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Ordinanza — n. 22713/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding omitted ruling on restitution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22713/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal by Rivasco Cave S.r.l. but allowed the incidental appeal filed by Intesa Sanpaolo S.p.A. regarding an omitted ruling on restitution. While the appellate court correctly identified a lack of standing for Intesa Sanpaolo, it failed to address the specific claim for restitution of funds paid under the first-instance judgment. Consequently, the cassation court quashed the appellate decision and remanded the case to determine the restitution claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A judgment is void if the court fails to rule on a specific claim presented by a party, even if the ruling on other claims implies a decision on that matter.

Parole chiave

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omitted pronouncement correspondence between claim and ruling incidental appeal lack of standing remand to appellate court istituzioni finanziarie risarcimento del danno ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 99 del 2017
Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «violazione o falsa applicazione del d.l. n. 99 del 2017 e de gli artt.
artt. 2560, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c.
99 del 2017 e de gli artt. 2560, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c. in relazione all’art.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
art. 115, comma 1, c.p.c.
art. 112 c.p.c.
denuncia «nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrente principale,il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 118 disp. att. c.p
1.1.3.Al principio di diritto affermato nelle pronunce della Prima Sezione appena citate si intende qui dare continuità , anche rinviando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle più ampie motivazion i del la decisione assunta contenute in quei provvedimenti.
art. 1362 c.c
2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362,comma 2, c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 2951 del 2016
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Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30926/2020 R.G. proposto da RIVASCO CAVE S . r . l . , elettivamente domiciliat a agli indicati indirizzi PEC de gli avv. Giovanni Zoppetti e Alfonsina Romeo Tripepi, che la rappresentanoe difendono -ricorrente principale - contro INTESA SANPAOLO S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Graziolin. 15, presso lo studio dell’avv. Benedetto Gargani, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Verdi -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro VENETO BANCA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo dell’avv.

Marco Verdi, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenzan. 419/2020 de l la Corte d’Appello di Torino , depositatail 28 . 4 . 20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.6.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Rivasco Cave S.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Verbania, Veneto Banca S.p.A. (all’epoca società cooperativa per azioni), per chiederne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente t rattenute in esecuzione di un contratto di apertura di credito in conto corrente che, a suo giudizio, era inficiato da vari profili di illegittimità.

Il processo subì interruzione, perché Veneto Banca S.p.A. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e fu riassunto dall’attricesia contro la procedura concorsuale, sia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., indicata dall’attrice stessa quale cessionaria del diritto oggetto del contenziosopendente. Il Tribunale di Verbania accolse parzialmente la domanda, condannando Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento della somma di € 70.953,63, in linea capitale, previa dichiarazione del difetto di interesse di Veneto Banca S.p. A . i n L.C.A. ad intervenire nel processo dopo la riassunzione, nonché previo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Intesa Sanpaolo S.p.A.

Entrambe le banche impugnarono la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Torino, la quale, in accoglimento dei gravami, dichiaròla carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. e l’improcedibilità della domanda nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. Contro la sentenza della Corte territoriale Rivasco Cave S.r.l.ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale,affidato a un unico motivo. Veneto Banca S.p.A.in L.C.A. si è difesa con controricorso in replica al ricorso principale.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «violazione o falsa applicazione del d.l. n. 99 del 2017 e de gli artt. 2560, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il motivopone la questione del trasferimento da Veneto Banca S.p.A.in L.C.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. – per effetto del contratto stipulato in data 26.6.2017tra i commissari liquidatori della banca sottopost a a procedura concorsuale e Intesa Sanpaolo S.p.A. , in esecuzione di quanto stabilito dall ’ art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017)– dei contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data della stipula di quel contratto.

Si tratta di un profilo dirimente per la decisione della controversia, in quanto l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata da Rivasco Cave S.r.l. dall’operazione negoziale di cessione posta in essere il 26.6.2017 non può che determinare il difetto di legittimazione passiva [ rectius di titolarità passiv a del rapporto obbligatorio] della cessionaria Intesa Sanpaolo S.p.A., come statuito in questo caso dalla Corte d’Appello di Torino. 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. La questione ruota intorno all’interpretazione non solo del d.l. n. 99 del 2017 , ma anche del successivo contratto di cessione, le cui disposizioni « hanno efficacia verso i terzi », come eccezionalmente previsto proprio dal medesimo decreto legge(art. 3, comma 2).

Sul tema, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di merito: per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute tutti i rapporti contrattuali estinti, anche se oggetto di contenziosigià pendenti al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell’inerenza e funzionalità all’attività bancaria che deveintendersi riferito, non già all ’ attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria; in altre pronunce si è invece ritenutoche il decreto legge e il contratto di cessione a vesser o trasferito a Intesa Sanpaolo S .p. A . anche il contenzioso pregressogià pendente, interpretando il requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria come riferito,non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma alla mera riferibilità del rapporto contrattuale già cessato all’oggetto tipicodell’impresa bancaria. 1.1.2.

