Italian Court dismisses appeal correcting a clerical error in bankruptcy proceedings, ruling no litigation costs apply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Jean Louis Pettina's appeal against a Supreme Court order correcting a clerical error in bankruptcy proceedings. The appellant argued the court miscalculated legal fees, but the court found the appeal inadmissible because the underlying bankruptcy debt was already recognized and the current procedure is administrative rather than contentious. Consequently, the court held that no litigation costs can be liquidated in such error correction proceedings where no party has lost a substantive dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Nel procedimento di correzione degli errori materiali avente natura sostanzialmente amministrativa non può procedersi alla liquidazione delle spese di lite.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti FALLIMENTO PETTINA' JEAN LOUIS, rappresentato e difeso dall’avvocato VIERO FEDERICO (VRIFRC68B19L157J) unitamente all'avvocato DAL ZOTTO OTELLO (DLZTLL63D10L157F) -già ricorrente- contro REGIONE VENETO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUNARI TITO (MNRTTI69E13E512O), ZANLUCCHI FRANCESCO (ZNLFNC67R22L736U) -già controricorrente- relativamente alla ordinanza d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 33286/2024depositata il 19.12.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.
Il Collegio, letta l’istanza di correzione di errore materiale, con cui la ricorrente lamenta che questa Corte, nell’ordinanza 33286/2024, sia incorsa in errore per aver liquidato compensi in misura assi superiore rispetto allo scaglione tariffario applicabile (causa del valore di € 1.445,88); ritenuto che l’istanza presenta concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza; che, infatti, non emerge alcun elemento da cui possa trarsi che la liquidazione di spese di lite effettuata nell’ordinanza sopra citata possa essere stato il frutto di un errore riconducibile ad una svista; che può, anzi, ritenersi che tale liquidazione sia stata il frutto di un’attività valutativa che la ricorrente vuole mettere in discussione; che, in particolare, il ricorso per cassazione di cui è causa aveva ad oggetto solo il riconoscimento del rango del credito (privilegiato o meno) e non la misura dello stesso, essendo il credito della Regione già stato riconosciuto dal G.D. in via chirografaria e nell’ammontare richiesto; che, quindi, il collegio di questa Corte, avuto riguardo all’oggetto del ricorso (riconoscimento del solo privilegio di un credito già ammesso in via chirografaria), nella liquidazione del compenso, ha ritenuto di applicare lo scaglione tariffario previsto per la cause di valore indeterminato (con interpretazione, peraltro, conforme a Cass.37834/2022); che non si liquidano le spese di lite, avuto riguardo alla natura del presente procedimento; che, infatti, questa Corte (v.
Cass. n. 29432/2024) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”.
P.Q.M Rigett