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Ordinanza — n. 22925/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy admission ruling due to violation of reformatio in peius principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22925/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ruling that the lower court violated the prohibition against worsening the creditor's position after a partial admission of claims. The lower court had rejected the full claim despite the delegated judge having accepted €72,400 based on the invalidity of investment contracts. The Court held that since the bankruptcy entity did not contest the partial admission, the appellate court could not reduce that amount, necessitating a remand for the full claim to be reconsidered.

Regesto Legislator

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Art. 96, ultimo comma, 98, comma 3, 98, comma 11, legge fallimentare; Artt. 99 e 112 c.p.c.: The principle of reformatio in peius prohibits the court of opposition from reducing a creditor's admitted claim if the bankruptcy entity did not contest the partial admission made by the delegated judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in peius admission to bankruptcy estate bankruptcy law civil procedure code judgment res judicata creditor claim remand to lower court rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96, ultimo comma, legge fallimentare
Art. 98, comma 3, legge fallimentare
Art. 98, comma 11, legge fallimentare
Art. 99 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
art. 112 c.p
art. 329 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12047/2015
Cass. n. 37100/2022
12047/2015 e, sempre in materia di opposizione allo stato passivo, Cass. n. 37100/2022) o decisioni concernenti la delimitazione della materia coperta dal giudicato (come Cass.
Cass. n. 25877/2020
37100/2022) o decisioni concernenti la delimitazione della materia coperta dal giudicato (come Cass. n. 25877/2020, sulla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio) oppure l’operatività del divieto di reformatio in peiusin situazioni particolari (v., ad es.
Cass. n. 20446/2022
Cass. n. 20446/2022, ove si è tenuto fermo che «la previsione dell’art.
Cass. n. 599/2008
Cass. n. 15835/2010
Cass. n. 5442/2016
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4820/2018 R.G. proposto da Maria Luisa SARTORI, Veronica ROSSETTO, Carola ROSSETTO e Alessia ROSSETTO , elettivamente domiciliat i in Roma, via XX Settembre n. 3, presso l o studio degli avv. Federica Sandulli e Antonio Nardone , che li rappresentano e difendono -ricorrenti - contro Fallimento FIORDILISO LUIGI -intimato - avverso il decreto cron. n. 451 6 /2 0 1 7 de l Tribunale di Napoli Nord, depositatoil 28 . 12 . 2 017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Maria Luisa Sartori, Veronica Rossetto, Carola Rossettoe Alessia Rossetto (la prima anche in proprio, le altre solo quali coeredi di Sergio Rossetto) propose ro domand a per essere ammesse al passivo del fallimento di Luigi Fiordiliso per un credito vantato nella misuracomplessiva di € 145 .000 , in linea capitale. A sostegno della domanda, le ricorrenti allegarono di avere consegnato quella somma a Luigi Fiordiliso,presentatosi come «consulente e promotore finanziario», affinché provvedesse ad investirla, ma di non avere più ricevuto alcun importo in restituzione.

Il giudice delegato accolse in parte ladomanda, nel limite dell’importo di € 72.400, di cui ritenne provata la consegna,sul presupposto della nullità dei contratt i di investimento stipulat i tra le parti, per mancanza della necessaria forma scritta , e quindidel carattere indebito del versamento del denaro . Lericorrenti propose ro allora opposizione contro il parziale rigetto dell’insinuazione e il Tribunale di Napoli Nord, nella dichiarata contumacia del fallimento, revocò il provvedimento del giudice delegato e dichiarò «inammissibile la domanda di ammissione al passivo».

Contro il decreto del Tribunale Maria Luisa S artori , Veronica Rossetto, Carola Rossetto e Alessia R ossetto ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il fallimento è rimasto contumace. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primomotivo di ricorso il decreto è censurato per «violazione e falsa applicazione dell’art.96, ultimo comma, 98, comma 3, 98, comma 11, legge fall. nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c.».

