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Ordinanza — n. 23075/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court decision lacked finality and did not resolve subjective rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23075/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision lacked the characteristics of finality and decisiveness required for cassation review. The appellant argued that the trial court failed to examine essential facts regarding the revocation of a lease auction, but the Court found the decision merely gestorial and provisional. Consequently, the appeal was rejected as it did not irrevocably determine subjective rights or settle a substantive dispute.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost., comma 7°; Art. 360 c.p.c.: The extraordinary appeal to the Court of Cassation is admissible only against judicial acts possessing the characteristics of decisiveness and finality, excluding provisional or gestorial measures that do not irrevocably determine subjective rights.

Parole chiave

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extraordinary appeal admissibility lack of finality gestorial act provisional measure subjective rights determination revoca del fallimento caso di garanzia bancaria gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost., comma 7°
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, poichè proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività.
Art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.
artt. 100 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I mezzi di impugnazione possono essere così sintetizzati: primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.
artt. 1337 c.c
art. 2120 c.c
art. 111 Cost
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, poichè proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4346/2020
tra le tante Cass. 4346/2020 e 24155/2014).
Cass. 24155/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14891/2020 R.G. proposto da: Fallimento Alimentitaliani srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Bertoloni 29, presso lo studio dell’avvocato Sablone Stefano (SBLSFN61R23H501K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pavarotti Fabrizio (PVRFRZ55L21E715Z), D'Attorre Giacomo (DTTGCM76S30F205V), -ricorrente- contro Fattorie dell'Umbria srl e Euronovo srl, elettivamente domiciliate in Roma Via Virgilio 18, presso lo studio dell’avvocato Grisolia Carmine (GRSCMN71E21F735O) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Sollima Giuliano (SLLGLN64E01F205X), Dones Corrado Maria (DNSCRD59H10F205F), controricorrenti- nonchè contro Eurovo srl e Tipografia Bignotti srl, intimati avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari di cui al procedimento n. 3488/2018 depositato il 10/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Giudice Delegato del Fallimento Alimentitaliani srl, in accoglimento dell’istanza proposta dal curatore, revocò, con decreto del 6/12/2018, le aggiudicazioni provvisorie dei contratti di affitto dei rami di azienda “Mangimificio” e Pastorizzatore“, disposte, in data 31/7/2018, in favore delle Fattorie dell’Umbria srl. 2 L’aggiudicatariaproponeva reclamo ex art. 26 l.fall. e il Tribunale di Castrovillari, con decreto del 10/2/2020, revocava l’impugnato provvedimento e dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di ordine rivolto al curatore di addivenire alla stipula dei contratti di affitto dei rami di aziende “Mangimificio” e Pastorizzatore“. 2.1 Il Tribunale, dopo aver riconosciuto l’interesse ad agire della reclamante ed avere escluso la possibilità per la curatela di revocare ad libitum l’aggiudicazione dell’affitto dei rami di azienda, riteneva ingiusto il provvedimento di revoca in quanto non si ravvisava alcun comportamento antidoveroso o contrario agli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’aggiudicataria. 2.2 In particolare era emerso:

i) che l’aggiudicataria aveva avviato e concluso con successo le consultazioni con le organizzazioni sindacali ex art. 47 l. 428/1990 e aveva mostrato disponibilità a sottoscrivere i contratti presupposti unilateralmente dall’organo fallimentarenonché presentato in via anticipata la fideiussione e le polizze assicurative apportando ad esse le modifiche conseguenti ai rilievi, peraltro generici, mossi dai curatori; ii) che la ricorrente aveva richiesto agli organi della procedura un incontro finalizzato al superamento delle criticità specificamente dedotte con nota del 27/11/2018 rendendosi pienamente disponibile ad apportare modifiche dagli stessi suggerite, sollecitato la convocazione dinanzi al Notaio per la sottoscrizione dei contratti, reiterato tale ultima richiesta ed, infine, implementato il rapporto con i curatori per addivenire alla stipula dei rogiti; iii) che, per converso, la curatela aveva posto in essere dei comportamenti scorretti consistiti nel convocare,senza alcun preavviso e senza che fossero stati perfezionati gli accordi sindacali, l’aggiudicataria davanti al Notaio per la stipula dei contratti dalla stessa predisposti unilateralmente e trasmessi alla controparte senza gli allegati, assegnando a Fattoria dell’Umbria srl un termine qualificato come perentorio, non previsto dai bandi per l’anticipata consegna delle garanzie e delle altre polizze e presentando al Giudice Delegato istanza di revoca delle aggiudicazioni, pur consapevole delle pendenza delle consultazioni sindacali e della perdurante volontà di controparte di superare le criticità ed addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione degli atti di affitto d’azienda. 3 Fallimento Alimentitaliani srl ha proposto ricorso la cassazione del decreto sulla base di sette motivi, illustrati con memoria.

