Cassation court dismisses appeal on public funds claim for Energy Efficiency Certificates in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the creditor's appeal regarding the priority status of Energy Efficiency Certificates in a bankruptcy proceeding. The creditor argued these certificates represented public funds necessary for issuance, similar to general electricity system costs, while the bankruptcy court rejected the claim of public funding. The court found no grounds for a hearing and ordered the case to be remitted to the lower court for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 d.lgs. n. 79/1999; Art. 16 d.lgs. n. 164/2000: The court holds that Energy Efficiency Certificates do not constitute public funds financed by state resources when issued under specific regulatory schemes, thereby denying the creditor the status of privileged claim in bankruptcy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15020/2020 R.G. proposto da GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI ANDREA (ZPPNDR65P15H501F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PUGLIESE ANTONIO (PGLNTN74D16F839P), DI VILIO VINCENZO (DVLVCN78M05F839T) -ricorrente- contro FALLIMENTO ENDEAVOUR DEVELOPMENT SRL -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 35770/2019 depositatoi l 16/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO.
PREMESSO CHE Il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A., società interamente partecipata dal MEF , ha chiesto la restituzione di n. 7.632 Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche Certificati Bianchi (titoli che certificano i risparmi energetici derivanti da interventi di efficientamento energetico), formulando in subordine n. 15020/2020 R.G. domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento in caso di mancata acquisizione dei certificati all’attivo del Fallimento, per l’importo di € 1.497.364,30 in via privilegiata e, in ulteriore subordine, al chirografo; che la società dichiarata fallita aveva percepito a titolo di incentivo economico per gli anni 2015 – 2017 i T E E oggetto di domanda in forza di tre progetti di efficientamento energetico per i quali era stata disposta la decadenza dal diritto a percepire l’incentivo; che il ricorrente ha dedotto la natura di contributi pubblici necessari per l’emissione dei TEE, corrisposti da utenti elettrici quale parte degli oneri generali del sistema elettrico (OGSE); che il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografoper il valore equivalente dei TEE e che il Tribunale di Milano, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione relativa al riconoscimento della natura privilegiata del credito; che è stata esclusa, in particolare,natura di impiego di risorse pubbliche al credito restitutorio nascent e da finanziamenti pubblici erogati e successivamente revocati, derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti concernenti il rilascio di TEE a termini di quanto dispone l’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998; che ha proposto ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria e che il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 3, cod. proc. civ., violazione della «disciplina sui Certificati Bianchi» e, in particolare, dell’art. 9 d. lgs. n. 79/1999, dell’art. 16 d. lgs. n. 164/2000, dell’art. 7, comma 4, d. lgs. n. 115/2008, degli artt. 23, 29 e 424 d. lgs. n. 28/2011, degli artt. 8-11 «d.m. 20 luglio 2004 (gas)», degli artt. 4-7 d.m. 21 n. 15020/2020 R.G. dicembre 2007, degli artt. 1, 3, 7, 9, 13 e 14 d.m. 28 dicembre 2012, degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 14 d.m. 11 gennaio 2017, dell’art. 53 del Testo Integrato Trasporto ARERA (TIT), dell’art. 57 della Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG), nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’emissione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) non sia finanziata da risorse pubbliche e che la misura incentivante non abbia finalità di sostegno alle attività imprenditoriali; che il ricorrente deduce che i l costo prelevato in bolletta di cui la società fallita ha beneficiato ai fini dell’emissione dei TEE, costituisce costo di natura tributaria (tema sul quale il ricorrente ritorna in memoria) al pari degli oneri generali del sistema elettrico, come confermato dal Diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, C-189/15); che non sussistono i presupposti per la trattazione in udienza camerale;
P.Q.M La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ru