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Ordinanza — n. 23123/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of legal interest as only minor costs were awarded against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23123/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of legal standing and interest to act. The appellant, Cefalù 20 SCARL, challenged a lower court decision that rejected its claims against RFI and awarded only a partial cost compensation against it. The court ruled that since the appellant was not substantively unsuccessful beyond the non-censured cost award, it lacked the necessary legal interest to pursue the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis cod. proc. civ.; Art. 100 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a legally appreciable interest, which requires substantive defeat or a prejudicial decision affecting the party's legal position.

Parole chiave

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lack of legal interest admissibility of appeal partial cost compensation substantive defeat requirement Cassazione procedure indennità d'espropriazione indennità d'espatrio ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 96 cod. proc. civ.
l'art. 96,commi 3 e 4, cod .
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
articolo 100 cod. proc. civ
Di contro all'argomento primariamente sviluppato dal ricorrente va invero rinnovato l'avviso che «in tema di impugnazioni,l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 29/12/2022 n. 38054
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Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 16709/2024proposto da: CEFALÙ 20 SCARL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in FOGGIA PIAZZA PUGLIA 15, presso lo studio dell'avvocato CERISA- NO GIOVANNI ERNESTO CEFALO -ricorrente – contro FERRARA MICHELE, elettivamente domiciliato in CEFALU' PIAZZA BELLIPANNI, 4, presso lo studio dell'avvocato LO VERDE PAOLO (LVR PLA59C19C067X) che lo rappresenta e difende e -controricorrente – nonché contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. -intimata – RG 16709/24 Cefalù 20-Ferrara Est. Cons. Marulli avverso l'ordinanza della CORTE D ' APPELLO di PALERMO n. 243/2024 depositata il 31/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La s.c . a r.l. Cefalù 20 ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di due m otivi , ai quali resiste l ' intimato con controricorso, mentre non ha svolto attività processuale RFI, l ' impugnata ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo, pronunciando sull'opposi- zione proposta da Michele Ferrara avverso la stima delle indennità dovutegli da RFI per l'espropriazione di un'area di sua proprietà, ha proceduto alla determinazione di quanto richiesto, rigettando nel con- tempo le domande proposte dal Ferrara nei confronti dell'odierna ri- corrente e compensando le spese di lite tra dette parti.

2. R iguardo al proposto ricorso il consigliere delegato dal presidente della sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accele- rata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc . civ . : «Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge: art. 32 e 40 DPR 327 2001, mal governo dei criteri indennitari dettati per le aree inedificabili, carenza assoluta di motivazione, perché, pur accertata e premessa la natura inedificabile delle aree espropriate, la Corte di appelloha attribuito loro , senza al- cuna motivazione, un valore del tutto avulso da quello agricolo, ragguagliato ad ipotetiche ed indimostrate utilizzazion i inter- medie.C on il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge dell'art. 3 7 DPR 327 / 2001 e lamenta errata attribuzione della maggiorazione del 10% nonostante fosse stata liquidata un'indennità per aree non edificabili.

RG 16709/24 Cefalù 20-Ferrara Est. Cons. Marulli Il ricorso appare inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. La Cefalù 20 ha visto infatti respingere tutte le domande nei suoi confronti proposte e non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile – pe raltro neppure prospettato in ricorso – a in- sorgere avverso le statuizioni emesse nei confronti di RFI . L ' u- nica pronuncia inizialmente sfavorevole nei confronti di Cefalù 20 è quella della compensazione delle spese processuali , che non è peròoggetto di alcun motivo di censura.

Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell'articolo 380- biscod. proc . civ . ».

3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ri- corrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura specia- le,ha chiesto la decisione. E'stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio. Ha depositato memoria solo la parte ricorrente.

4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata propo- sta. Di contro all'argomento primariamente sviluppato dal ricorrente va invero rinnovato l'avviso che «in tema di impugnazioni,l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 cod. proc. civ. postulala soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione,da apprezzarsi in relazione all' utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo acco- glimento» ( Cass ., Sez.

I, 29/12/2022 n. 38054 ), sicché rettamente se ne è esclusa la ricorrenza nel caso di specie,non essendo risultata la ricorrente,all'esito d'intentato giudizio, soccombente se non nell o unico profilo della disposta compensazione delle specie di l ite , non oggetto però di censura. RG 16709/24 Cefalù 20-Ferrara Est. Cons. Marulli 5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formula- ta si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod . proc . ci v . l'art. 96,commi 3 e 4, cod . proc . civ . con conseguente condanna del- la parte soccombente al pagamento:

a) di una somma equitativa- mente determinata in favore della controparte;

b) di un'ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende,somme che si liquidano come da disposi- tivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ri- corrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al paga- mento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7. 200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonch é dell ' ulteriore somma di euro7.000,00, a norma dell ' art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrenteal pagamento, in favore del- la Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.5 00 ,00 , a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell ' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile