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Ordinanza — n. 23210/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement, declaring case extinguished with expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23210/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished and ordered expense compensation following the parties' mutual withdrawal of the appeal. The appellant had previously sought to overturn a second-instance judgment regarding administrator liability in a bankruptcy proceeding. The court ruled that the subsequent extrajudicial settlement satisfied the conditions for terminating the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The court declares the litigation extinguished and orders expense compensation when the parties mutually withdraw the appeal, thereby excluding the liability of the withdrawing party.

Parole chiave

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extrajudicial settlement extinguishment of litigation compensation of expenses mutual withdrawal of appeal bankruptcy administrator liability credito nel fallimento compenso del curatore fallimentare recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
– S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02
- per violazione dei principi fissati dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n.
art. 132 c.p
- per violazione dei principi fissati dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n.
art. 111 Cost
4, e dell'art. 111 Cost., comma 6, motivazione apparente.
art. 112 c.p
- per violazione dei principi fissati dall'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.U, 34429/2019
Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass.
Cass. 9474/2020
Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.
Cass. 23175/2015
Cass. 19071/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35573/2019 R.G. proposto da BORZI' ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI ANDREA (SCDNDR41D08C351E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALANNI FRACCONO ROSARIO (CLNRSR65S22L308C) -ricorrente- contro FALLIMENTO PRINT SIGN SRL IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MATTEI MARCO (MTTMRC72A05D773K) rappresentato e difeso dall'avvocato AUGELLO GIUSEPPE (GLLGPP61L21B429F) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché LAZZARA SALVATORE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 914/2019 depositata il 19/04/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. –Alfredo Borzì ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (“violazione dell’articolo 360, numero 3, in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile; articoli 2490 e 2697 del codice civile”) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 914/2019 che , pr o nunziando nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.fall. promoss o dalla curatela del Fallimento Print Sign s.r.l. in liquidazionecontro l’amministratore Salvatore Lazzara e il liquidatore Alfredo Borzì, ha r igettato l’appello del primo e accolto parzialmente l’appello d el secondo, perciò rigettando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 328.000,00. 2.

–Il Fallimento Print Sign s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale (“Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell'art. 111 Cost., comma 6, motivazione apparente. Nullità in parte qua della sentenza - art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - per violazione dei principi fissati dall'art. 112 c.p.c. violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato e omessa pronunzia”). 3.

– Con nota di deposito del 29 . 4 .2025 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese (salve le spese di registrazione delle sentenze intervenute, rimaste a carico del ricorrente), per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione della conclusa transazione stragiudiziale della causa, sottoscritto dal ricorrente, dai suoi difensori e per adesione anche dal procuratore della curatela fallimentare , munito di autorizzazione. CONSIDERATO CHE 4. – S ussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l' intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr.

Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.

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