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Ordinanza Interlocutoria — n. 22966/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of late creditor claim due to imputed negligence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22966/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Province of Vibo Valentia's appeal against a bankruptcy court order rejecting a late claim for damages. The Province argued the claim was not truly late and that the bankruptcy judge erred in attributing the delay to the Province's negligence. The court rejected this, noting the Province knew of the debtor's bankruptcy and could have timely transferred its claims, thus confirming the lower court's finding of imputed negligence.

Regesto Legislator

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Art. 101 l. fall.; Art. 101 l.f. establishes that a creditor's claim is inadmissible if filed after the statutory deadline due to negligence attributable to the creditor, which includes failure to timely transfer claims upon knowledge of the debtor's bankruptcy.

Parole chiave

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bankruptcy law late claim imputed negligence creditor rights insinuazione passivo decadenza fallimento istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 101 l. fall.
supertardiva, avanzata in data 16 novembre 2020, in quanto proposta oltre i termini di cui all’art. 101 l. fall.
Art. 98 l. fall.
2.Con domanda spiegata ai sensi dell’art. 98 l. fall. , la ricorrente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIAaveva più in particolare contestato l’erroneità del provvedimento con cui il g iudice d elegato aveva dichiarato, infatti, l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo cd.
Art. 3, 24 Cost.
in relazione al rinvio al capo V della medesima legge (art. 360 n.
Art. 6 CEDU
Art. 72 l. fall.
alla fattispecie deriverebbe, in assenza di una previsione specifica, dal richiamo al capo V operato dall’art. 72 l. fall.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione al rinvio al capo V della medesima legge (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Vibo Valentia avrebbefalsamente applicato l’art.101 l.
Art. 43 l.f.
legge fallimentare-- Violazione art. 43 l.f. - Violazione art.
art. 111 Cost
quarto comma - violazione art. 111 Cost.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17366-2022 r.g.proposto da: PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (C.F. 96004570790), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Salvatore Sodano, corrente in Vibo Valentia alla contrada Bitonto, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce,al ricorso dall’Avv. Giovanni LACARIA. - ricorrente - contro FALLIMENTO VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, con sede in Zungri (VV), loc. Gentilara –Mesiano Strada Provinciale per Tropea, c.f. 01533430797, in persona dei curatori fallimentari Avv.

Maria Caterina Inzillo e Dr. Vincenzo Minuto, rappresentatoe difeso giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv. Maria Mirigliani. - controricorrente - avverso il decreto emesso dal Tribunale di Vibo Valentiadel 31/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnat o il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta dall’amministrazione provinciale di Vibo Valentia nel Fallimento della Vincenzo Restuccia Costruzioni S.r.l. in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione, confermando il provvedimento emesso dal g.d. dichiarativo della tardività della domanda di ammissione al passivo. 2.Con domanda spiegata ai sensi dell’art. 98 l. fall. , la ricorrente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIAaveva più in particolare contestato l’erroneità del provvedimento con cui il g iudice d elegato aveva dichiarato, infatti, l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo cd. supertardiva, avanzata in data 16 novembre 2020, in quanto proposta oltre i termini di cui all’art. 101 l. fall.

Il Tribunale, per quanto qui ancora di interesse, ha rilevato edosservato che: (i) la domanda di ammissione al passivo era da qualificarsi come “ultratardiva” inammissibile, attesa l’infondatezza delle ragioni poste a fondamento del ricorso da parte opponente, e ciò in ragione del fatto che quest’ultimo aveva presentato domanda di ammissione al passivo solo in data 16.11.2020, quando il termine normativamente previsto era oramai definitivamente spirato, e non avendo dimostrando la non imputabilità del ritardo; (ii) nel precedente giudizio ordinario l’Amministrazione Provinciale era stata infatti convenuta innanzi al Tribunale di Vibo Valentia dalla società Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l., onde ottenere la risoluzione, per asserito inadempimento, del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 10 novembre 2005, conle conseguenti pretese risarcitorie; (iii) l’odierna opponente si era costituita nel predetto giudizio ordinario , agendo in via riconvenzionale per l’accertamento della risoluzionedel medesimo contratto eper le relative domande risarcitorie; (iv) nelle more del la celebrazione del giudizio, la società attrice era stata tuttavia dichiarata fallita e, in sede di prosecuzione del procedimento a seguito della riassunzione da parte della curatela, l’odierna opponente aveva insistitodinanzi al giudice ordinario per l’accoglimento della riconvenzionale di risoluzione, nonché delle conseguenti pretese risarcitorie e restitutorie, e non aveva presentato però tempestiva domanda di insinuazione al passivo; (v) asostegno della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, l’amministrazione provinciale aveva rilevato che il credito vantato in giudizio fosse ancora sub iudice , incerto nell’ane nel quantum e che , pertanto, in difetto di una sentenza intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, non potesse essere lo stesso qualificato come credito condizionale né tantomeno ammissibile con riserva, ma dovesseintendersi quale credito successivo alla formazione del passivo, sottratto agli stringenti termini di ammissione di cui all’art. 101 l. fall.; (v) tuttavia molteplici erano gli indici normativi, avallati da pacifici orientamenti giurisprudenziali, che inducevanoa ritenere non contestata in materia la competenza del tribunale fallimentare, posto che, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall’art. 24 l.fall., “opera non solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018;

