Italian Court dismisses appeal for non-specificity of appeal grounds under Civil Procedure Code Art. 342.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ge. Consulting S.r.l. inadmissible due to a lack of specificity regarding the grounds of appeal. The appellant failed to clearly articulate why the lower court's declaration of non-specificity was erroneous, violating the principle of specific grounds required by Article 366 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court absorbed the remaining complaints and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, 366 cod. proc. civ.: An appeal declared inadmissible for non-specificity is subject to direct examination by the Court of Cassation only if the appellant specifically demonstrates the error in the lower court's ruling, rather than merely restating the general lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16733/2020 r.g. proposto da: Ge. Consulting S.r.l (già GE.FIN S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Dogana, Repubblicadi San Marino, Via Cantù n. 47, con gli avv.ti Michele Maresi del Foro di Rimini e Luca Fiormonte delForo di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo. - ricorrente - contro Fallimento Finanziaria Gestioni Immobiliari – Finagestim S.p.A., C.F.: 08500150589, in persona del uratore dott. Renzo Fumenti, elettivamente domiciliato in Roma a Viale Parioli n. 44,presso lo studio dell’avv.
Tania Enza Cassandro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso. - controricorrente - contro GESTION DES IMMEUBLES INTERNATIONAUX SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - intimata - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1034/2020,emessa in data 11.02.2020, notificata a mezzo pec in data12.02.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma - decidendo sull’appello proposto GE.FIN S.p.A., nei confronti del Fallimento Finanziaria Gestioni Immobiliari - Finagestim S.p.A. , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12.12.2013 -ha dichiarato inammissibile l’appello così proposto.
2. Con atto di citazione notificato in data 09.06.2006, il Fallimento aveva infatti convenuto innanzi al Tribunale Fallimentare di Roma la Gefin SA, la Gefima France Sci e Elisabetta de Cadilhac, per ivi sentir accertare e dichiarare neiconfronti del Fallimento: - quanto alla “prima” cessione in data 08.10.2001 di quote della Asphodele sci, la sua nullità per simulazione assoluta, ovvero insubordine la sua inefficacia ex artt. 66 l. fall. e 2901 c . c . ; -quanto alla “seconda” cessione di quote in data in d ata 09.05.2002, la sua inefficacia ex art. 64 l. fall., ovvero in subordine la sua inefficacia ex 67 l. fall.; - con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle quotecedute.
3. Il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra indicata del 13.12.2013, aveva accolto le domandesvolte dal fallimento.
4. Proposto gravame da parte della Ge.fin S.p.A. (già Ge.finSA) avverso la sentenza di primo grado, si costituiva in giudizio il Fallimento Finanziaria Gestioni Immobiliari – Finagestim S.p.A. , chiedendo dichiararsi l’inammissibilità exartt. 348 bis e ter cod. proc. civ. dell’appello principale e , comunque, il suo rigetto in quanto del tutto infondato, con conferma della sentenza impugnata; con il medesimo atto la c uratela proponeva altresì appello incidentale condizionato.
5. La Corte di appello di Roma con la sentenza qui ricorsa per cassazione ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., sul rilievo della non specificità dei motivi di gravame.
2. La sentenza, pubblicata il 1.02.2020, è stata impugnata da Ge. Consulting Srl (già GE.FIN S.p.A.) con ricorso per cassazione, affidato atre motivi, cui il Fallimento Finanziaria Gestioni Immobiliari –Finagestim - S.p.A. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente ritenuto che l’atto di appello proposto verso la sentenza del Tribunale non fosse stato formulato secondo i requisiti di specificità dei motivi previsti dall’art. 342 codice di rito.
2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame da parte della Corte di appello di un capo di impugnazione della sentenza di prime cure, in ordine al motivo di censura dedotto in appello come “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – vizio di motivazione –querela di falso ex art. 221 cpc”.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un capo di impugnazione della sentenza di prime cure denominato “5. Sulle spese di soccombenza liquidate in solido acarico di entrambi i convenuti Gefin e Gefima France”. 3.1 Il primo motivo di ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, con conseguenziale assorbimento delle ulteriori censure articolate nei restanti motivi. Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così, espressamente Cass., Sez.
L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; v. anche: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048del 06/09/2021). Ciò posto, risulta di solare evidenza l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per non aver riportato la società ricorrente il contenuto dell’appello nei suoi tratti salienti, avendo al contrario la parte ricorrente, in tali ipotesi, l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione impugnata dichiarativa della aspecificità del gravame e d invece sufficientemente specifico il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e d assorbiti i restanti; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso