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Ordinanza — n. 22892/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Foundation's appeal against ASL and Lazio Region regarding exclusive medical indemnity reimbursement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22892/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Foundation Santa Lucia's appeal inadmissible, ordering it to pay litigation costs. The lower court found that while public hospitals were legally equated to private ones, the specific exclusive medical indemnity for 2005-2008 violated spending caps due to missing contractual provisions. The Foundation argued for full reimbursement based on invoices, but the court ruled that any prior contribution for 2003 was conditional on state funding that was never proven. Consequently, the appeal failed to challenge the territorial court's logical reasoning regarding the lack of contractual basis for the disputed years.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 18; Art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992; Art. 72, comma 6, L. n. 448/1998: The court held that while public hospitals are equated to private ones for certain classifications, exclusive medical indemnities must strictly follow collective agreement rules and cannot exceed statutory spending ceilings absent contractual provisions.

Parole chiave

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exclusive medical indemnity public hospital equivalence spending cap violation collective agreement rules inadmissible appeal litigation costs allocation conditional state funding indennizzo statale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 18, D.Lgs. n. 502/1992
1034/1971; dell'art. 133 lett.
Art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992
Col secondo, assumeva, quanto al rimborso dell'indennità 2005- 2008, che l'obbligazione della Regione Lazio discendeva dalla legge (art. 8-sexies, sesto comma, 8-quinquies, secondo comma, del d.lgs.
Art. 72, comma 6, L. n. 448/1998
Art. 360 n. 1 e 3 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 5.- Col primo motivo – formulato ai sensi dell ' art. 360 n° 1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
1034/1971; dell'art. 133 lett.
art. 112 c.p
Lgs 104/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.” – la ricorrente assume che la Corte abbia fatto malgoverno del riparto di giurisdizione.
art. 1362 cod. civ
Ciò costituirebbe un criterio interpretativo del contratto, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., il quale sarebbe stato concluso ad un livello paritario con la PA, donde l'esclusione della giurisdizione, anche esclusiva, del giudice amministrativo.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U n., 22 luglio 2022, n. 22960
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 18166del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Fondazione Santa Lucia, Istituto di Ricovero e Cura a Carat- tere Scientifico - I.R.C.C.S. (C.F./P.IVA 05692831000), con sede in Roma, via Ardeatina n. 306, in persona del Presidente del Consi- glio di Amministrazione, rappresentante legale p.t. Sig.ra Maria Adriana Amadio, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall' Avv. Alessandro Gagliardini (C.F. GGL LSN 56R27 H501 X; pec: alessandrogagliardini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Gagliardini in Roma, viale Bruno Buozzi, 68, fax 06-3221991. Ricorrente contro Azienda unità sanitaria locale Roma “2”, già ASL ROMA “C”- C.F./P.I. 13665151000, nata, a far data dal 01.01.2016, dall'accor- pamento della ASL ROMA B con la ASL ROMA C in virtù della legge Regione Lazio n. 17 del 31.12.2015 e del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Ad Acta n. U00606 del 30.12.2015, in persona del suo legale rappresentante pro tem- pore, il Direttore Generale dott. Giorgio Casati - rappresentata e di- fesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli (C.F.

MZZ GRL 63R52 L219J) PEC: gabriellamazzoli@ordineavvocatiroma.org e Maria Cristina Tandoi (C.F. TND MCR 64H52 H501E) PEC: mariacristinatandoi@or- dineavvocatiroma.org, con elezione di domicilio presso le stesse nell'Avvocatura Aziendale con sede legale in Roma, Via Maria Bri- ghenti n. 23 ed. B, giusta procura in calce al controricorso. Gli av- vocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 133 e 134 c.p.c., alle Pec sopra indicate, ovvero al n. fax 06.51004798. Controricorrente nonché contro Regione Lazio, c.f. 80143490581, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta pro- cura speciale in calce rilasciata con atto separato, dall'Avv.

Teresa Chieppa, C.F. CHPTRS60H46A669X e presso la medesima elettiva- mente domiciliata in Roma, negli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Via Marcantonio Colonna n. 27, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0651686900, pec: teresa. chieppa@regione.lazio.legalmail.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 3378 deposi- tata il 19 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- Su ricorso della Fondazione santa Lucia Ircss il Tribunale di Roma ingiungeva in solido alla Regione Lazio e alla ASL Roma C a favore della Fondazione Santa Lucia, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), il pagamento della somma di euro 3.610.595,00 a titolo di rimborso dell'indennità di esclusività medi- ca per gli anni 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008, in base alle fatture emesse dalla ricorrente n° 150/A, 151/A, 152/A, 153/A, 377/A.

