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Ordinanza — n. 22990/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding exclusive representation rule in public procurement contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Masellis S.u.r.l.'s cassation appeal against a lower court ruling that dismissed its claim against the Bitetto Municipality and the project director. The court held that the exclusive representation rule of Article 37, paragraph 16, of Legislative Decree 163/2006 precludes the contractor from suing directly for overcharges when acting as a sub-contractor. Furthermore, the court found the appeal inadmissible for failing to appeal the specific claim against the architect and ruled that the discretionary power to offset litigation costs belongs to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006; Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; The exclusive representation rule of the contracting authority in public procurement contracts bars the contractor from asserting personal liability claims against the architect or client when the contractor is merely a sub-contractor.

Parole chiave

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public procurement contracts exclusive representation rule legitimacy active sub-contractor liability litigation costs offset inadmissible appeal contractor vs architect difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 16, d.lgs. n. 163/2006
civ., che aveva dichiarato improcedibile e inammissibile il ricorso pre- sentato dalla Masellis per violazione dell'art. 37 , comma 16 , del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
6.3.In primo luogo si tratta di questione proposta ai sensi dell ' art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., anziché ai sensi dell'art.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92,comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 702-ter cod. proc. civ
2259/2019 con cui è stato respinto il gravame proposto nei confronti dell'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., che aveva dichiarato improcedibile e inammissibile il ricorso pre- sentato dalla Masellis per violazione dell'art.
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
art. 100 cod. proc. civ
163/2006 e dell'art. 100 cod. proc. civ., con riferimento alla re- sponsabilità personale dell'arch.
art. 112 cod. proc. civ
4 e dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 19613/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4413/2020 R.G. proposto da MASELLIS SURL, rappresentata e difesa d a ll ' avvocato ANTONIO SESTA (SSTNTN42M23A662S) con domicilio digitale avv.antonio ‒ sesta@pec.giuffre.it; -ricorrente- contro COMUNE BITETTO, rappresentato e difeso dall ' avvocato LIUZZI VINCENZO (LZZVCN59M18A662V) con domicilio digitale liu z zi.vin ‒ cenzo@avvocatibari.legalmail.it; -controricorrente- nonchécontro ZANA HUSHA, rappresentata e difes a dagli a vvocat i Domenico Ar- menise e Cosimo Guaglianone con domicilio digitale c.guagliano ‒ ne@pec.ite armenise.domenico@avvocatibari.legalmail.it ; -controricorrente- nonchécontro DITTA INDIVIDUALE SANTACESARIA GIUSEPPE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ' APPELLO DI BARI n. 2259/ 2019depositata il 29/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera Annamaria Casadonte . RILEVATO CHE:

1. Masellis S.u.r.l. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2259/2019 con cui è stato respinto il gravame proposto nei confronti dell'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., che aveva dichiarato improcedibile e inammissibile il ricorso pre- sentato dalla Masellis per violazione dell'art. 37 , comma 16 , del d.lgs. n.163/2006, ed al contempo rigetta to le domande riconven- zionalidel Comune di Bitetto e della ditta Santacesaria.

2. La Corte d ' appello adita dalla società soccombente Masellis ha confermato la conclusione del primo Giudice, richiamando i prece- denti giurisprudenziali di legittimità in merito all'interpretazione dell'art. 37, comma 16 , d.lgs. cit. , il quale stabilisce, inequivoca- bilmente, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante in capo alla società mandataria.

3. Nel caso di specie , era incontestato che il Comune di Bitetto aveva aggiudicato i lavori di “arredo e ammodernamento della sala consiliare e climatizzazione degli uffici del palazzo di città” all'asso- ciazione temporanea di imprese costituita dalla ditta Santacesaria Giuseppe (quale capogruppo) e dalla società Masellis, che aveva individualmente agito avanti al Tribunale di Bari per conseguire, previo accertamento delle lavorazioni e forniture eccedentarie rese in favore del Comune di Bitetto, la condanna del predetto ente e dell'architetto Zana Husha, direttore dei lavori, al pagamento della somma di euro 6.721,84 oltre iva ed interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.

