Italian Supreme Court corrects a Cassation order for material error omitting individual shareholder names from the header.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an order correcting a material error in its own previous ruling regarding the omission of individual shareholder names. The parties argued that the original order failed to list the specific individuals who filed the appeal alongside the company. The court determined this was a clerical oversight and ordered the text to be amended to include the missing names throughout the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error in a judicial order omitting the names of all parties requires correction to ensure the document accurately reflects the litigants involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31656/2020 R.G. proposto da: Zanasi e Moschella srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bertoloni n.26/B, presso lo studio dell’avvocato Meo Giorgio (MEOGRG62E18H501P) che la rappresenta e difende, -ricorrente contro Fallimento società Zanasi e Moschella srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 962, presso lo studio dell’avvocato Dell'Orco Bartolomeo (DLLBTL56P25A883P) rappresentato e difeso dall'avvocato Iadarola Claudio (DRLCLD69E20D643Y), controricorrente- nonchécontro Concordato Preventivo Zanasi e Moschella srl, Procuratore Generale della Repubblica presso a Corte d'Appello di Bari e Edilizia Gentile srl, -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1920/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 30/6/2017 il Tribunale di Foggia rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da Zanasi e Moschella srl e, contestualmente , dichiarò il fallimento della stessa società; sul reclamo di quest’ultima, la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dalla debitrice e dai soci Moschella Francesco Paolo, Moschella Federico Erminio e Zanasi Eliseo Antonio, revocò il fallimento.
2. L’adita Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 8906/2020 del 7/5/2020, in accoglimento del ricorso proposto dalla curatela del fallimento, cassò con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, rilevando che il giudice del reclamo aveva erroneamente valutato, ai fini della revoca del fallimento, circostanze sopravvenute alla decisione del giudice di primo grado. 3.La Corte d’Appello di Bari, in sede di rinvio, rigettava il reclamo proposto dalla società e dai soci.
4. La Corte distrettuale, dopo essersi uniformata al principio impartito dal giudice di legittimità circa l’irrilevanza dei fatti sopravvenuti alla pronuncia del fallimento, ha dato conto di tutti gli elementi, desumibili dai dati e dagli atti della procedura di concordato preventivo e del fallimento (situazione debitoria esposta con il piano concordatario, relazione del professionista attestatore, relazione del curatore), indicatori dello stato di insolvenza della Zanasi e Moschella srl. Ulteriori indici dello stato di decozione sono stati colti dall’impugnata sentenza:
i) nel mancato pagamento dei tributi per gli anni pregressi, ii) nelle plurime richieste di rientro da parte delle banche con segnalazione di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia a far data dal giugno 2015; iii) nella dismissione del personale dipendente e nella precaria situazione economico-finanziaria delle società partecipate; iv) nella inesigibilità del consistente credito vantato nei confronti della soc. il Porto srl che, al momento della dichiarazione di fallimento, versava in situazione di insolvenza.
5. Zanasi e Moschella srl ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380bis1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 384, comma 2°, c.p.c., 5, 18, 180, commi 3° e 7°, e 186 bis l. fall., 2909 c.c. , nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto copertada giudicato la questione della mancata omologazione della domanda di concordato preventivo omettendo , quindi, di validare il piano di risanamento in continuità aziendale ai sensi dell’art 186 bis l.fall. in quanto l’accertamento dei presupposti del concordato è inscindibilmente collegato all’insolvenza fallimentare. 1.1 Sempre a dire del ricorrente , la Corte di merito avrebbe disatteso la regola di giudizio enunciata dalla Corte di Cassazione che demandava al giudice di rinvio il riesame dell’accertamento dell’insolvenza della società che riguardava anche la revisione delle condizioni di accesso alla procedura concordataria. 1.2 Deduce, infine, la ricorrente che la Corte avrebbe dovuto affermare la fattibilità della proposta concordataria che il Tribunale aveva escluso contrariamente al vero. 2Il motivo è nel suo complesso manifestamente infondato. 2.1 Come sopra precisato, il giudice rescindente ha rimesso la causa al giudice di rinvio perimetrando l’indagine di tale autorità giudiziaria alla sola sussistenza o meno dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento espungendo tutti fatti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento che erano stati presi in considerazione dall’originaria sentenza della Corte d’Appello in difformità con il costante orientamento di questa Corte. 2.2 L’impugnata sentenza dà esplicitamente atto che, come convenuto da entrambe le parti, il thema decidendum della controversia era limitato a tale accertamento. 2.3 La statuizione assunta dal Tribunale di Foggia circa il rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo aveva, infatti, trovato conferma anche nella sentenza della Corte d’Appello di Bari, e tale capo non era stato oggetto di impugnazione incidentale condizionato da parte della controricorrente in Cassazione, sicchè, su tale questione, come correttamente affermato dal giudice di rinvio si è formato il giudicato interno che preclude qualsivoglia indagine sulla fattibilità della proposta e del paino concordatario. 2.4 Del resto la censura, peccando di carenza di autosufficienza, non riporta , neanche in forma riassuntiva, il contenuto del controricorso del giudizio svoltosi in Cassazione onde consentire la verifica della riproposizione in quel giudizio del tema della ammissione della domanda di omologa. 2.5Né può condividersi l’assunto del ricorrente il quale predica una sorta di “inscindibilità” tra il giudizio di ammissione al concordato preventivo quello volto alla verifica dei presupposti, ex art.
