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Ordinanza — n. 22927/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy court decision due to lack of specific reasoning on evidence failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22927/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Unicredit S.p.A.'s appeal against the bankruptcy court's rejection of its claim against BIEFFE S.r.l. The lower court dismissed the loan portion of the claim without explaining why specific evidence was insufficient, violating procedural requirements. Consequently, the Court quashed the bankruptcy decree and remanded the case for a new decision with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment is null if it lacks specific reasoning explaining why offered evidence was insufficient, constituting apparent motivation.

Parole chiave

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lack of specific reasoning apparent motivation bankruptcy proceedings burden of proof quashing of decree remand for new decision procedural nullity credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Alla totale assenza di una effettiva motivazionesulla decisione assunta consegue la nullità della sentenza (nel caso di specie del decreto), censurabilecome violazione della legge processuale (art. 132, comma 2, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
4, c.p.c., e comunque di legge costituzionalmente rilevante, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
4, c.p.c.), anche di rango costituzionale (art. 111, comma 6, Cost ) , e, quindi, ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4, c.p.c., e comunque di legge costituzionalmente rilevante, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1218 c.c.
Art. 115, comma 1 c.p.c.
Art. 99 legge fall.
artt. 1218 c.c
Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 115, comma 1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 8053/2014
Cass. nn. 32343/2024
(Cass. nn. 32343/2024; 22598/2018).
Cass. nn. 22598/2018
Cass. nn. 23381/2017
non rende il ricorso inammissibile, essendo il vizio denunciato comunque descritto chiaramente e univocamente individuato nell a successiva illustrazione (Cass. nn. 23381/2017;1370/2013 ;
Cass. nn. 1370/2013
Cass. S.u. n. 17931/2013
Cass. S.u. n. 17931/2013).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3043/2021 R.G. proposto da Unicredit S.p.A., domiciliatain Roma, via Nicolò Porpora n. 16, presso lo studio dell’avv. Tommaso Spinelli Giordano, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Fallimento BIEFFE S.r.l. , domiciliat o in Roma, via Celimontana n. 38 , presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti , rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Pittalis -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 1310 /2 0 20 de l Tribunale di N uoro , depositatoi l 9. 12 . 2 0 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Unicredit S.p.A.propose domanda per essere amm e ss a al passivo del fallimento di BIEFFE S. r.l. per un credito complessivo di € 1.132.716,79, vantato in forza di tre contratti di finanziamento e dei saldi negativi di due conti correnti bancari. Il giudice delegato respinse integralmente l a domand a , per «mancata dimostrazione del credito» (così si legge nel decreto qui impugnato). Contro il decreto del giudice delegato Unicredit S.p.A. propose opposizione , ch e il Tribunale di N uoro , instauratosi il contraddittorio,accolse parzialmente, ammettendo al passivo la parte del credito relativa ai saldi di conto corrente (€ 348.948,33) e confermando il rigettoper la parte riferita ai tre contratti di finanziamento.

Contro il decreto del Tribunale Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Il fallimento si è difeso con controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primomotivo di ricorso il decreto è censurato per «violazione e falsa applicazione degli artt.[recte dell’art.] 132, n. 4, c.p.c., e comunque di legge costituzionalmente rilevante, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale mancanza … di argomentazioni motivazionali, lì dove è stato apoditticamente ritenuto che “la BANCA non ha assolto tale onere” di dare dimostrazione del proprio complessivo credito risultantedal mancato rimborso di tre finanziamenti chirografari … a suo tempo erogati alla società fallita»).

2. Il motivo è fondato, perché è pienamente condivisibile il giudizio della ricorrente secondo cui i l parziale rigetto dell’insinuazione al passivo –riferito alla mancanza di prova dei fatti posti a fondamentodella domanda – è privo di una effettiva e comprensibile motivazione a sostegno. 2.1. Quanto al credito derivante dai tre contratti di finanziamento, l’intera motivazione del Tribunale di Nuoro si riduce ai due paragrafi di seguito riportati: «In primo luogo, deve essere osservato che non vi è agli atti alcuna prova del credito derivante dai contratti di finanziamento nn. 4283056, 3920009 e 6472537: lo stesso CTU, al riguardo, ha dato atto di non aver “ potuto rilevare il saldo finale per mancanza documentale” (v. pagg. 6 e 7 della CTUdepositata il 18.12.2018).

