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Ordinanza — n. 22874/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court voids deportation detention extension due to prior invalidity of first extension order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation voided the second extension of a foreign national's detention order without remand. The lower court had granted the extension based on the pending consular response for a passport, but the Supreme Court noted the first extension was already annulled. Consequently, the legal basis for the subsequent extension collapsed, rendering it invalid.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998; If a prior detention extension order is annulled, any subsequent extension loses its legal foundation and must be voided without remand.

Parole chiave

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deportation detention extension invalid prior order loss of legal basis cassation without remand foreign national rights detention center consular communication proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998
In data 16/03/2021, all’atto della scarcerazione, il Prefetto di Parma adottava un nuovo decreto di espulsione ex art. 14, comma 5- ter, d.lgs.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
1.Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura : «violazione dell'art. 360, n.
Art. 13, 14, comma 4, D.Lgs. 286/98
L’art. 133 del medesimo d.P.R.(a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato ) non può, in fatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v.
Art. 15, paragrafi 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R.
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R.
Art. 133, d.P.R. n. 115/2002
L’art. 133 del medesimo d.P.R.(a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato ) non può, in fatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 27/03/2023
8570/2023 sopra richiamata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 27/03/2023), questa Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento di prima proroga del trattenimento,adottato il 14/04/2021.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24146 del 09/09/2024
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10895 del 23/04/2024
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10895 del 23/04/2024; v.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024
anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10857 del 22/04/2024
10819 del 22/04/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10857 del 22/04/2024).
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021
Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021
in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v.
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018
anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012
30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010
cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24181 del 09/09/2024
8570 del 2 7 /0 3 /2023), veniva disposta la formazione di un separato fascicolo per la trattazione della presente impugnazione relativa alla seconda proroga del trattenimento(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24181 del 09/09/2024).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18748/2024 promosso da Ben MbarekAbdelmajid, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Veglio, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore; intimati avverso decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 14 maggio 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 3998/21, di proroga del trattenimento; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere relatore Eleonora Reggiani; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 02/05/2015 il Prefetto di Piacenza adottava un decreto di espulsione nei confronti di Ben Mbarek Abdelmajid , al quale veniva notificato anche un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di settegiorni. In data 16/03/2021, all’atto della scarcerazione, il Prefetto di Parma adottava un nuovo decreto di espulsione ex art. 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 19 98, con contestuale ordine di trattenimento presso il CPRdi Torino. Il trattenimento veniva convalidato il 19 /03/ 2021 dal Giudice di Pace diTorino, che provvedeva alla proroga in data 14/04/2021.

In data 12/05/2021 la Questura di Torino avanzava istanza di seconda proroga del trattenimento per 15 giorni , deducendo che permanevano le condizioni di cui all’art. 14,comma 1, d.lgs. cit. L’udienza di veniva fissata per il giorno 14/05/2021, ove la Questura di Torino deduceva che era in attesa di riscontro alla richiesta di rilascio del lasciapassare, inviata alla Rappresentanza diplomatica della Tunisia il 22/03/2021 . La difesa del cittadino straniero si opponeva alla proroga, deducendo la mancata prova della particolare complessità dell e procedure per l’ organizzazione del rimpatrio , richiamandola memoria depositata.

All’esito dell’udienza, il Giudice di pace disponeva la proroga con la seguente motivazione: «Vista la richiesta formulata dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14 co. 5 D.lgs. 286/98 come modificato dalla L.94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero Ben Mbarek Abdelmajid nato in Tunisia il 03.10.1976 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri 'Brunelleschi' di Torino; P.Q.M provvedimento emesso dal Questore di Parma il 16.03.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri'Brunelleschi' di Torino;

Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso da l Giudice di Pace di Torino in data 19.03.2021;Visto l'ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 14.04.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente sirichiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno; Letto l'art.14, co.5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGA Di ulteriori giorni quindici il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R. 'Brunelleschi' di Torino.» Nel richiamato verbale di udienza si legge:

« Il GdP dispone la proroga di giorni 15 poiché l'attesa ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria per dare esecuzione al rimpatrio non è imputabile alla P.A.». Avverso tale statuizione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo didoglianza. Il Ministero e la Prefettura non si sono difesi con controricorso. Il ricorso è stato inserito nel fascicolo n. 29000/2021 R.G.,relativo all’impugnazione della precedente proroga del trattenimento, adottata il 14/04/2021. Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

Definita l’impugnazione del primo decreto di proroga del trattenimento, adottato il 14/04/2021 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 2 7 /0 3 /2023), veniva disposta la formazione di un separato fascicolo per la trattazione della presente impugnazione relativa alla seconda proroga del trattenimento(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24181 del 09/09/2024).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura : «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 13, 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, e 15, parr. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE – inesistenza del profilo dellaparticolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione delrimpatrio.» Il ricorrente ha affermato che la motivazione addotta a sostegno della proroga, riferita all’attesa di un riscontro alla richiesta di lasciapassare rivolta alle autorità consolari del Paese di origine dello straniero trattenuto, è circostanza che non rientra tra le condizioni normative che consentono la seconda proroga del trattenimento.

2. Occorre preliminarmente rilevare che con l’ordinanza n. 8570/2023 sopra richiamata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8570 del 27/03/2023), questa Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento di prima proroga del trattenimento,adottato il 14/04/2021. Il venir meno di tale primo decreto di proroga comporta che il successivo decreto di proroga, in questa sede impugnato, perda la propria base giuridica e debba essere inevitabilmente cassato senza rinvio, mancando i presupposti per prorogare ulteriormente un trattenimento non più in atto (negli stessi termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n.24146 del 09/09/2024;

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10895 del 23/04/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10857 del 22/04/2024). 3.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale.Né la dichiarazione del difensore di essere antistatario può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021). In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010;

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009). L’art. 133 del medesimo d.P.R.(a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato ) non può, in fatti , riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento del ricorrente, adottato da Giudice di pace di Torino i l 14/05/2021. C