Cassation court allows bank's appeal, ruling cession excludes extinguished claims from transferred liabilities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Intesa Sanpaolo's appeal against the lower court's decision regarding the transfer of bank liabilities. The court held that merely being pending at the time of the 2017 assignment contract was insufficient to include claims in the transferred assets. Instead, the court ruled that only debts deriving from relationships functionally related to the specific banking business of the assignee could be transferred, explicitly excluding claims on already extinguished relationships.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, 3 d.lgs. n. 99/2017; The assignment of bank liabilities to a third party excludes claims on relationships already extinguished at the time of the contract, requiring a functional link to the assignee's specific business activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15013/2023 R.G. proposto da INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO VIA MONTE DI PIETA' 15 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PEDERSOLI CARLO (PDRCRL53T05F205X) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINUCCI ELENA SARA CHIARA (MRNLSR66E67F205P) -ricorrente- contro MORO STEFANIA, elettivamente domiciliata in FONTE VIA GAIDOLA 28 INT. 13-14, presso lo studio dell’avvocato DOLCETTA ANDREA (DLCNDR74T17A471Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VENETO BANCA S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimato- 15013/2023 R.G. avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 427/2023 depositata il 23/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. MORO STEFANIA ha convenuto in data 3 settembre 2015 Veneto Banca S.p.A. (VB), all’epoca in bonis, davanti al Tribunale di Treviso per sentir accertare – per quanto qui rileva – la nullità parzialedel contratto di conto corrente n. 505122 , chiuso alla data del 7 agosto 2015 , quale effetto dell’accertamento del l’illegittim a l’applicazione degli interessi ultralegal i , della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dell’indebita applicazione della C.M.S., delle altre spese e dei giorni valuta , nonché del la natura usuraria dei tassi di interesse applicati.
2. Istruita la causa mediante CTU, il giudizio è stato interrotto per l’apertura della l.c.a. della banca convenuta , giudizio poi riassunto nei confronti di VB in l.c.a. Nel giudizio è stata autorizzata la chiamata in causa, da parte dell’attrice , di Intesa San p aolo S.p.A. (ISP), quale successore a titolo particolare di VB in l.c.a.
3. Il Tribunale di Treviso, nel dichiarare improcedibil e ex art. 83 d. lgs. n. 385/1993 (TUB) l’azione nei confronti di VB in l.c.a., ha accertato la natura di successore a titolo particolare di ISP nel rapporto controverso in quanto - benché rapporto estinto all’atto della cessione dei rapporti alla terza chiamata- lo stesso costituiva res litigiosa a tale datae ha, poi, accolto nel merito parzialmente le domande.
4. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale di ISP e ha accolto l’appello incidentale della correntista in punto spese. Ha ritenuto il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, che ISP, a termini degli artt. 2 e 3 d. lgs. n. 99/2017 , è successore a 15013/2023 R.G. titolo particolare nel diritto controverso, come confermato dal contratto di cessione del 26 giugno 2017, secondo il quale ISP subentra nei contenziosi in essere alla data del 26 giugno 2017. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che tra le passività incluse nel perimetro di cessione dell’ azienda , facenti parte dell’insieme aggregato derivante da rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, rientrano tutte le controversie pendenti a tale data relative a rapporti di conto corrente, compresi i rapporti esauriti alla data della cessione di azienda.
A conferma, la Corte di Appello ha ritenuto rilevante la garanzia di Stato a favore del cessionario ex art. 4 d. lgs. n. 99/2017 per i contenziosi in essere , nonché la disposizione di diritto comune di cui all’art. 2558, primo comma, cod. civ. in tema di subentro del cessionario nei contratti in corso.
5. Pro pone ricorso per cassazione ISP , affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la correntista. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017, convertito con l. n. 121/2017, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la successione della ricorrente nei rapporti a essa ceduti a termini del d.l. n. 99/2017 sulla base della sola pendenza della lite.
Osserva parte ricorrente che, ai fini della legittimazione della ricorrente quale successore di VB in l.c.a. occorre fare riferimento al contratto di cessione d’azienda – come confermato da Corte cost., n. 225/2022 - ai fini della determinazione del perimetro delle passività cedute a ISP, dal quale sono esclusi i rapporti esauriti, benché le relative controversie fossero pendenti all’atto della cessione . Osserva, 15013/2023 R.G. inoltre, parte ricorrente, come l’art. 4, comma 1, lett.
c) d.l. cit. attiene all’importo massimo della garanzia di Stato, individuata per relationem sulla base dei rapporti astrattamente cedibili. Conclude per l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di diritto comune, quale quella prevista dagli artt. 2558 e 2560 cod. civ.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione al medesimo profilo di cui al superiore motivo. Osserva parte ricorrente che, ai fini della cessione dei contenziosi in essere, occorre l’inerenza e la funzionalità all’impresa bancaria della cessionaria del rapporto oggetto di cessione, funzionalità che va esclusa in caso di rapporti esauriti o estinti. Valorizza, sotto questo profilo il ricorrente quanto espresso nel Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018, che ha espressamente escluso i rapporti estinti (all. n. 1.1, casella n. 4), pattuizione che va intesa quale comune volontà delle parti ex art.1362 cod. civ. successiva alla stipulazione del contratto di cessione.
3. In memoria, parte ricorrente si richiama a un recente arresto di questa Corte (Cass., n. 15083/2025), che - in difformità da altro precedente di questa Corte (Cass., n. 17834/2023) – si è espressa in conformità con gli assunti del ricorrente, individuando nel contratto di cessione la fonte dei rapporti giuridici transitati in capo al cessionario.
4. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Questa Corte, con il precedente richiamato dal ricorrente in memoria (Cass., n. 15083/2025), ha ritenuto che «in tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si 15013/2023 R.G. verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto».
5. Il contratto di cessione, cui rinvia l’art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 99/2017 (come prevede espressamente il comma 2 dell’art. 3 d.l. cit., che prevede «efficacia verso i terzi» delle relative disposizioni), «si intreccia con il dato normativo e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione» (Cass., nn. 21819-21821/2025; Cass., n. 15689/2025).
6. Dal contratto di cessione (art. 3.1.2 lett.
b) emerge , difatti, che, ai fini dell’inclusione delle passività nell'Insieme Aggregato ceduto ad Intesa Sanpaolo S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del contratto di cessione,ma è necessario che si tratti di debiti «che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria».
7. La funzionalità del rapporto obbligatorio va , pertanto, intesa in relazione non all’attività bancaria in generale , ma alla impresa bancaria e, in particolare, in relazione «a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di Intesa Sanpaolo spa», con «esclusione 15013/2023 R.G. dalla cessione di qualsiasi di contenzioso avente ad oggetto rapporti estinti»(Cass., n. 15083/2025 ).
8. Questa interpretazione risulta confermata dal Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018,che rafforza , alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A., restandone fuori i rapporti esauriti. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
9. Il ricorso va , pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame in conformità ai principi enunciati. Al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per l