Fattorie dell'Umbria srl e Euronovo srl hanno svolto difese con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I mezzi di impugnazione possono essere così sintetizzati: primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 26 l. fall, in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 e 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto sussistente l’interesse ad agire di Fattorie dell’Umbria srl e Eurovo srl pur avendo escluso la possibilità giuridica della domanda avente ad oggetto l’ordine alla curatela di stipulare i contratti di affitto di rami di azienda e, quindi, la stessa possibilità per le medesime reclamanti di conseguire un risultato utilegiuridicamente apprezzabile; secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337 c.c. e degli artt. 104, 104 bis, 104 ter e 105 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c.: si sostiene che l’impugnato decreto abbia ritenuto che la revoca dell’aggiudicazione dovesse essere sostenuta da una giusta causa nella sua nozione strettamente civilistica quando invece la condotta del curatore deve essere valutata alla stregua della normativa speciale fallimentare; terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1366,1367 e 1369 c.c., in relazione agli artt. 1353, 2112, 2559, 2560 c.c., art. 47, comma 5°, l. 428/1990 (art. 360, comma 1°, n.3 c.p.c.) per avere il Tribunale, sulla base di una errata interpretazione delle previsioni del bando di gara, ritenuto necessario il ricorso alle consultazioni con le organizzazioni sindacali in deroga all’art.2112 c.c.; quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., in relazione agli artt. 2112, 2116 c.c. e artt. 1,749-766 l-296/226 (art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto indispensabili le trattative con le organizzazioni sindacali per effetto del rischio della cessionaria di dover soddisfare con somme ingenti i debiti verso il personale dipendente, non essendo tali debiti, in massima parte costituiti dal TFR, immediatamente esigibili in quanto venivano a maturare una volta cessato il rapporto di lavoro e le somme erano erogate da un apposito fondo; quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo costituito dal fatto che, al momento della revoca dell’aggiudicazione , l’accordo sindacale non era stato ancora perfezionato quando invece lo stesso non era stato sottoscritto ma vi era solo una bozza predisposta dall’aggiudicatario; sesto motivo:art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c., il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la revoca dell’aggiudicazione è avvenuta per un inadempimento complessivo e non per violazione di un inesistente termine essenziale; settimo motivo: art 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per avere falsamente applicato la norma civilistica del termine essenziale in una fattispecie in cui doveva essere data prioritaria e preminente applicazione della legge fallimentare. 2.Nella memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. il ricorrente ha dato atto che,nelle more del presente procedimento, i rami aziendali oggetto della procedura competitiva per il loro affitto sono stati oggetto, previa modifica del programma di liquidazione, di procedura di vendita coattiva ed aggiudicati da altra società. 2.1 Non risulta che gli atti e provvedimenti del Giudice Delegato e del Curatore siano stati fatti oggetto di impugnazione da parte di Fattorie dell’Umbria srl e di Eurovo srl.

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, poichè proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività. 3.1 Sul punto, occorre richiamare la costante giurisprudenza espressa da questa Corte secondo la quale il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., comma 7°, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 4346/2020 e 24155/2014). 3.2 Nella fattispecie la curatela ha impugnato il provvedimento del Tribunale che si è limitato ad accertare l’illegittimità del provvedimento del curatore, di natura gestoria, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un contratto di affitto d’azienda strumentale alla liquidazione di tale complesso dei beni e pertanto provvisorio e suscettibile di essere modificato. 3.3 La decisione del Tribunale non risolve una controversia su diritti soggettivi (quale poteva essere il diritto al trattenimento e/o alla restituzione della cauzione versata) né il ricorrente censura la statuizione del Tribunale sulle spese del giudizio.

Il ricorso è, quindi, inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002, n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c