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Ordinanza — n. 22920/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order to allow attorney fee deduction for non-party lawyer via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22920/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against its own order but corrected a procedural omission regarding attorney fees. The appellant argued for the deduction of costs for their former co-counsel, Roberto Surdi, who had declared himself a non-party. The court ruled that while the appeal was dismissed, the specific request for fee deduction qualified as a material error subject to correction under the Civil Procedure Code, as it cannot be treated as an autonomous claim.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for omitted fee deductions is the material error procedure, which does not allow rulings on costs as no victor or loser can be identified.

Parole chiave

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material error procedure attorney fee deduction non-party lawyer costs allocation civil procedure code procedural correction antistatario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.
Art. 196 - quinquies, comma 5 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 31033 /2019
civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. U., n. 31033 /2019 ; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 16037/2010
31033 /2019 ; Cass., Sez. U., n. 16037/2010); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., n.
Cass., n. 14/2016
16037/2010); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., n. 14/2016);

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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE 1 PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO, 101, presso lo studio dell’avvocato MORMINO ENRICO MARIA (MRMNRC70T24G273N) rappresentato e difeso dall'avvocato SURDI ROBERTO (SRDRRT72C22G273G) -già controricorrente- CURATELA FALLIMENTO ACQUE POTABILI SICILIANE SPA, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA MARIANO STABILE 241, presso lo studio dell’avvocato ALESI MARIO (LSAMRA50E14G273W) che lo rappresenta e difende -già ricorrente- relativamente all’Ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24093/2024 depositata in data 9/09/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO che questa Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha rigetta to il ricorso di FALLIMENTO ACQUE POTABILI SICILIANE SPA e ha condannato il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE 1 PALERMO delle spese processuali, pari a € 50.200, 00 di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; che il ricorrente ha dedotto di essersi costituito in giudizio e di avere chiesto, con memoria in data 11 gennaio 2024, la distrazione delle spese in favore dell’Avv.

Roberto Surdi dichiaratosi antistatario. CONSIDERATO che il ricorso è stato notificato alla controparte; che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. U., n. 31033 /2019 ; Cass., Sez. U., n. 16037/2010); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., n. 14/2016);

P.Q.M la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. n. 24093/2024 depositata in data 9/09/2024 sia corretto aggiungendo al rigo 4, dopo le parole « di legge » , le parole « da distrarsi in favore dell’ Avv. ROBERTO SURDI dichiaratosi procuratore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 - quinquies, comma 5, disp. att. cod.