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Ordinanza — n. 22790/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it targets an extinct entity rather than its successor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22790/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it against an extinct consortium instead of its legal successor, the CORAP. Although the lower court correctly ruled against the extinct entity, the procedural requirement mandates that appeals following the death or dissolution of a party must be directed at the heirs or successor. The court held that filing against a non-existent subject violates the rules of standing and procedural continuity.

Regesto Legislator

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Art. 300 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party dies or an entity is dissolved during proceedings, the appeal must be directed against the heirs or successor; filing against the deceased or extinct party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal extinct legal entity successor standing procedural continuity heirs of deceased party diritti economici fondo espropriato acquisto di terreni di riserva

Disposizioni normative citate

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Art. 300 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
art. 645 c.p
proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c.
art. 300 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22392 del 26/09/2017
Cass., Sez. L, Sentenza n. 16365 del 20/08/2004
Cass., Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996
già in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996).
Cass., Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9822 del 03/10/1998
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9822 del 03/10/1998; Cass.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 21/08/1996
9822 del 03/10/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 21/08/1996).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 18148/2019 promosso da Ecoross s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lillie Antonio Campilongo, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Val Fiorita 90, presso lo studio dell’avv. Francesco Lilli, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore; intimato avverso la sentenza n. 2132/2018 della Corte di appello di Catanzaro , pubblicata il 05/12/2018; udita la relazione delCons.

ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza otteneva dal Tribunale di Rossano l’emissione del decreto ingiuntivo n. 100/2012 nei confronti della società Ecoross s.p.a. per il pagamento della somma di € 134.068,97 oltre accessori, pari al 20% del prezzo del terreno a vocazione industriale, alienato all’ingiunta dalla società Cipro Gest s.r.l. con l'atto di compravendita del 23/09/2009, e richiesta dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sulla localizzazione delle attività produttive (di seguito, R AP ) promulgato dal C omitato D irettivo del Consorzio medesimo.

La Ecoross s.p.a. proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), formulando eccezioni pregiudiziali e deducendo , nel merito, l’inapplicabilità del menzionato Regolamento, oltre alla mancanza dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito. Costituitosi il Consorzio, il Tribunale accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, affermando che la pretesa creditoria era priva di copertura legislativa, poiché dal quadro normativo si evinceva che il Consorzio svolgeva compiti di carattere programmatico e di diretto coinvolgimento nelle attività produttivee aveva come uniche forme di approvvigionamento quelle previste dalla legge, riconducibili ai versamenti effettuati ai partecipanti all’ente, ai contributi in conto capitale, ai finanziamenti pubblici e ai contributi annuali degli organismi partecipanti.La previsione dell’art. 8 RAP era dunque illegittima, perché costituiva una prestazione patrimoniale a carico dei cittadini che incideva su materia coperta da riserva di legge, ai sensi degli artt. 41, comma 3, e 23 Cost.Il Consorzio proponeva appello contro tale statuizionee, costituitasi la Ecoross s.p.a., la Corte d’appello, con ordinanza del 26/04/2017,dichiarava l’interruzione del giudizio, il giudizio a seguito del deposito da parte del Consorzio del DPGR attestante la sua soppressione.

Con ricorso depositato il 26/07/2017, il CORAP, in qualità di ente che aveva accorpato il Consorzio, procedeva alla riassunzione del giudizio . Costituitasi la Ecoross s.r.l., la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ecoro ss s.r.l. con atto notificato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, recante un solo motivo di impugnazione.

Nessuno si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoriadifensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23e 41, commi 2 e 3, 117, commi 2 e 3, 119 Cost, nonché degli artt. 8, 12 e 16 della l.r. Calabria n. 38 del 2001, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imposizione di oneri economici era consentito al Consorzio, in quanto ente pubblico titolare di poteri autoritativi,volti alla gestione del territorio in senso lato, mentre invece avrebbe dovuto considerare che non vi era alcun fondamento legislativo del potere di imporre un onere economico (inquadrabile come tributo) selle compravendite immobiliari c oncernenti i beni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’ente. 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1.Dalla lettura della sentenza si evince che i l giudizio di appello è stato interrotto a seguito dell’estinzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, le cui funzioni e i suoi rapporti sono stati assunti dal CORAP che, a seguito della interruzione del processo, ha proceduto alla riassunzione dello stesso.

Tale circostanza non è stata contestata nel corso del giudizio di gravame né è stata motivo di doglianza nel presente giudizio di legittimita, proposto avverso una sentenza che è stata pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti del CORAP. La Ecoross s.r.l. ha, tuttavia, proposto ricorso per cassazione con atto indirizzato e notificato, non al CORAP, ma « al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (P. IVA 00 448640789) C.F. 88000630785), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Davide Garritano a Cosenza…». 2.2.

Questa Corte ha affermato che n ell ’ ipotesi di avvenuto decesso della parte nel corso del giudizio di primo grado e di partecipazione al giudizio di appello degli eredi, il ricorso per cassazione che, anziché essere indirizzato a questi ultimi, è diretto alla parte deceduta, è inammissibile perché si verifica un insanabile difetto della vocatio in ius (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5656 del 08/06/1999). Nella stessa ottica, questa stessa Corte ha ritenuto che, qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorchél'atto di appello, in virtù dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originariae senza cha abbia rilievo, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22392 del 26/09/2017, ove è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto dalla sentenza di secondo grado risultava il decesso della parte avvenuto nel corso del giudizio, interrotto e successivamente riassunto dagli eredi; v. anche Cass., S ez.

L, Sentenza n. 16365 del 20/08/2004; cfr. già in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996). D’altronde, qualora il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l'impugnazione che venga indirizzata nei confronti della parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso(Cass., Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009). 2.3.

Ovviamente , gli stessi principi valgono per il caso di estinzione dell’ente che sia parte in giudizio, la quale determina anch’essa l’interruzione del giudizio e la necessità della riassunzione dello stesso nei confronti dell’ente che succede a quello soppresso (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9822 del 03/10/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 21/08/1996). 2.4.Nel caso di specie si è verificata tale evenienza p oiché, nel corso del giudizio di appello è stata dichiarata l’intervenuta estinzione del Consorzio, seguita dall’interruzione del processo.

Il giudizio è stato, poi, riassunto dal successore del Consorzio menzionato, il CORAP, nei cui confronti la Corte d’appello ha pronunciato la sentenza qui impugnata. Ciò nonostante, la Ecoross s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Consorzio ormai estinto, così formulando un’impugnazione inammissibile, in quanto indirizzata ad un soggetto non più esistente e diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata. 3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata in assenza di controricorrenti. 5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se