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Ordinanza — n. 23085/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but reduces second-instance court costs due to procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23085/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claims regarding the statute of limitations and jurisdiction, deeming them inadmissible as matters of substantive fact or administrative discretion. While the court upheld the lower court's finding that the municipal debt was not subject to the ten-year prescription period, it found a procedural error in the calculation of litigation costs. Consequently, the judgment was annulled only to the extent of the cost award, which was reduced to reflect the correct legal standard for second-instance expenses.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55; Art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55: When the value of the controversy exceeds the threshold for reduced costs, the second-instance court must liquidate litigation expenses in a more contained measure than the amount claimed, and failure to do so warrants annulment of the specific cost ruling.

Parole chiave

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litigation costs reduction second instance expenses municipal debt prescription statute of limitations jurisdictional competence good faith violation administrative discretion mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 1366 cod. civ.
Art. 1375 cod. civ.
Art. 1428 cod. civ.
Art. 2946 cod. civ.
b) che la pretesa creditoria del Comune non è assimilabile ad un canone di locazione, sì che la pre- scrizione di essa è quella decennale dell'art. 2946 cod. civ.;
Art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
E'fondato viceversa il settimo motivo di ricorso, con cui si lamen- ta la violazione dell'art. 4d.m.
Art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 2946 cod. civ
b) che la pretesa creditoria del Comune non è assimilabile ad un canone di locazione, sì che la pre- scrizione di essa è quella decennale dell'art. 2946 cod. civ.;
art. 132 cod. proc. civ
E' perciò, in breve, infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 2948 cod. civ
3710) è infatti ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile né al canone di locazione n é alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 cod.
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Testo completo

igliere ORDINANZA sul ricorso 3467/2017proposto da: DI PERNA PAOLOrappresentato e difeso dall' avvocato Giuliano Mag- gioni - ricorrent e - contro COMUNE DI MILANOrappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore,Antonello Mandarano, Anna Tavano e Ruggero Meroni -controricorrente - avverso la sente nza della CORTE D ' APPELLO di MILANO n. 3019/2016 depositata il 19/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. RG 3467/17Di Perna-Comune di Milano Est. Cons. Marulli

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3019/2018 ha re- spinto il gravame di Paolo Di Perna avverso il rigetto in primo grado dell'opposizione proposta dal medesimo all'avviso di conguaglio a mezzo del quale il Comune di Milano aveva rilevato di essere incorso in errore nel quantificare il canone dovuto dall'opponente per l'anno 2000 in relazione alla sua attività di commerciante ambulante titolare di posteggi fissi in alcuni mercati di Milano ed aveva perciò preteso il pagamento del relativo conguaglio sulla base di una diversa interpre- tazione del regolamento comunale, ritenendo che l'attore dovesse qualificarsi come occupante temporaneo e non permanente. In particolare, i giudici d'appello, per quel che qui ancora rileva, han- no sostenuto che:

a) la pretesa creditoria del Comune nei confronti del concessionario per l'occupazione del suolo pubblico rientra nei rapporti di natura privatistica e l'adempimento integrale della presta- zione non è soggetto a decadenza per decorso del tempo, non previ- sta da norma legale o regolamentare;

b) che la pretesa creditoria del Comune non è assimilabile ad un canone di locazione, sì che la pre- scrizione di essa è quella decennale dell'art. 2946 cod. civ.;

c) che ai fini della qualificazione temporanea o permanente dell'occupazione di suolo pubblico, tenuto conto dei criteri a tal fine dettati dall'art. 2 dell'allegato tariffario al regolamento comunale Cosap, occorre con- siderare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana o ad alcune ore del giorno perché la limitazio- ne suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione;

d) che non era riscontrabile la denunciata violazione da parte del Comune degli obblighi di buona fede, atteso che i criteri di determi- nazione del canone sono resi pubblici e l'errore in cui era incorso il percipiente era facilmente verificabile;

e) che esula dalla cognizione consentita al giudice ordinario, sussistendo al riguardo la giurisdizio- RG 3467/17Di Perna-Comune di Milano Est. Cons. Marulli ne di quello amministrativo, l'istanza intesa a far dichiarare l'ineffica- cia della delibera municipale che aveva disposto l'esazione del con- guaglio; che, rigettandosi perciò la proposta opposizione, le spese andavano liquidate nella somma complessiva di euro 2.500,00. Avverso la suddetta pronuncia il soccombente ricorre ora a questa Corte con sette mezzi, seguiti pure da memoria e resistiti ex adverso dall'intimato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Giova previamente riferire che la vicenda de qua è già stata scru- tinata da queste Corte, da ultimo, con l'ordinanza 9880/2023,che ha respinto analogo ricorso e alle cui ragioni, replicando gli odierni mo- tivi in maniera pressoché pedissequa le medesime censure in allora rassegnate, massimamente si deve fare rinvio.

3. E' perciò, in breve, infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per difetto di motivazione lo- gica e lineare in punto alla negatoria della decadenza e alla qualifica- zione, al contempo, del rapporto come di natura privatistica: la sen- tenza non risulta affatto infirmata dal denunciato vizio di motivazio- ne,sviluppando, in modo tutt'altro che illogico ed incoerente, il pro- prio assunto decisorio, intorno, da un lato, all'affermazione che il rapporto patrimoniale corrente tra il Comune e l'obbligato debba in- tendersi come un rapporto di natura privatistica, in guisa del quale al diritto di credito del primo per l'uso del suolo pubblico concesso al secondo corrisponde l'obbligo di questo del pagamento del relativo canone, e, dall'altro, in adesione a questa impostazione, all'afferma- zione che nessuna decadenza in capo all'ente esattore, circa il diritto a reclamare il conguaglio, si rende nella specie riconoscibile, non es- sendo prevista da alcuna fonte normativa.