In accoglimento dell ' eccezione del Comune di Bitetto e di Zana Husha, il Tribunale aveva disatte so la domanda della socie- tà in ragione del ritenuto difetto di legittimazione attiva. 4.La cassazione della sentenza d'appello , depositata il 29.10.2019 e notificata il 14.11.2019, è chiesta dalla Masellis s.u.r.l. con ricor- so notificato il 13.1.2020 ed articolato in tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il Comune di Bitetto e Za- na Husha, i quali hanno entrambi depositato memorie illustrative. 4.1.E' rimasta intimata la ditta Santacesaria.

CONSIDERATO CHE:

5. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163/2006 , per avere la Corte d'appello respinto il gravame secondo un'esegesirestrittiva dell ' art. 37,comma 16, del d.lgs. n. 163/2006 , non costituendo l ' ATI un ' en- tità giuridica autonoma tale da escludere la soggettività delle singo- le impreseche la compongano. 5.1.Il motivo è infondato. 5.2.Ai sensi dell' art. 37 , comma 16 , del d.lgs. 163/2006, “ Al man- datario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le opera- zioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche do- po il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rap- porto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.” 5.3.Conseguentemente, la legittimazione sostanziale e processuale nei confronti della committente spetta all'impresa mandataria, ed esclude quella delle imprese mandanti (ma non quella della manda- taria ad agire in proprio). 5.4.L'impresa mandataria di un' associazione temporanea di impre- se, pur essendo l'unica interlocutrice dell'amministrazione appal- tante in rappresentanza delle imprese associate, è legittimata ad agire anche in proprio per la tutela delle ragioni di credito relative alla quota dei lavori da essa eseguiti (cfr. n. Cass. 3808/2016). 5.5.Al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è rico- nosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle im- prese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, an- che dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto sicché l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solida- le che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (cfr.

Cass. n. 11949/2018). 5.6.La Corte territoriale si è attenuta a questi principi , precisando come la norma in questione sia contenuta nel decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, e non risulta in contrasto con alcuna disciplina unionale, perché non incide sulla tutela dei diritti e degli interessi di ciascuna mandante ma sulla rappresentanza di tale tutela, attribuita esclusivamente al- la mandataria.

6. Con il secondo motivo si deduce l ' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazionedell' art. 37 , comma 16 , d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 100 cod. proc. civ., con riferimento alla re- sponsabilità personale dell'arch. Zana Husha. 6.1.Argomenta la società ricorrente che nella sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ometteva qualsiasi esame dei profili di re- sponsabilità personale dell'architetto Zana Husha, direttore dei la- vori, per avere ordinato alla Maselli s.u.r.l. lavori eccedentari, ri- spetto al progetto esecutivo. 6.2.La censura è inammissibile sotto diversi aspetti. 6.3.In primo luogo si tratta di questione proposta ai sensi dell ' art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., anziché ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 e dell'art. 112 cod. proc. civ. 6.4.In ogni caso, la sentenza di primo grado aveva omesso di pro- nunciare in ordine alla domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori, e al riguardo non era stato proposto specifico appello sul punto, risultando al contrario proposto, quale unico motivo di gra- vame, quello concernente l'affermata carenza di legittimazione at- tiva in virtù dell'art. 37, comma 16,d.lgs. n. 163/2006.

7. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92,comma 2, cod. proc. civ. , per non avere la C orte d ' ap- pello proceduto alla compensazione delle spese di lite , una volta argomentato a pag. 20 della sentenza che “la delicatezza delle questioni dibattute, unitamente all'esito favorevole dell'espletato accertamento tecnico preventivo,escludeva la ricorrenza di un' ipo- tesi di abuso dello strumento processuale in sé, giustificando la proposizione dell'appello da parte della Masellis s.u.r.l. “. 7.1.Il motivo è inammissibile. 7.2.

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse. Con riferimento al regola- mento dellespese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a carico della parte vitto- riosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione della opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concor- so con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017).

8. Il ricorso va, pertanto, respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate per ciascu- no in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen‒ to, da parte del ri