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Ordinanza — n. 22926/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal; process extinguished by notice reaching defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished after the plaintiffs submitted a withdrawal declaration which reached the defendant. Although the defendant opposed the withdrawal and requested dismissal instead, the court ruled that unilateral withdrawal becomes effective upon notification. Consequently, no decision on litigation costs was necessary as the case was terminated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal declaration extinguishes the proceedings upon notification to the opposing party, rendering further rulings on admissibility or costs unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings notification requirement unilateral declaration litigation costs discretion revoca dell'opposizione privo d'oggetto revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.u. n. 34429/2019
Generato dall'IA
Decreto — n. 12045/2026 — snciv
Cassation appeal dismissed due to the appellant's formal waiver of the case under Italian Code of Civil Procedure. The court declared the proceedings extinguished because the appellant explicitly renounced the appeal. No further judicial action is required as the procedural step was validly completed. The decision confirms that a valid waiver terminates the litigation process immediately. This outcome applies strictly to cases where the appellant formally renounces the appeal. The court found no merit in the appeal since the appellant withdrew it. The ruling emphasizes the binding nature of a party's waiver in Italian civil procedure. The case concludes with the formal extinction of the cassation judgment. The decision upholds the principle that voluntary withdrawal ends the legal dispute. The court ruled that the waiver meets all statutory requirements for dismissal. The outcome is final and binding on all parties involved in the matter.
Ordinanza — n. 10701/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal, resulting in inadmissibility and costs.
Sentenza — n. 34792/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal without notice causes loss of interest but not extinction.
Decreto — n. 15021/2024 — snciv
Italian Court dismisses appeal due to formal waiver of rights under Civil Procedure Code.
Decreto — n. 8331/2022 — snciv
Italian court declares civil proceeding extinguished due to lack of defense activity by the opposing party.

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8183/2018 R.G. proposto da Roberto Giovanni ALOISIO e Francesco ROSI , elettivamente domiciliati in R oma, viale Liegi n. 42 , presso l o studio dell’avv. Roberto Giovanni Aloisio , che si difende in proprio e rappresentatae difende il collega Francesco Rosi -ricorrenti - contro Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in Amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 213 , presso lo studio dell’avv. Nicola Maione, che l a rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 7 4 5 /20 18 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 2 2 . 2 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che i ricorrent i ha nno depositato in data 29.5.2025 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che è stata sottoscritta da entrambi ed è motivata con la sopravvenuta conoscenza della mancanza di interesse a coltivare il contenzioso, per la riscontrata incapienza per il loro credito, comunque quantificato, nell’attivo della procedura concorsuale; rilevato che la controricorrente ha deposit ato memoria illustrativa, in data 13.6.2025, dando atto di avere ricevuto la dichiarazione di rinuncia, ma opponendosi alla dichiarazione di estinzione del processo e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso , con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite; rilevato che i ricorrenti hanno a loro volta depositato memoria in data 18.6.2025, di cui peraltro non si tiene conto, perché prodotta oltre il termine di dieci giorni anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; ritenuto che la rinuncia agli atti è un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto estintivo del processo quando giunge a conoscenza del destinatario, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo (Cass.

S.u. n. 34429/2019), sicché il presente processo deve intendersi estinto con la notificazione della dichiarazione di rinuncia alla controparte, notificazione di cui si dà atto nella memoria illustrativa d e lla controricorrente, sia pure al fine di chiedere il « rigetto dell’istanza di rinuncia al ricorso ex adversodepositata»; ritenuto – sulla base dell’esame degli atti – che non si ravvisa la necessità di dareluogo a una decisione sulle spese di lite, che è rimessa alla discrezionalità della Corte , ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.;

P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Ro