RG 3467/17Di Perna-Comune di Milano Est. Cons. Marulli Infondato è ancora il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., per aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo della pre- scrizione quinquennale: la giurisprudenza di questa Corte, come già si è espressamente statuito altrove ( ex plurimis , Cass., Sez. III, 8/ 02/2019, n. 3710) è infatti ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile né al canone di locazione n é alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento.

In parte inammissibili ed in parte infondati sono il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso con i quali si lamenta, rispettivamente , la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 l. 15 dicembre 1997, n. 446,norma che consentiva agli Enti territoriali di escludere l'applica- zione nel proprio territorio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, optando per il Cosap,e la violazione e falsa applica- zione dell'art. 4 del regolamento comunale di Milano, in punto alla qualificazione dell'occupazione, posta in essere nella specie ai fini dell'applicazione del Cosap come temporanea e non permanente: da un lato si impone infatti di considerare che la Corte di appello è per- venuta ad operare la qualificazione in contestazione in applicazione dei criteri enucleati dall'art. 2 dall'allegato tariffario al regolamento Cosap del Comune di Milano, sicché, ove se ne intenda censurare l'approdo, sottoponendo a critica le affermazioni che si ritraggono da delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è neces- sario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, de- dotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia disco- RG 3467/17Di Perna-Comune di Milano Est.

Cons. Marulli stato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospet- tazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, circostanze non riscontrabili nella specie, dato che il ricor- rente si limita a riprodurresolo l ' art. 4 del Regolamento comunale, il che non consente a questa Corte di valutarne l'effettiva portata in mancanza di riproduzione di altre parti delle disposizioni tariffarie, tanto più che, come riferito dal controricorrente, esse definirebbero come "occupazioni temporanee" le occupazioni di "venditori ambu- lanti".

E' vero, poi, rispetto alla circostanza allegata dal ricorrente di essere autorizzato in via permanente all'esercizio del commercio, che essa non è foriera di un diverso approdo, essendosi già osservato da questa Corte, quantunque con riferimento al tema della TOSAP, co- me già annota il precedente citato in limine – ai cui criteri si è retta- mente richiamato il decidente – che la considerazione della sola du- rata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico og- getto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto discrimen legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione,dovendosi, invece, sempre ve- rificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limita- zione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazio- Inammissibile è il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1375 e 1428 cod. civ. circa la contrarietà a buona fede della condotta del Comune che solo a distanza di anni si sarebbe avveduto dell'errata interpretazione da- ta alle norme del proprio regolamento, quando il rapporto era cessa- to da tempo, insieme all'attività commerciale del ricorrente: l ' ap- prezzamento a cui, al riguardo , ha proceduto il decidente, escluden- do segnatamente la denunciata violazione in considerazione dell'a- RG 3467/17Di Perna-Comune di Milano Est.

Cons. Marulli gevole riconoscibilità dell'errore sulla base delle norme regolamentari note al ricorrente, impinge in una valutazione di merito che si sottrae ad ogni vaglio di legittimità, non essendo notoriamente la Corte di cassazione giudice del fatto sostanziale. Inammissibile è il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la viola- zione e falsa applicazione della Delib. Consiglio comunale n. 11 del 2000 del Comune di Milano, in relazione al rigetto della domanda su- bordinata di disapplicazione della suddetta delibera: il motivo non in- tercetta, infatti, la ratio decidendisottesa all'affermazione in discorso atteso che il decisum concreta una pronuncia sulla giurisdizione che la Corte di appello ha ritenuto di adottare, escludendo al riguardo la sussistenza della giurisdizione ordinaria in favore di quella ammini- strativa,sul rilievo che la censura sollevata dinanzi ad essa atteneva al tema del corretto esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

3. E'fondato viceversa il settimo motivo di ricorso, con cui si lamen- ta la violazione dell'art. 4d.m. 10 marzo 2014, n. 55 avendo la Cor- te di appello liquidato le spese del giudizio in complessivi euro 2.500,00, sebbene il valore della controversia fosse pari all'ammon- tare del conguaglio reclamato, tale, perciò, che l'importo a tal fine li- quidato avrebbe dovuto essere debitamente ridotto: tenuto conto del principio risultante dall'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 le spese del giudi- zio di appello avrebbero dovuto essere liquidate in misura più conte- nuta di quella enunciata dal giudice di appello, onde,accogliendosi di conseguenza il motivo, può decidersi la controversia nel merito, li- quidando il predetto ammontare nella somma di euro 1.300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli ac- cessori di legge.

Le spese del presente giudizio, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate. RG 3467/17Di Perna-Comune di Milano Est. Cons. Marulli P.Q.M Accoglie il settimo motivo di ricorso, infondati o inammissibili risul- tando i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo ac- colto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello nella somma di euro 1.300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; compensa inte- gralmente le spese del presente giudizio.

Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno15.5.2025. Il Presidente Dott.Guido Mercolino