Cass.n. 2990/2020) ; (vi) con la conseguenza che sono azioni derivanti dal fallimento ai sensi del richiamato art. 24, tutte quelle che incidono, perché già oggetto di giudicato o perché ancora sub iudice, sul patrimonio del fallito, compresi anche gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa, come disposto altresì anche dall’art. 52 l. fall.; (vi) parimenti, deve ritenersi che l’art. 72, comma quinto , l. fall. non possa integrare una disposizione di legge tale da sottrarre la domanda di risoluzione alla competenza del giudice fallimentare, in quanto dal disposto letterale della norma si ricava che “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”; (vii) il contraente che ha proposto domanda di risoluzione del contratto prima del fallimento non può pertantocoltivare la domanda in sede ordinaria ma devenecessariamente proporla in sede fallimentare, e ciò ogniqualvolta che la domanda in questione sia funzionale a far valere i consequenziali effetti restitutori e risarcitori nei confronti della massa dei creditori; (viii) èscusabile solo il ritardo derivante da fattori causali esterni alla posizione creditoria vantata, in quanto dovuto a forza maggiore, caso fortuito o errore incolpevole, ma non il ritardo derivante da negligenza della parte, (ix) nel caso di specie la ricorrente aveva avuto contezza della dichiarazione di fallimento della società controparte, tanto poteva ritenersi sufficiente per ritenere imputabile all’ente il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo; (x) ben avrebbe potuto infatti insinuarsi tempestivamente, traslando le proprie pretese risarcitorie e restitutorie dinanzi al tribunale competente per il fallimento, posto che anche i crediti - di cui si chiedeva l’ammissione al passivo - origina va no da domanda di risoluzione proposte in un giudizio ordinario, ove peraltro l’Amministrazione aveva appreso del fallimento in occasione della comparizione delle parti, in seguito allariassunzione del giudizio interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento. 2.Il decreto, pubblicato il 31/05/2022 , è stat o impugnat o da lla PROVINCIA DI VIBO VALENTIA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia “Falsa applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 101 L.F in relazione alla natura eventuale e/o sopravvenuta del credito. Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU; violazione art. 72 l.f. in relazione al rinvio al capo V della medesima legge (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Vibo Valentia avrebbefalsamente applicato l’art.101 l. fall. in relazione ad un credito non ancora accertato. Tale opzione ermeneutica si porrebbe in co ntrasto con gli ultimi indirizzi della suprema Corte e con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che contemperi le ragioni della celerità della procedura con quelle del diritto all’azione ed alla parità di trattamento sanciti dagli artt. 3, 24 cost., 6 CEDU.

Non sarebbe neanche condivisibile la tesi per la quale l’applicazione dell’art.101 l. f all . alla fattispecie deriverebbe, in assenza di una previsione specifica, dal richiamo al capo V operato dall’art. 72 l. fall.

2. Con il secondo mezzo si denuncia invece “Violazione dell’art. 101 l.f. secondo una interpretazione costituzionalmente orientatadisposizione (art. 360 n.3 c.p.c.)”.

3. Con il terzo motivo di deduce “Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n.

5) ai fini della valutazione della non imputabilità di cui all’art. 101 u.c. legge fallimentare-- Violazione art. 43 l.f. - Violazione art. 43 l.f. quarto comma - violazione art. 111 Cost. mancanza assoluta di motivazione -- motivazione apparente (art. 360 c.1 n. 4)”.

4. Il quarto mezzo articola vizio di “Violazione e falsa applicazione della art. 99 e 101 della l. fall. in relazione all’articolo 360 cpc n. 3.”.

5. Ritiene il Collegio necessario rinviare a nuovo ruolo la causa qui in discussione, posto che,con diverse ordinanze interlocutorie (nn. 1702/2025; 1703/2025; 1679/2025 e 2931/2025),la Prima Sezione di questa Corte ha rimesso alla Prima Presidente perl’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite le questioni che vengono dibattute anche nei motivi di ricorso qui in esame. P.Q.