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Ordinanza — n. 22961/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting review of factual reasoning and omitted document examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22961/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the creditor's request to review the lower court's factual findings regarding disputed energy consumption. The creditor argued that the trial court failed to apply presumptive rules for illegal connections and overlooked crucial documents, but the Court held these were requests for a new assessment of evidence rather than legal errors. Consequently, the Court ruled that the appeal sought to revise the merit judgment's reasoning, which falls outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when it requests a revision of the trial court's reasoning on evidence or claims an omission of document examination that does not constitute an omitted examination of a decisive factual issue.

Parole chiave

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inadmissible appeal revision of reasoning omitted document examination presumptive rules energy consumption cassation grounds factual reasoning addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
Art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228
115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
Art. 1, 2, 3, 13 d.lgs. n. 79/1999
79/1999, dell’art. 1 l.
Art. 1 l. n. 125/2007
79/1999, dell’art. 1 l. n. 125/2007 di n.
Art. 3 l. n. 186/1968
73/2007 , dell’art. 3 l. n. 186/1968, dell’art.
Art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. n. 54/1936
186/1968, dell’art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. n. 54/1936, nonché dell’art.
Art. 1560 cod. civ.
54/1936, nonché dell’art. 1560 cod. civ. e dell’art.
Art. 2727 cod. civ.
e dell’art. 2727 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non provati i consumi presunti come determinati dal creditore per mancata prova del momento in cui si sarebbe verificato l’allaccio abusivo.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13024/2022
4.Il secondo motivo è inammissibile in quanto non ha a oggetto l’omesso esame di un fatto storico, bensì l’omesso esame della documentazione versata in atti, nonché l’omesso esame di questioni giuridiche e di tesi difensive, vizi non deducibili con la censura in oggetto(Cass., n. 13024/2022).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22103/2018 R.G. proposto da SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, già ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato BUCO FRANCESCO (BCUFNC57T04H423J) -ricorrente- contro DI TELLA ANTONIO, DI TELLA CANDIDA, UCCIERO LAURA, DI TELLA FRANCESCO, MENGOZZI MARTA, CURATELA DEL FALLIMENTO CENERENTOLA DI DI TELLA FRANCESCO C SNC -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 5443/2017 depositata il 12/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. n. 22103/2018 R.G. FATTI DI CAUSA 1.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. (SEN) ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento CENERENTOLA di DI TELLA FRANCESCO c. S.a.s. per l’importo di € 132.713,06, quale corrispettivo per le forniture di energia elettrica relative al periodo 30 marzo 2006 – 29 marzo 2011. A fondamento della domanda, il creditore ha esposto che in data 29 marzo 2011 era stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete che forniva energia a diversi immobili di pertinenza della società debitrice, per cui chiedeva l’ammissione allo stato passivo per i consumi presunti nei limiti della prescrizione, calcolati (come risulta dal decreto impugnato) sulla media dei consumi storici relativi ai periodi di registrazione regolaredell’utenza. 2.Il credito è stato escluso in quanto – per ciò che rileva - il giudice delegatoha ritenuto non provato nel quantum il credito . 3.Il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto impugnato, ha accolto l’opposizione per l’importo di € 188,40 per costo del distacco, rigettandola nel resto.

Ha ritenuto il giudice dell’opposizione – per quanto rileva – non provato il momento in cui si sarebbe verificata la manomissione, se non alla data di accesso del 29 marzo 2011. Ha, poi, ritenuto il Tribunale non provato l’ammontare dei consumi presunti, al netto dei costi fatturati, non avendo il ricorrente depositato il contratto di fornitura, c osì non consentendo l’accertamento della data di decorrenza del rapporto di fornitura e delle tariffe applicate. 4.Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 13 d. lgs. n. 79/1999, dell’art. 1 l. n. 125/2007 di n. 22103/2018 R.G. conversione del d.l. n. 73/2007 , dell’art. 3 l. n. 186/1968, dell’art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. n. 54/1936, nonché dell’art. 1560 cod. civ. e dell’art. 2727 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non provati i consumi presunti come determinati dal creditore per mancata prova del momento in cui si sarebbe verificato l’allaccio abusivo.

Osserva parte ricorrenteche la disciplina in premessa utilizza un criterio presuntivo per il calcolo dei consumi in caso di manomissione degli strumenti di registrazione dei consumi, in relazione alla capacità di prelievo. Osserva, inoltre, il ricorrente, che il criterio utilizzato per determinare l’entità della somministrazione è il normale fabbisogno del fruitore di energia, comeindicato nell’art. 1560 cod. civ. 2.Il primo motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una richiesta di revisione del ragionamento decisorio perseguito dal giudice del merito in relazione alle prove esaminate.

Il giudice del merito ha ritenuto non provata la ricostruzione dei consumi nel quinquennio prescrizionale, sul duplice presupposto che non è stato possibile accertare il dies a quo in cui si è verificata la manomissionee che non è stato possibile determinare né la data di inizio del periodo di fornitura, né le tariffe applicate per mancata produzione del contratto di fornitura. 3.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti «con riferimento all’art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. del 16 gennaio 1936 n. 54», nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto erronea la retrodatazione del periodo del distacco a cinque anni precedenti l’accesso presso i locali dell’impresa, avendo il tribunale erroneamente esaminato la documentazione prodotta, né avendo esaminato il supporto normativo a sostegno del credito del ricorrente. n. 22103/2018 R.G. 4.Il secondo motivo è inammissibile in quanto non ha a oggetto l’omesso esame di un fatto storico, bensì l’omesso esame della documentazione versata in atti, nonché l’omesso esame di questioni giuridiche e di tesi difensive, vizi non deducibili con la censura in oggetto(Cass., n. 13024/2022). 5.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile , con raddoppio del contributo unificato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese in assenza di difese scritte dell’intimato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c