Italian Court dismisses appeal as full litigation cost compensation is a discretionary judicial power not subject to cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to fully compensate litigation costs was within the discretion of the trial judge. The appellants argued this violated Article 92 of the Civil Procedure Code, claiming legislative changes removed the grounds for such compensation. The court held that assessing whether 'just reasons' exist for cost sharing is a matter for the judge of merit, not the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, cod. proc. civ.; The Supreme Court's review is limited to ensuring the victorious party does not bear costs, leaving the discretion to partially or fully compensate litigation expenses to the judge of merit based on concrete circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 16993/2024 proposto da: CAVARRETTA FRANCESCA, CAVARRETTA MARIA VALENTINA, CA- VARRETTA CAMILLA, CAVARRETTA IGNAZIO, CAVARRETTA PIETRO, CAVARRETTA MAURIZIO, MIRTO GABRIELLA, MIRTO BENEDETTO, MIRTO GIULIANA, MIRTO UGO, MIRTO MARIA CLELIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ErcoleNoto Sardegna - ricorrent i – contro COMUNE DI PALERMO, GUCCIONE MAURIZIO, GUCCIONE COSTAN- ZA, COMUNE DI PALERMO, GUCCIONE CRISTINA, GUCCIONE CHIA- RA, ORLANDO CARMELA, CIMINO CINZIA, IADICOLA ELSA, ORLAN- DO PIETRA, IADICOLA MONICA, CIMINO VALENTINA, ORLANDO AL- FONSO, ORLANDO GIUSEPPA, ORLANDO MARCELLO, LE MOLI AN- DREA, ORLANDO GIORGIO -intimati - RG 16993/24Cavarretta-Guccione Est. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D ' APPELLO di PALERMO n. 631/ 2024 depositata il 16/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello, pronunciando, di seguito alla cassazione di una sua precedente determinazione, sulla lite tra gli odierni ricorrenti ed il Comune di Palermo in merito al risarcimento dovuto dal secon- do ai primi per l'occupazione acquisitiva di un fondo di loro proprietà acquisito al patrimonio comunale per effetto di irreversibile trasfor- mazione, nonché pure all'indennizzo dovuto per l'occupazione legit- tima, all'esito del giudizio di rinvio, operate le attribuzioni del caso, ha disposto l'integrale compensazione delle spese «tenuto conto del- le modifiche legislative intervenute nel corso del processo e dei plu- rimi mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali, anche delle Corti sovranazionali». L'impugnata statuizione è censurata dai ricorrenti con un solo motivo di ricorso, a cui non hanno inteso resistere le parti intimate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L'unico motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. poiché il decidente avrebbe disposto la compensazione integrale delle spese di lite quan- tunque, segnatamente sotto il profilo delle modifiche legislativa a cui si era fatto a questo fine richiamo, non ne sussistessero i presuppo- sti –è inammissibile e si sottrae perciò allo scrutinio qui richiesto.
3. Come è noto in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il princi- RG 16993/24Cavarretta-Guccione Est. Cons. Marulli pio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, «con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valuta- zione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di li- te, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantifica- zione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (ex plurimis, Cass., Sez.
I, 4/08/2017, n. 19613). Più in dettaglio, con specifico richiamo all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. al tempo vigente, che consentiva di disporre la com- pensazione delle spese di lite anche in presenza di "giusti motivi", qui puntualmente enunciati dal decidente, si è ancora osservato che «poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere po- ste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'op- portunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specifi- care, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia» (Cass., Sez.
V, 6/10/2011, n. 20457).
4. Ne discende, dunque, che la censura non può trovare seguito.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ri- correnti del contributo unificato ai sensi del dell ' art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 16993/24Cavarretta-Guccione Est. Cons. Marulli P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da par- te dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di con