A seguito dell'opposizione proposta da entrambe le ingiunte, il Tri- bunale revocava il decreto monitorio, osservando che la ricorrente aveva posto a fondamento della domanda una lettera della Regione Lazio del 6 luglio 2004 (prot. 76983) quanto all'indennità del 2002 e un accordo contrattuale del 13 dicembre 2004 quanto al biennio 2003-2004 (entrambi esecutivi dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001). Pertanto, nulla era previsto per gli anni 2005-2008, e, quanto alla indennità 2003-2004, l'accordo contrattuale prevedeva un contri- buto della Regione a copertura degli oneri sostenuti per il paga- mento dell'indennità "in rapporto all'entità del finanziamento asse- gnato dallo Stato a tale titolo".

La ricorrente non aveva fornito alcuna prova che tale finanziamento statale fosse stato erogato e, pertanto, era escluso il diritto al rim- borso delle somme erogate a titolo di indennità di esclusività del personale medico della Fondazione anche per il biennio 2003-2004. 2.-Proponeva appello la Fondazione in base a due motivi. Col primo deduceva che né l'Asl, né la Regione avevano mai negato nel primo grado che il finanziamento dello Stato fosse stato eroga- to, con la conseguenza che era almeno dovuto il rimborso dell'in- dennità per il biennio 2003-2004, per complessivi euro 615.551,00.

Col secondo, assumeva, quanto al rimborso dell'indennità 2005- 2008, che l'obbligazione della Regione Lazio discendeva dalla legge (art. 8-sexies, sesto comma, 8-quinquies, secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992) ed era stata anche riconosciuta dalla Regione con la nota del 6 luglio 2004 e con l'accordo contrattuale del 13 di- cembre 2004. Pertanto, avvenuto il rimborso dell'indennità per il 2002 e ricono- sciuto in generale il diritto a riceverlo per il biennio 2003-2004, allo accordo del 13 dicembre 2004 andava attribuita una valenza anche per gli anni successivi. 3.-La Corte disattendeva i motivi di gravame.

Osservava, per quello che qui ancora rileva, che era “ad oggi pie- namente riconosciuto” che le prestazioni assistenziali rese dagli ospedali classificati e dagli Irccs dovessero essere assoggettate agli stessi limiti tariffari e di tetti di spesa, ineludibili, previsti per le aziende ospedaliere pubbliche, ai sensi dell'art. 8-quinquies, secon- do comma, e 8-sexies, primo comma, del d.lgs. n° 502/1992.A ta- le regime non si sottraevano gli ospedali qualificati e gli Irccs, an- che privati, come la Fondazione Santa Lucia. Tali principi portavano ad escludere che fosse dovuta l ' indennità per gli anni 2005-2008.Infatti, in mancanza di accordo “ l ' indennità di esclusività poteva essere remunerata soltanto se rientrante nel tetto previsto per ciascun anno e non, come implicitamente am- messo dalla Fondazione, come prestazione autonoma ed extra badget” (sic).

L'art. 72, sesto comma, della legge n° 448/1998 aveva istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramura- ria, ma col Contratto collettivo nazionale di lavoro dell ' 8 giugno 2000 era stata disciplinata l'applicazione dell'indennità, rimandando alla sede contrattuale l'utilizzo e la distribuzione delle risorse del fondo così come nella specie confermato dall'accordo del dicembre 2004. In mancanza, quindi, di alcuna previsione contrattuale con riferi- mento agli anni 2005-2008, il riconoscimento del rimborso dell'in- dennità per tali annualità si sarebbe risolto in una inammissibile violazione dei tetti di spesa.

Quanto all'indennità del 2003, l'Accordo contrattuale intervenuto con la Regione Lazio del 13 dicembre 2004 non consentiva il rico- noscimento delle richieste della Fondazione, in quanto con esso era stato previsto non il rimborso totale dell'onere, ma solo un “contri- buto” a copertura dello stesso, da ragguagliare al finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione Lazio. Ne derivava che il diritto della Fondazione era condizionato al rico- noscimento ed all'ammontare del finanziamento: circostanza la cui dimostrazione era a carico della stessa Fondazione: onere al quale, invece, essa non aveva assolto. 4.- Ricorre per cassazione la Fondazione Santa Lucia, affidando l'impugnazione a tre motivi.

Resistono Regione Lazio e Asl, che concludono per la dichiarazione di inammissibilità del gravame e, comunque, per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.- Col primo motivo – formulato ai sensi dell ' art. 360 n° 1 cod. proc. civ. ed intitolato “Violazione dei criteri di riparto della giurisdi- zione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 25, 102 e 103 della Cost.; dell'art. 5 della legge n. 1034/1971; dell'art. 133 lett. c del D.

Lgs 104/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.” – la ricorrente assume che la Corte abbia fatto malgoverno del riparto di giurisdizione. Dopo la trascrizione degli artt. 8-quinquiesed 8-sexies del d.lgs. n° 502/1992, la Fondazione deduce che il quantumdel debito regiona- le nei suoi confronti sarebbe commisurato ai costi standard e che questi ultimi sarebbero commisurati anche al costo del personale impiegato. Ciò costituirebbe un criterio interpretativo del contratto, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., il quale sarebbe stato concluso ad un livello paritario con la PA, donde l'esclusione della giurisdizione, anche esclusiva, del giudice amministrativo.

