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Ordinanza — n. 22725/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank merger, ruling extinguished claims excluded from Intesa San Paolo's acquisition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22725/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Intesa San Paolo's appeal against the Court of Appeal's decision regarding standing in a loan dispute. The appellant argued that the bank was the proper successor to the original lender, while the respondent contended that the debt had already been extinguished before the merger. The court ruled that the Court of Appeal erred by granting standing based solely on the timing of the lawsuit, ignoring the specific exclusion of extinguished claims in the merger agreement.

Regesto Legislator

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d.l. n. 99/2017; art. 3, commi 1 e 2: The transfer of liabilities to a successor bank excludes claims arising from relationships already extinguished at the time of the merger, requiring a functional link to the ongoing business rather than mere procedural pendency.

Parole chiave

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bank merger successor standing extinguished claims merger agreement procedural pendency functional link loan dispute istituzioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 99/2017
in l.c.a., non avendo il giudice di appello fatto menzione delle previsioni di cui al d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione, risolvendosi il giudizio del giudice di appello in una mera petizione di principio.
art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 99/2017
Il contratto di cessione, cui rinvia l’art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 99/2017 (come prevede espressamente il comma 2 dell’art.
art. 111 cod. proc. civ
civ., per violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la successione della ricorrente nei rapporti a essa ceduti a termini del d.l.
art. 3 Cost
L’eccezione viene articolata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di azione, nella misura in cui preclude il diritto di agire verso il cessionario (art.
art. 24 Cost
3 Cost.), del diritto di azione, nella misura in cui preclude il diritto di agire verso il cessionario (art. 24 Cost.), non tutela il risparmio (art.
art. 47 Cost
24 Cost.), non tutela il risparmio (art. 47 Cost.) e per avere il legislatore appostato una garanzia di Stato a favore di una banca e non a tutela dei risparmiatori (art.
art. 117 Cost
47 Cost.) e per avere il legislatore appostato una garanzia di Stato a favore di una banca e non a tutela dei risparmiatori (art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15083/2025
In memoria, parte ricorrente si richiama a un recente arresto di questa Corte (Cass., n. 15083/2025), che ha deciso controversia analoga in termini con quanto premesso e articolato dal ricorrente, in modo difforme, tuttavia, da quanto affermato da altro precedente di questa Corte (Cass., n.
Cass., nn. 21819-21821/2025
cit., che prevede «efficacia verso i terzi» delle relative disposizioni), «si intreccia con il dato normativo e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione» (Cass., nn. 21819-21821/2025; Cass., n.
Cass., n. 15689/2025
21819-21821/2025; Cass., n. 15689/2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23507/2023 R.G. proposto da INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO VIA MONTE DI PIETA', 15, presso lo studio dell’avvocato PEDERSOLI CARLO (PDRCRL53T05F205X) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINUCCI ELENA SARA CHIARA (MRNLSR66E67F205P), GRASSI MANUELA MARIA (GRSMLM68M71E063I) -ricorrente- contro PILIA ISOLAMENTI S.N.C. DI PILIA ALESSANDRO C., elettivamente domiciliatain SCHIO VIA BACCARINI N. 2, presso lo studio dell’avvocato VIERO FEDERICO (VRIFRC68B19L157J) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro 23507/2023 R.G.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1835/2023 depositata il 14/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. PILIA ISOLAMENTI S .n.c. di Pilia Alessandro C. ha convenuto in data 23 novembre 2015 Banca Popolare di Vicenza S.c. p.A. (BPV), all’epoca in bonis, davanti al Tribunale di Vicenza per sentir accertare – per quanto qui ancora rileva – l’illegittimità dell’applicazione di interessi anatocistici e usurari, oltre all’accertamento della natura indebita di spese e commissioni applicate, chiedendo accertarsi e condannarsi la banca alla restituzione dell’indebito.

2. Il giudizio è stato interrotto per la messa in l.c.a. della banca convenuta e riassunto nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. (ISP), quale successore a titolo particolare di BPV in l.c.a., nel cui giudizio è intervenuta BPV in l.c.a., deducendo che i rapporti contenziosi non erano oggetto di cessione a ISP.

3. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda in riassunzione proposta nei confronti di ISP, osservando che i rapporti in oggetto non fossero oggetto di cessione, in quanto rapporti estinti prima della cessione del ramo di azienda del 26 giugno 2017.

4. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società correntista, ritenendo – per quanto qui ancora rileva - la legittimazione passiva di ISP, succeduta in tutte le controversie pendenti all’atto della cessione 23507/2023 R.G. del ramo di azienda del 26 giugno 2017, ancorché vertenti in tema di rapporti estinti a tale data.

5. Pro pone ricorso per cassazione ISP , affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società correntista . BPV S.c.p.a. in l.c.a. è rimasta intimata. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ISP successore di BPV S.c.p.a. in l.c.a., non avendo il giudice di appello fatto menzione delle previsioni di cui al d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione, risolvendosi il giudizio del giudice di appello in una mera petizione di principio.

2. Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017, convertito con l. n. 121/2017, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la successione della ricorrente nei rapporti a essa ceduti a termini del d.l. n. 99/2017 sulla base della sola pendenza della lite. Osserva parte ricorrente che, ai fini della legittimazione della ricorrente quale successore di VB in l.c.a. occorre fare riferimento al contratto di cessione, attuativo dell’art. 3, comma 1, lett.

c) d.l. n. 99/2017, laddove prevedono che sono esclusi in linea di principio i contenziosi riferibili a fatti o atti precedenti la cessione (cd. limite oggettivo di non cedibilità), salvo quanto oggetto del contratto di cessione. Rileva il ricorrente che la legge abbia rimesso al contratto di cessione il perimetro delle attività cedute, come confermato da Coste cost., n. 225/2022, con riferimento alle attività astrattamente cedibili. Ad avviso del 23507/2023 R.G. ricorrente, non è la mera pendenza della lite che comporta il subentro del cessionario nei rapporti del cedente, ma la espressa previsione del rapporto litigioso nel contratto di cessione. Osserva, inoltre, parte ricorrente, come l’art. 4, comma 1, lett.

c) attiene all’importo massimo della garanzia di Stato, individuata per relationem sulla base dei rapporti astrattamente cedibili. Conclude, pertanto, per l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di diritto comune, come quella prevista dagli artt. 2558 e 2560 cod. civ.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione al medesimo profilo di cui al superiore motivo. Osserva parte ricorrente che, ai fini della cessione dei contenziosi in essere, occorre l’inerenza e la funzionalità all’impresa bancaria della cessionaria del rapporto oggetto di cessione, funzionalità che va esclusa in caso di rapporti esauriti o estinti. Valorizza, sotto questo profilo il ricorrente quanto espresso nel Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018, che ha espressamente escluso i rapporti estinti (all. n. 1.1, casella n. 4), pattuizione che va intesa quale comune volontà delle parti ex art.1362 cod. civ. successiva alla stipulazione del contratto di cessione.

4. In memoria, parte ricorrente si richiama a un recente arresto di questa Corte (Cass., n. 15083/2025), che ha deciso controversia analoga in termini con quanto premesso e articolato dal ricorrente, in modo difforme, tuttavia, da quanto affermato da altro precedente di questa Corte (Cass., n. 17834/2023), individuando nel contratto di cessione la fonte dei rapporti giuridici transitati in capo al cessionario. 23507/2023 R.G.

5. Va preliminarmente esaminata l’ istanza di rimessione della causa alla Corte costituzionale della questione di illegittimità dell’art. 3 d.l. n. 99/2017, articolata da parte controricorrente e ribadita in memoria. L’eccezione viene articolata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di azione, nella misura in cui preclude il diritto di agire verso il cessionario (art. 24 Cost.), non tutela il risparmio (art. 47 Cost.) e per avere il legislatore appostato una garanzia di Stato a favore di una banca e non a tutela dei risparmiatori (art. 117 Cost.

6. L’ecce zione formulata dal controricorrente è inammissibile , non essendo stati specificati i profili di incostituzionalità della disciplina invocata, né essendo state evidenziate quali ricadute avrebbe nel caso di specie la dedotta incostituzionalità della disposizione. La questione di legittimità costituzionale di una norma, pur non costituendo propriamente motivo di ricorso, non può essere fine a sé stessa, ma deve pur sempre essere rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che questa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione di quella questione, ed avere quindi portata strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso per cassazione - di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo (Cass., n. 7679/2025).

N on è stato, difatti, evidenziato quali sarebbero le situazioni sostanziali omologhe trattate diversamente, né quali le sarebbero le ragioni per le quali il correntista avrebbe il diritto di agire nei confronti del cessionario e in quali termini la disciplina in oggetto inciderebbe sulla tutela costituzionale del risparmio.

7. I tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Questa Corte, con il precedente richiamato dal ricorrente in memoria (Cass., n. 15083/2025), ha ritenuto che «in tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a 23507/2023 R.G. liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto».

8. Il contratto di cessione, cui rinvia l’art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 99/2017 (come prevede espressamente il comma 2 dell’art. 3 d.l. cit., che prevede «efficacia verso i terzi» delle relative disposizioni), «si intreccia con il dato normativo e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione» (Cass., nn. 21819-21821/2025; Cass., n. 15689/2025).

9. Dal contratto di cessione (art. 3.1.2 lett.

b) emerge, difatti, che, ai fini dell’inclusione delle passività nell'Insieme Aggregato ceduto ad Intesa Sanpaolo S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del contratto di cessione,ma è necessario che si tratti di debiti «che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria». 10.La funzionalità del rapporto obbligatorio va, pertanto, intesa in relazione non all’attività bancaria in generale, ma alla impresa bancaria e, in particolare, in relazione «a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio 23507/2023 R.G. dell'impresa bancaria di Intesa Sanpaolo spa», con «esclusione dalla cessione di qualsiasi di contenzioso avente ad oggetto rapporti estinti»(Cass., n. 15083/2025 ). 11.Questa interpretazione risulta confermata dal Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018, che rafforza, alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A., restandone fuori i rapporti esauriti.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 12.Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame in conformità ai principi enunciati. Al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di App