In proposito, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore che agisce in sede di verifica del passivofallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell’ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I Ord., 10.2.2020, n. 3015); nel caso di specie, la BANCA non ha assolto tale onere, con le conseguenze che non possono certamente essere ammessi al passivo i relativi crediti ammontanti a complessivi € 768.216,46». 2.2.

In sostanza, viene dapprima enunciata una regola sulla ripartizione degli oneri probatori e poi si aggiunge un a apodittica affermazione che «la BANCA non ha assolto tale onere», senza alcuna ulteriore spiegazione, salvo il richiamo all’altrettanto apodittica affermazione del consulente d’ufficio di non avere potuto «rilevare il saldo finale per mancanza documentale». Sebbene l’oggetto dell’onere della prova siaripartito dal Tribunale di Nuoro in più elementi, con il richiamo al citato precedente di legittimità ( esistenza del titolo , anteriorità al fallimento, disciplina dell’ammortamento, con scadenze temporali e tasso di interesse convenuti), non viene fornita alcuna indicazione su quali e quanti di questi elementi siano rimasti sforniti di prova.

Una volta che la causa viene decisa con applicazione delle regole sulla ripartizione degli oneri probatori, costituisce parte essenziale di una effettiva motivazione della decisione adottata una sia pur minima spiegazione su quali siano i fatti rilevanti che il giudice ha ritenuto non provati e sul perché sono state ritenute irrilevanti o insufficienti le prove offerte e acquisite in merito. L a totale assenza di siffatte spiegazioni integra gli estremi della «motivazione apparente», secondo il consolidato insegnamento risalente a Cass. S.u. n. 8053/2014, ovverosia di una motivazione meramente tautologica, che non fa altro che affermare il risultato di un giudizio, senza darne alcuna giustificazione in termini di illustrazione del ragionamento che ha condotto a quelrisultato. 2.3.

Alla totale assenza di una effettiva motivazionesulla decisione assunta consegue la nullità della sentenza (nel caso di specie del decreto), censurabilecome violazione della legge processuale (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), anche di rango costituzionale (art. 111, comma 6, Cost ) , e, quindi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. nn. 32343/2024; 22598/2018). Tuttavia, l ’erroneo riferimento, nella rubrica del motivo, all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non rende il ricorso inammissibile, essendo il vizio denunciato comunque descritto chiaramente e univocamente individuato nell a successiva illustrazione (Cass. nn. 23381/2017;1370/2013 ;

Cass. S.u. n. 17931/2013).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 115, comma 1, c.p.c. e 99 legge fall., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Nuoro ritenuto, nell’ambito dell’accertamento del credito di complessivi € 768.216,46, di cui l’esponente ha chiesto l’ammissione al passivodel fallimento … BIEFFE S.r.l., la Banca onerata della prova, invero incombente sul debitore mutuatario, in ordine a pagamento delle rate di ammortamentorelative ai tre finanziamenti chirografari …».

4. Questo secondo motivo rimane assorbit o per l’accoglimento del primo, che comporta la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, perché esamini nuovamente la domanda (nella parte in cui non è stata accolta) e provveda a motivare la relativa decisione. Del resto, il riferimento, nel decreto impugnato, alla mancanza di prova delle «eventuali restituzioni» compare solo nella parte in cui si riassumono le deduzioni del fallimento costituitosi per resistere all’opposizione (pag. 2 del decreto) e non è ripreso nella apparente e tautologica motivazione della decisione adottata (pag. 5 del decreto), che qui sopra è stata integralmente riprodotta.

5. Il Tribunale di Nuorodovrà provvedereanche a regolare le spese dell’intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso , assorbit o i l secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Nuoro, perché decida, in diversa