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Ordinanza — n. 22979/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to allege a decisive fact rather than omitted evidence examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by A.I.A.S. against the Second Instance Court's dismissal of a claim for free transport of disabled persons inadmissible. The appellant argued the lower court failed to examine specific facts regarding the statute of limitations and prior performance of obligations. The court ruled that the appellant's arguments concerned the evaluation of evidence and legal sufficiency, not the omission of a decisive factual occurrence, which is a non-justiciable ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal alleging the omission of examination of a decisive fact is inadmissible if the contested issue concerns merely the evaluation of evidence or the legal reasoning applied by the court of first instance.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo valutazione risultanze istruttorie giudicato estintivo trasferimento patrimoniale gratuito inammissibilità ricorso art 2041 c.c. trasporto disabili assistenza alle persone con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorso deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n 5 c.p.c.: azione di ingiustificato arricchimento”.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorso deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n 5 c.p.c.: azione di ingiustificato arricchimento”.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2041 c.c
16/86, agendo in via gradata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
art. 2909 c.c
Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione/falsa applica- zione di norme di diritto ex art 360 n 3 cpc: principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c.”.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018
Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017
26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017)– bensì, semmai, l ' omes so esame di elementi istruttori .
Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12372/2021R.G. proposto AIAS –ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI – SE- ZIONE DI ACIREALE, in persona del legale rappresentante pro tem- poreed elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio dell'avvocato GITTO GIUSEPPE che larappresenta e difende –ricorrente – contro COMUNE DI GIARRE –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1774/2020 depositata il 22/10/2020. Oggetto: prestazioni sani- tarie - trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap R.G.N. 12372/2021 Ud. 24/04/2025CC Sez. S1 - R.G. 12372/2021 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n 1774/2020, pubblicata in data 22 ottobre 2020, la Corte di Appello di Catania, nella contumacia dell'appellato COMUNE DI GIARRE, ha respinto l'appello proposto da A.I.A.S. –ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI –SEZIONE DI ACIREALE (di seguito A.I.A.S.), avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4570/2017, pubblicata in data 2 novembre 2017.

2. A.I.A.S. aveva adito il Tribunale di Catania, chiedendo la con- danna del COMUNE DI GIARRE al pagamento della somma complessiva di € 311.431,47 per l'espletamento del servizio di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap in favore del medesimo Comune di Giarre ai sensi dell'art. 5,L.R. Sicilia n. 16/86, agendo in via gradata ai sensi dell'art. 2041 c.c. Costituitosi il COMUNE DI GIARRE, contestando la domanda, il Tri- bunale di Catania aveva disatteso le pretese dell'odierna ricorrente, ritenendo che, da un lato, in relazione ai crediti riferiti agli anni 1996- 1997, la domanda fosse coperta da un precedente giudicato e che , dall'altro lato, in relazione ai crediti riferiti agli anni 1998-1999, il CO- MUNE DI GIARRE avesse dato prova di aver già provveduto all'adem- pimento dell'obbligazione.

3. La Corte d'appello di Catania, nel disattendere il gravame di A.I.A.S., ha rilevato, in sintesi che: − non vi erano elementi per affermare che la precedente deci- sione passata in giudicato venisse a concernere crediti diversi da quelli azionati con il successivo giudizio – come dedotto Sez. S1 - R.G. 12372/2021 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 3 di 7 dall'appellante -emergendo semmai l'opposto dall'esame degli atti; − risultava inammissibile il motivo di appello riferito alla parte della decisione di prime cure che aveva già ritenuto estinti per adempimento del COMUNE DI GIARRE i crediti riferiti agli anni 1998-1999, essendo il motivo di gravame meramente asser- tivo; − pur avendo il G iudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa doveva ritenersi in- fondata risultando il credito in parte coperto dal giudicato ed in parte già adempiuto.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania ricorre A.I.A.S. È rimasto intimato COMUNE DI GIARRE.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione/falsa applica- zione di norme di diritto ex art 360 n 3 cpc: principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c.”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto coperta dal giudicato la domanda di condanna al pagamento delle somme spettanti per il trasporto di soggetti portatori di handicap eseguito per conto dell'ente territoriale negli anni 1996 –1997. Si argomenta, in contrario, che la precedente sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto le rette di trasporto dal 1986 al 1997 men- Sez.

