Cassation court dismisses appeal due to settlement, declaring case extinguished with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished and ordered expense compensation following the parties' mutual withdrawal of the appeal. The appellant had previously sought to overturn a second-instance judgment regarding administrator liability in a bankruptcy proceeding. The court ruled that the subsequent extrajudicial settlement satisfied the conditions for terminating the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The court declares the litigation extinguished and orders expense compensation when the parties mutually withdraw the appeal, thereby excluding the liability of the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35573/2019 R.G. proposto da BORZI' ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI ANDREA (SCDNDR41D08C351E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALANNI FRACCONO ROSARIO (CLNRSR65S22L308C) -ricorrente- contro FALLIMENTO PRINT SIGN SRL IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MATTEI MARCO (MTTMRC72A05D773K) rappresentato e difeso dall'avvocato AUGELLO GIUSEPPE (GLLGPP61L21B429F) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché LAZZARA SALVATORE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 914/2019 depositata il 19/04/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE 1. –Alfredo Borzì ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (“violazione dell’articolo 360, numero 3, in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile; articoli 2490 e 2697 del codice civile”) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 914/2019 che , pr o nunziando nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.fall. promoss o dalla curatela del Fallimento Print Sign s.r.l. in liquidazionecontro l’amministratore Salvatore Lazzara e il liquidatore Alfredo Borzì, ha r igettato l’appello del primo e accolto parzialmente l’appello d el secondo, perciò rigettando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 328.000,00. 2.
–Il Fallimento Print Sign s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale (“Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell'art. 111 Cost., comma 6, motivazione apparente. Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 112 c.p.c. violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato e omessa pronunzia”). 3.
– Con nota di deposito del 29 . 4 .2025 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese (salve le spese di registrazione delle sentenze intervenute, rimaste a carico del ricorrente), per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione della conclusa transazione stragiudiziale della causa, sottoscritto dal ricorrente, dai suoi difensori e per adesione anche dal procuratore della curatela fallimentare , munito di autorizzazione. CONSIDERATO CHE 4. – S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr.
Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.
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