Italian Court of Cassation allows correction of a decree to add lawyer fee distribution for non-statutory counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a decree of extinction regarding the distribution of litigation costs. The lawyers representing the losing party had requested their fees be deducted from the opposing party's judgment but were omitted from the final order. The court ruled that the remedy for this omission is the material error correction procedure rather than ordinary appeals, as the request did not constitute an autonomous claim. Consequently, the decree was ordered to be amended to explicitly include the distribution of fees to the non-statutory lawyers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The material error correction procedure applies to decrees of extinction where a lawyer's fee distribution request was omitted, allowing the court to add the distribution without requiring a separate autonomous claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1286/2025 R.G. proposto da : avv. Antonio Caiafa e Flaminia Caiafa, quali difensori di Centralpol S.r.l. -ricorrenti - contro Consorzio Eninco Group S.r.l. e Fallimento Centralpol S.r.l. -intimati - per la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di questa Corten. 8398/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal Consigliere Andrea Zuliani rilevato chegli avvocati Antonio Caiafa e Flaminia Caiafa chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nel decretodi estinzione pronunciato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (proposta di definizione del giudizio non opposta), osservando che lacontroricorrente da loro assistita ha ottenuto la condanna della ricorrente Consorzio Eninco Group S.r.l.alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità , ma senza l’indicazione nel dispositivo della distrazione in favore dei difensori, di cui pure era stata fatta richiesta nel controricorso, mediante la loro dichiarazione di essere antistatari; ritenuto preliminarmente che«il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio”dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura» (Cass.n. 15302/2023); il che consente di ritenere validamente instaurato il contradditorio con la comunicazione di cancelleria ai difensori delle tre parti; ritenutoche l’emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta (art. 380-bisc.p.c.) spetta al collegio della sezione nell’ambito della quale i l decreto d a correggere fu pronunciato , in virtù dell’esplicita menzione contenutanell’art. 391-bis c.p.c., ove «il decreto di cui all’articolo 380-bis c.p.c.» è accomunato alla «sentenza» e all’ « ordinanza » ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali (v.
Cass.n. 32770/2024); ribadito in questa occasione che: «in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell ’ art. 391 - bis c.p.c., anche nei confronti delle pronuncedella Corte di cassazione» (Cass.
S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendo che il decreto di questa Corte n. 8 3 98/ 20 2 4 , depositat o il 28.3.2024, sia corretto aggiungendo , nel disposit iv o , dopo le ultime parole «ed agli accessori di legge», le parole «da distrarsi in favoredegli avv. Antonio Caiafa e Flaminia Caiafa ex art. 93 c.p.c.»; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presenteprocedimento, di natura non contenziosa. P.Q.M La Corte: dispone che il decreto di questa Corte n. 8398 / 20 2 4 , depositato il 28.3. 202 4 , sia corrett o aggiungendo , nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori di legge», le parole «da distrarsi in favore de gli avv.
Antonio Caiafa e Flaminia Caiafaex art. 93 c.p.c.» ; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della