Le ricorrenti censurano la violazione del divieto di reformatio in peius, rilevando che – in mancanza di impugnazione incidentale del fallimento (rimasto contumace nel giudizio di opposizione) – il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare «inammissibile la domanda di ammissione al passivo», che era stata accolta, sia pure parzialmente per quanto riguarda l’entità del credito insinuato.

2. Il motivo è palesemente fondato, perché è vietata al giudice dell’opposizione allo stato passivo la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza di un’impugnazione del curatore del fallimento (o di un altro creditore), eventualmente incidentale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, legge fall. Il Tribunale di Napoli Nord, per giungere a tanto, si è limitato ad affermare che il ricorso in opposizione «costituisce un mezzo di gravame con effetti devolutivi determinando la sottoposizione alla cognizione del tribunale di tutta la domanda proposta dai creditori» e a citare, quale precedente conforme, Cass. n. 12047/2015. Dopo di che si è ritenuto legittimato a riesaminare «l’intera domanda presentata da Maria Luisa Sartori,Veronica Rossetto, Carola Rossetto, Alessia Rossetto».

3. Le ricorrenti hanno quindi avuto facile argomento nell’evidenziare che il precedente citato depone in senso esattamente contrario a quanto affermato dal Tribunale di Napoli Nord. Infatti, in quell’arresto, si ribadisce che «l’art.99 legge fall., novellato dapprima dal d.lgs. n. 5/2006 e successivamente dal d.lgs. n. 169/2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio di immutabilità della domanda», sia pure ponendo un distinguo rispetto al giudizio d’appello («Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante l’inapplicabilità della normativa propria del giudizio d’appello, di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c.»).

E a sollevare l’interprete da ogni difficoltà di comprensione del decisum sotto questo profilo la motivazione della sentenza nn. 12047/2015 precisa in modo esplicito che, «In mancanza dell’impugnazione della Curatela, per il Tribunale si poneva solo il divieto della reformatio in pejus rispetto all’ammissione al passivo …».

4. Si tratta, del resto, di una regola unanimemente condivisa, che non fa parte della disciplina speciale dell’appello, bensì di quella generale del mezzi di impugnazione, nell’ambito dei quali vale pur sempre il principio di «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato» (art. 112 c.p.c.), da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno (in questo caso endofallimentare) formatosi sulle parti della decisione che non sono state impugnate (v. art. 329 c.p.c.). Al punto che non si rinvengono precedenti di legittimità in cui sia stato necessario riaffermare ex professo quel principio, ma soltanto incidentali riaffermazioni in contesti in cui esso non veniva comunque rimesso in discussione (come appunto Cass n. 12047/2015 e, sempre in materia di opposizione allo stato passivo, Cass. n. 37100/2022) o decisioni concernenti la delimitazione della materia coperta dal giudicato (come Cass. n. 25877/2020, sulla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio) oppure l’operatività del divieto di reformatio in peiusin situazioni particolari (v., ad es.

Cass. n. 20446/2022, ove si è tenuto fermo che «la previsione dell’art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d’incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, debba essere raccordata con i principi generali dell’ordinamento in materia di impugnazioni», e, in particolare, con la circostanza che, «essendo i poteri del giudice dell’impugnazione determinati con riferimento all’impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d’incostituzionalità impedisce che il ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c.»; in senso conforme vengono citate Cass. nn. 599/2008; 15835 / 2010 ; 5442 / 2016) .

5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto comporta la cassazione del decreto impugnato nel suo fulcro essenziale che «dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo», impone il rinvio del processo al Tribunale di Napoli Nord, che dovrà decidere, in diversa composizione, sull’intera domanda delle ricorrenti, fermo il giudicato endofallimentare sull’esistenza del credito nella misura già ammessa al passivo dal giudice delegato. Restano così assorbiti tutti gli ulteriori motivi.

6. Il Tribunale di Napoli Nord dovrà provvedere anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, perché de