D'altra parte, sebbene il d.lgs. n° 502/1992 escluda la remunera- zione di prestazioni eccedenti i tetti di spesa, nella presente fatti- specie le prestazioni sulle quali era stata calcolata l'indennità erano quelle richieste e programmate dalla PA, tanto che la Fondazione riceverebbe ogni anno una somma ben inferiore al budgetstanziato dalla Regione, mentre la sentenza avrebbe dato per pacifico lo sfo- ramento del tetto. In conclusione, la domanda della Fondazione non sarebbe diretta alla revisione del sistema tariffario fissato dalla Regione per il supe- ramento dei limiti di spesa, ma ad ottenere l'adempimento della Regione all'obbligo di remunerare le prestazioni rese, comprensive degli incrementi retributivi, come calcolati secondo i criteri del d.m. 14 aprile 1994.

Da ultimo, in ragione della “consustanzialità” degli Irccs al sistema sanitario e del conseguente obbligo di erogare in ogni caso le pre- stazioni, correva anche l'obbligo della remunerazione dei servizi re- 6.- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse della ricor- rente a proporlo. Infatti, la Corte d'appello non ha declinato la giurisdizione, ma l'ha implicitamente affermata decidendo il merito della controversia nel senso riassunto nella precedente parte narrativa della presente or- dinanza. Ne deriva che non è ravvisabile alcun interesse della Fondazione ad ottenere in questa sede una pronuncia su un punto che non è stato deciso in senso a lei sfavorevole.

Peraltro, giova anche osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già esaminato la questione posta col primo motivo dalla struttura privata, disattendendola completamente, in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente (Cass, Sez. Un., 22 lu- glio 2022, n° 22960). 7.- Col secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell ' art. 360 n° 3, la violazione della legge n° 132 del 1968. La sentenza avrebbe qualificato la Fondazione come istituto di dirit- to privato non equiparabile a quelli pubblici. Al contrario, in base agli artt. 41-43 della legge 23 dicembre 1978 n° 833 gli Irccs sarebbero parificati agli “ospedali classificati”.

Ne deriverebbe l'esclusione di un limite di spesa per le prestazioni erogabili, almeno per gli anni in questione. 8.-Il mezzo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte non ha affatto smentito la tesi della ricorrente, avendo espressamente affermato (sentenza paragrafo 5, pagina 4) che “detta categoria”, ossia quella degli ospedali classificati e degli Irccs, “è stata espressamente equiparata agli ospedali pubblici dalle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 18, e dall'art. 8-quinquies, secondo comma, del D.Lgs. n. 502 1992”; ma poi ha constatato che il “fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari”, istituito con l'art. 72, sesto comma, della legge n° 448/1998, dove- va essere utilizzato secondo quanto previsto dal Ccnl dell'8 giugno 2000 e che, mancando ogni previsione contrattuale per gli anni 2005-2008, l'attribuzione dell'indennità si sarebbe risolta in una violazione del tetto di spesa.

Quanto, invece, all'indennità per il 2003, la Corte ha considerato che con l'Accordo contrattuale del 13 dicembre 2004 la Regione La- zio riconosceva alla Fondazione “un contributo a copertura degli oneri sostenuti per la corresponsione dell'indennità di esclusività al personale medico in rapporto all'entità del finanziamento assegnato dallo Stato a tale titolo”. Ne derivava che il riconoscimento (non del rimborso dell'intera in- dennità, ma) di un “contributo” era condizionato all'erogazione del finanziamento a monte da parte dello Stato: condizione che, tutta- via, non era stata per nulla dimostrata dalla Fondazione.

Rispetto a tale percorso logico la prospettazione difensiva illustrata nel mezzo in esame è completamente fuori fuoco, non censurando gli snodi logici attraverso i quali la Corte territoriale è giunta alle sue conclusioni. 9.-Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 1 e 3 cod. proc. civ., la ricorrente prospetta un “difetto di giurisdizione sotto un altro profilo e violazione della legge di ratifica del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”. 10.-Anche questo mezzo è inammissibile. Sulla giurisdizione si è già sopra detto.

Quanto alla violazione della legge di ratifica del trattato, come già osservato da questa Corte (Cass., Sez. U n., 22 luglio 2022, n° 22960, già sopra citata), “la questione pregiudiziale così sollevata esula dai presupposti della rimessione interpretativa alla Corte di Giustizia, dal momento che la ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, per le indicate ragioni di mancata attinenza al deci- sum, preclude in radice l'applicazione in questo giudizio della nor- mativa della cui conformità unionale si dubita”. 11.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modifica- to dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 3,610 mi- lioni) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese della presente lite, che liqui- da, per ciascuna, in euro 25.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al