Court dismisses material error correction request after the bankruptcy trustee previously waived the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe bankruptcy trustee filed a request to correct a material error in a declaration of judgment extinction but subsequently waived this claim in May 2015. The court noted that the trustee had realized its own mistake regarding state-funded legal representation and voluntarily renounced the correction. Consequently, the Supreme Court declared the procedural proceeding for material error correction extinguished due to the prior waiver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Once a party waives a request for correction of a material error, the court must declare the proceeding extinguished and cannot entertain a subsequent request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Correzione errore materiale; rinuncia alla istanza Dott. Francesco Terrusi Presidente Dott. Andrea Zuliani Consigliere Dott. Alberto Pazzi Consigliere Dott. Giuseppe Dongiacomo Consigliere Ud. 10/7/2025 CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale n. 21385-2023 r.g., relativa al giudizio iscritto al n. 29192/2017 R.G. e proposto da: D'ALCONZO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato MATERA FRANCO (MTRFNC49C28A662M) che lo rappresenta e difende. - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO BOVIO ANIELLO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I), rappresentata e difesa dall'avvocato OSTUNI GIUSEPPINA (STNGPP61E61A662C) Numero registro generale 21385/2023 Numero sezionale 2923/2025 Numero di raccolta generale 23207/2025 Data pubblicazione 13/08/2025 -controricorrente- per la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto del 5.10.2023 n. 28109/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO CHE -che la curatela fallimentare aveva presentato istanza di correzione di errore materiale del predetto decreto dichiarativo della estinzione del giudizio, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., con conseguenziale statuizione delle spese del giudizio; - che con atto del 30 maggio 2015 la curatela fallimentare ha rinunciato alla istanza di correzione, essendosi accorta di essere incorsa, invece, essa stessa in errore nell’aver ritenuto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M dichiara estinto il procedimento di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, il 10.7.2025 Il Presidente Francesco Terrusi Numero registro generale 21385/2023 Numero sezionale 2923/2025 Numero di raccolta generale 23207/2025 Data pubblicazione 13/08/2025