e puntuali elementi di cui sopra si è dato conto e dai quali si evince che, pur essendo la sede legale in Roma, il centro direttivo ed amministrativo, oltre che il luogo di operatività, degli affari dell'impresa è in realtà dislocato appunto in Salerno. 2.4 Si tratta di valutazione che, oltre ad essere sorretta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da convincenti elementi e motivazione congrua e non viziata sul piano logico, è conforme alla riportata normativa e all’interpretazione giurisprudenziale sopra menzionata.

Ne consegue il rigetto del ricorso. 3 La regolazione delle spese della presente impugnazione è rimessa ai giudici di merito segnalandosi, per quanto di interesse, che non vi è stata costituzione del creditore procedente e di quelli intervenuti. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, nei termini di cui in motivazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 11