Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of creditor's claim due to lack of certain evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Acciai Speciali Terni spa against the bankruptcy court's decision to exclude a specific debt from the bankruptcy estate. The lower court found the submitted invoices and witness testimonies lacked a certain date and were therefore inadmissible against the bankruptcy proceedings. The Supreme Court upheld this ruling, stating it cannot re-evaluate the evidence but only checks the legal correctness of the lower court's prudent assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 2°, l. fall. 245, 257 e 345 n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1° n. 2 e 4, c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the probative material or substitute its own evaluation for that of the court of first instance, which holds the exclusive power to assess the credibility and weight of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31495/2019 R.G. proposto da: Acciai Speciali Terni spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Girolamo da Carpi n 6, presso lo studio dell’avvocato Tartaglia Furio (TRTFRU43M04H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giannini Antonio (GNNNTN63C14L117U), -ricorrente- contro Fallimento Alimentitaliani srl, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Rende Giovanni (RNDGNN79M04C349Y), Bencivinni Salvatore (BNCSVT77D26C588Z) , -controricorrente- Avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari n. 8245/2019 depositato il 20/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Castrovillari, con provvedimento del 20/9/2019, rigettava l’opposizione proposta da Acciai Speciali Terni spa (di seguito denominata per brevità “AST”) al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Alimentitaliani srl che aveva escluso dal passivo il credito, insinuato in via chirografaria, della somma di € 414.813,61, derivante da forniture di servizi informativi e relativa assistenza, effettuate in favore di Gruppo Novelli srl e delle quali rispondeva, in solido, Alimentitaliani srl, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda ed assuntrice dei debiti della cedente. 2.1 A fondamento del provvedimento reiettivo della domanda di ammissione al passivo, il Tribunale ribadiva la mancanza di data certa della documentazione allegata al ricorso (fatture, DDT, PEC e raccomandate) e la inopponibilità al fallimento delle fatture e del registro Iva in quanto, secondo il costante orientamento della Cassazione, gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio di impresa, non trovano applicazione nei confronti del Fallimento; né, a giudizio del Tribunale, poteva assumere valore di confessione l’inserimento di AST spa nell’elenco dei creditori predisposto dal Gruppo Novelli srl, ed allegato alla domanda di ammissione di quest’ultima al concordato preventivo. 2.2.
IlTribunale, infine, riteneva l’espletata prova per testi inidonea a fornire utili elementi circa la stipula del contratto di fornitura anteriormente al Fallimento. 3 Acciai Speciali Terni spa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidandolo a due motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380bis1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, comma 2°, l.fall. 245, 257 e 345 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 2 e 4, c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.; sostiene la ricorrente che il Tribunale abbia erroneamente respinto la richiesta di acquisizione del verbale della prova testimoniale di Michele Rossignoli assunta nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal AST nel collegato Fallimento di Gruppo Novelli srl (società che aveva ceduto il ramo d’azienda ad Alimentitaliani srl) in quanto, contrariamente all’assunto dei giudici circondariali, non era possibile produrre insieme al ricorso in opposizione allo stato passivo, risalente al 2018, il verbale di assunzione della prova orale di Michele Rossignoli nel giudizio di opposizione allo stato passivo Gruppo Novelli srl relativo all’udienza del 25/6/2019. 1.1 Evidenzia la ricorrente che la testimonianza resa dal teste Rossignoli (che era stato peraltro indicato come teste anche nel giudizio ex art.98 l.fall. conclusosi con l’impugnato decreto ma non era stato chiamato a deporre a causa della riduzione della lista disposta dal Tribunale) avrebbe sicuramente confermato le ragioni creditorie di AST ed avrebbe, conseguentemente, indotto il Tribunale ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. 1.2 Si duole, altresì , la ricorrente del mancato accoglimento da parte del Tribunale dell’istanza di revoca dell’ordinanza collegiale del 27/3/2019 (con la quale ai sensi dell’art 245 , comma 1° c.p.c., si era proceduto alla riduzione della lista dei testimoni) in quanto ingiusta, anche con riferimento al numero di testi esclusi (sette su nove) e lesiva del diritto alla prova testimoniale in un settore del contenzioso fallimentare caratterizzato da gravi e rigide preclusioni e limitazioni probatorie.
2. Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. 2.1 L’art. 99 l. fall., comma 2° n. 4, prevede che « il r icorso deve contenere…a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti». Dunque, in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla l. fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr.
Cass. n. 25174/2015 e 15037/2016). 2.2 Nel caso in esame l’opponente ha chiesto l’acquisizione del verbale della prova per testi espletata in altro procedimento con parti diverse nel corso del giudizio di opposizione e, quindi, tardivamente; la circostanza - dedotta dalla ricorrente - della formazione della prova, della quale è stata chiesta la produzione del verbale, nelle more del giudizio di opposizione allo stato passivo non rileva atteso che il teste Rossignoli, indicato nella lista testi dell’opponente, ben poteva essere scelto tra i due testi da citare.
La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) (cfr. Cass.9551/2009 e 6361/2000). 2.3 Il Collegio di merito ha spiegato, in maniera esauriente, le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistenti i presupposti della revoca dell’ordinanza di riduzione della lista testimoniale: sia perché parte ricorrente «avrebbe potuto intimare la comparizione di tale teste dinanzi al giudice istruttore», sia perché « l’adozione di siffatto provvedimento risulterebbe inconciliabile con le esigenze di celerità che contraddistingue il giudizio di opposizione allo stato passivo». 3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, comma 2° n 4,l.fall., 2704 c.c. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale disconosciuto l’anteriorità al fallimento della copiosa documentazione prodotta con riferimento allo scambio dei contratti di cui alle comunicazioni pec del 27/06/2017 e alle ricevute di consegna della Racc.ta Ar. con la quale Alimentitaliani srl aveva inviato l’originale dell’addendum sottoscritto da Aspasiel srl (poi divenuta AST SRL).
La ricorrente contesta anche la valutazione delle deposizioni dei testi escussi. 4 Il motivo è inammissibile. 4.1 Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti, ritenuta, con accertamento in fatto, non munita di data certa opponibile al fallimento, ha giudicato le prove testimoniali assunte inidonee a fornire la prova dell’anteriorità al fallimento del rapporto contrattuale dedotto dalla ricorrente in quanto i testi «nulla hanno saputo riferire con riferimento alla data di conclusione del contratto, al contenuto dello stesso, alle modifiche e integrazioni negoziali intervenute tra le parti e all’entità del credito vantato dall’odierna opponente». 3.2 Le censure si risolvono, nonostante il richiamo all'art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c., nella sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass. 331/2020, 19547/2017 e 25608/2013).
Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell'art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 c.p.c.è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass.
Sez. U n. 20867/20). Il ricorso è,quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002, n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im