Cassation appeal dismissed due to invalid service of process lacking required bar council verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the renewal of service of process for a cassation appeal filed by COSEDIL s.r.l. against the Municipality of Ostuni. The defendant failed to appear, and the court found the original service document lacked mandatory verification and dating by the Bar Council of Brindisi, as required by Law No. 53/1994. Consequently, the appeal was deemed procedurally null and non-existent, necessitating a new service to validly initiate the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw No. 53/1994; Law No. 21/1994: Service of process by a lawyer without prior authorization and verification by the Bar Council is null and non-existent, requiring the defendant's timely appearance to cure the defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
igi Abete - Consigliere rel. R.G.N.: 2919/2020 dott. Annamaria Casadonte - Consigliere Cron.: dott. Luigi D’Orazio - Consigliere Rep.: dott. Federico Vincenzo Amedeo Rolfi -Consigliere C.C.: 26/6/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2919 -2020 R.G. proposto da: COSEDIL s.r.l. – c.f. 0072282043 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ostuni, alla via Prof. E. Continelli, n. 33, presso lo studio dell’avvocato Nicolangelo Zurlo e dell’avvocato Gaetano Zurlo, che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE contro COMUNE di OSTUNI - c.f./p.i.v.a. 8100090746 - in persona del sindaco pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 1170/2019 della Corte d’Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 del consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Alberto Cardino, che ha chiesto accogliersi il ricorso, --dato atto che il Comune di Ostuni non si è costituito; --rilevato che il ricorso, previa autorizzazione ex art. 7 della legge n. 53 del 4.1.1994 con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi n. 39 del 10.11.2011, è stato dall’avvocato Nicolangelo Zurlo (difensore della “Cosedil” s.r.l.) notificato al Comune di Ostuni a mani dell’avvocato Alfredo Tanzarella, difensore in grado d’appello del medesimo ente comunale; --dato atto che ai sensi dell’art. 4, 2° co.,della legge n. 53/1994 “la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo.
In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti”; --rilevato che la relata di notificazione non fornisce attestazione della previa vidimazione e datazione dell’originale e della copia del ricorso da parte del Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Brindisi; --dato atto che questa Corte spiega che l’attività di notificazione svolta dall’avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell’atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell’osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell’originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (cfr.
Cass. 4.4.2001, n. 4986; cfr. altresì Cass. 10.3.2011, n. 5743, secondo cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall’avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità -non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell’avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell’intimato, essendo a tal fine irrilevante l’avvenuta consegna dell’atto); --ritenuto, pertanto, che in dipendenza della nullità della notificazione del ricorso per cassazione va ordinata la rinnovazione dellamedesima notifica;
P.Q.M onera il ricorrente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alComune di Ostuni; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025. Il presidente dottor Marco Ma