S1 - R.G. 12372/2021 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 4 di 7 tre il presente giudizio avrebbe ad oggetto importi diversi, ceduti dall'A- IAS Sezione di Acireale all'INPS, non onorati dall'odierno intimato e quindi corrisposti dalla stessa ricorrente ad INPS –trattandosi di ces- sione di credito pro solvendo – con successivo tentativo della stessa A.I.A.S. di procedere al recupero delle somme presso il COMUNE DI GIARRE. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n 5 c.p.c.: azione di ingiustificato arricchimento”.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa, pur dando atto del fatto che il giudice di prime cure aveva omesso di pro- nunciarsi sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, ha poi respinto nel merito tale domanda. Si deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'odierno intimato ha tratto un vantaggio dal servizio di trasporto dei disabili espletato dalla ricorrente ed è pertanto tenuto a rispondere a titolo di indebito arricchimento.

2. I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili. 2.1. Col primo motivo, l'associazione ricorrente, infatti, censura la decisione impugnata perché quest'ultima, da un lato, avrebbe ritenuto erroneamente coperta da un precedente giudicato la domanda di pa- gamento di crediti asseritamente maturata negli anni 1996-1997 e, dall'altro lato, avrebbe ritenuto provato l'adempimento dei crediti rife- ritiagli anni 1998-1999. Ebbene, quanto al primo profilo, lo stesso risulta radicalmente ca- rente sul piano del rispetto del principio di specificità di cui all'art. 366, n. 6), c.p.c., dal momento che il mezzo si limita a ricostruire l'oggetto del precedente giudizio e della decisione passata in giudicato in modo Sez.

S1 - R.G. 12372/2021 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 5 di 7 del tutto sommario e senza la minima riproduzione dei passaggi essen- ziali degli atti –e soprattutto della sentenza – di quel giudizio. Ne consegue che anche a voler dare un'applicazione flessibile all'o- rientamento di questa Corte –a mente del quale il principio della rile- vabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosuffi- cienza del ricorso,con la conseguenza che la parte ricorrente che de- duca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ri- corso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 25700 del 25/09/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/ 2020; Cass. Sez. L -Sentenza n. 5508 del 08/03/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15737 del 23/06/2017)– e quindi anche a voler ritenere, sulla scia delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), che nel caso in esame il principio di spe- cificità debba essere rimodulato secondo le più recenti indicazioni di questa stessa Corte (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021) , resta la constatazione assorbente di una così radicale ed insanabile ca- renza di specificità del motivo –il quale offre a questa Corte u na rico- struzione del tutto sommaria ed indiretta del dedotto giudicato – da rendere il motivo irrimediabilmente inammissibile.

Quanto al secondo profilo, alla già rimarcata violazione del canone di specificità –risolvendosi le deduzioni della ricorrente nell'affermare apoditticamente di avere invece offerto piena prova delle proprie pre- tese –si aggiunge la constatazione del fatto che lo stesso in null ' altro si traduce se non nella inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte a rinnovare quella valutazione delle prove che è invece riservata al giudice di merito(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. S1 - R.G. 12372/2021 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 6 di 7 Cass.

Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sen- tenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto almeno due profili. In primo luogo,si deve constatare che quanto dedotto dalla ricor- rente non può considerarsi una ipotesi di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio– intendendosi per “fatto” un pre- ciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturali- stico, al quale sono invece estranee questioni o argomentazioni (Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordi- nanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017)– bensì, semmai, l ' omes so esame di elementi istruttori . Quest'ultimo, tuttavia, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le dedu- zioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). In secondo luogo,il motivo non si confronta con quella che è la ratio della decisione impugnata, e cioè l'affermazione della Corte d'appello per cui la domanda ex art. 2041 c.c. non poteva essere accolta sem- plicemente perché i crediti azionati erano,o coperti da un giudicato, o già pagati dal Comune, risultando quindi carente in radice quel trasfe- Sez. S1 - R.G. 12372/2021 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 7 di 7 rimento patrimoniale privo di corrispettivo che, al di là di ogni ulteriore requisito richiesto per l'applicazione dell'art. 2041 c.c., costituisce pre- supposto imprescindibile per sollevarein via anche solo astratta il tema dell'operatività della previsione invocata dalla ricorrente.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo il COMUNE DI GIARRE rimasto intimato.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con