5. l.fall., per la dichiarazione di fallimento. 2.6 E’ di tutta evidenza come la verifica della sussistenza dei requisiti di fallibilità sia ben diversa dalla cognizione sulle condizioni di ammissione al concordato preventivo. In conclusione il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025. Il Presidente Luigi Abete REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.riMagistrati: Francesco Terrusi Presidente Andrea Zuliani Consigliere Alberto Pazzi Consigliere Cosmo Crolla Consigliere Rel.
Andrea Fidanzia Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale Ud.12/11/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16994/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 11/08/2025: nel procedimento tra le parti: Zanasi e Moschella srl, Zanasi Eliseo Antonio, Moschella Federico Erminio, Moschella Francesco Paolo, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni n 26/B, presso lo studio dell’avvocato Meo Giorgio che li rappresenta e difende, -già ricorrenti- contro Fallimento Società Zanasi e Moschella srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 962, presso lo studio dell’avvocato Dell'Orco Bartolomeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Iadarola Claudio. -già controricorrente- nonchécontro Concordato Preventivo Zanasi e Moschella srl, Edilizia Gentile srl, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Di Bari -già intimati- relativamente alla pronuncia ordinanza di Corte Suprema di Cassazione Roma n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1. E’ stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025, con fissazione della camera di consiglio e notifica alle parti del decreto presidenziale dell’11/8/2025; CONSIDERATO CHE 1 Risulta dagli atti di causa (ricorso, procure speciali, memoria ex art 380 bis1 c.p.c.) che i soggetti che hanno proposto il ricorso, oltre alla soc. Zanasi e Moschella srl, sono stati i soci Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella, non menzionati nell’intestazione, 2È evidente che l’omessa indicazione nell’ordinanza di tutte le parti ricorrenti èstata frutto di un lapsus calami. 3 L’ordinanza va pertanto corretta come da dispositivo con la menzione nel provvedimento dei ricorrenti Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella .
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22848/2025, pubblicata il 07/08/2025come segue : nell’intestazione dopo la frase “ ricorso iscritto al 32656/2020 proposto da Zanasi e Moschella srl ” veng ono aggiunte le parole “Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella”; la frase “elettivamente domiciliato” viene sostituita con la frase “ elettivamente domiciliati”;la frase “che la rappresenta e difende “ viene sostituita con la frase “che li rappresenta e difende”, a pagina 3 , rigo 3 , la frase “Zanasi e Moschella srl ha proposto ricorso” viene sostituita con la frase “ Zanasi e Moschella srl, Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella hanno proposto ricorso”; a pagina 3 , rigo 12 , la frase “ la ricorrente sostiene” viene sostituita con la frase “ i ricorrenti sostengono ”; a pagina 3, rigo 1 9, la frase “ Sempre a dire della ricorrente “ viene sostituita con la frase “ Sempre a dire dei ricorrenti ” ; a pagina 3 , rigo 24,la frase “Deduce, infine, la ricorrente “ v iene sostituita con la frase “Deducono, infine , i ricorrenti ”; a pagina 4 , rigo 13 la frase “paino concordatario” viene sostituita con la frase “piano concordatario”,a pagina 4, rigo 19, “ Né può condividersi l’assunto del ricorrente il quale predica” viene sostituita con la frase “Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti i quali predicano , a pagina 5 , rigo 1, la frase “ Condanna la ricorrente “ viene sostituita con la frase “Condanna i ricorrenti”; a pagina 5, rigo 5 , la frase“ per il versamento da parte della ricorrente “ viene sostituita con la frase “per il versamento da parte dei ricorrenti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, com