Della questione si è occupata di recente anche la Corte di Cassazione e, in particolare, più volte, questa Prima Sezione, che con l’ordinanza n. 15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673,15675, 15682 e 15689 , rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio di diritto : « In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca S.p.A. o Banca Popolare di Vicenza S.p.A., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo S.p.A.nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26.6.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo S.p.A., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd.

“Contenzioso escluso”previsto nel menzionato contratto». Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita nelle suindicate pronunce della Prima Sezione:

i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione, evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti... » e puntualizzando che «l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c)»; a ncora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo S.p.A. ... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima ... del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca”..., in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite ...

Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017... possono, pertanto, essere qualificate come “norme-provvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due banche venete in L.C.A. e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente»; dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandataagli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge ma al contratto, avendo il primo attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito della cessione, entro i limiti fissati normativamente, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»; iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del citato art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti, «i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», e rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso o invecericompreso nella cessione; iv) corollario dell’articolato congegno,che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione delle clausole contrattuali; ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo S.p.A., pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, con conseguente esigenza – al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

– dell ’ adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti;

v) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), del contratto di cessione si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell’«Insieme Aggregato»ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26.6.2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che “ derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”»;ciò in quanto le «Passività Incluse» di cui al punto viidell’art. 3.1.2. (b) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete – costituiscono solo una esemplificazione ( « tra cui») delle passività cedute ad Intesa Sanpaolo S.p.A., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’incipit della disposizione in questione, ovverosia le «passività ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» della cessionaria; vi) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio,ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco; s iffatta soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione «attività bancaria»,e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 T.U.B.), ma la diversa locuzione di «impresa bancaria», che si identifica con l’azienda (con quella parte dell’azienda) che è oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria o meno; l e parti hanno inteso far e riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.; vii) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti dell’operazione di salvataggiodelle Banche Venete: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della “nuova” realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali; viii) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti il contegnodelle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula del «Secondo Accordo Ricognitivo» in data 17 .1. 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362,comma 2, c.c. 1.1.3.Al principio di diritto affermato nelle pronunce della Prima Sezione appena citate si intende qui dare continuità , anche rinviando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle più ampie motivazion i del la decisione assunta contenute in quei provvedimenti.

Fe rma la precisazione che il « Secondo Accordo Ricognitivo», stipulato il17.1.2018, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce esplicitamente l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale accordo, più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. I l secondo motivo prospetta «violazione o falsa applicazione degli artt. 115e 167 c. p. c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Con questo motivo la ricorrente principale si duole che la Corte d’Appello abbia accolto l’eccezione di Intesa Sanpaolo S.p.A., nonostante questa si fosse costituita assum endo le difese già svolte da Veneto Banca S.p.A. e avesse contestato la propria legittimazione passiva, per la prima volta, solo nella comparsaconclusionale. 2.1. Anche questo motivo è infondato. Una volta ammesso che la contestazione della titolarità passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio non costituisce un’eccezione in senso stretto (aspetto sul quale concorda anche la ricorrente principale: v. pag. 23 del ricorso), occorre riconoscere che nulla impediva al Tribunale di Verbania (e quindi, poi, alla Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado) di rilevare, anche d’ufficio, che il credito vantato da Rivasco Cave S.r.l. non rientrava tra i rapporti trasferiti a Intesa Sanpaolo S.p.A. con il contratto di cessione stipulato con i commissari liquidatori di Veneto Banca S.p.A.il 26.6.2017.

Dal punto di vista della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, le conclusioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto finalizzate a ottenere il totale rigetto della domanda dell’attrice (e, come si vedrà in seguito, la sua condanna alla restituzione di quanto versato in ossequio alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado) dan no piena copertura al dispositivo della sentenza impugnata. Quanto al principio di non contestazione(art. 115, comma 1, c.p.c.), la Corte territoriale correttamente ha osservato che esso riguarda i fatti storici e la loro allegazione, non anche la qualificazione giuridica e l’accertamento degli effetti di quei fatti (ovverosia i «fatti-diritto», secondo la denominazione utilizzata da Cass.

S.u. n. 2951 del 2016). Il giudice d’appello ha risolto la controversia sulla base dei medesimi fatti storici che le allegazioni di parte avevano tempestivamente introdotto nel processo fin dal primo grado ; quell o che è risultat o decisiv o è l’inquadramento giuridico di quei fatti, la cui correttezza non è esclusa (né può essere resa inoperante) per il fatto che non se ne fosse inizialmente avveduta la stessa parte interessata ad avvalersene a sostegno delle sue conclusioni.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Intesa Sanpaolo S.p.A. denuncia «nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, c.p.c., per non essersi pronunciata la Corte d’Appello sulla domanda di condanna di Rivasco Cave S.r.l.alla restituzione ad Intesa Sanpaolo S.p.A. delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado». 3.1. Il motivo è fondato. Nella sentenza della Corte d’Appello di Torino sono riportate per esteso le conclusioni rassegnate dall’appellante Intesa Sanpaolo S.p.A., compresa la richiesta di «condannare Rivasco Cave S.r.l.

… alla restituzione all’Esponente della somma corrisposta alla società appellatain forza della sentenza impugnata …» . L’accoglimento dell’appello con riferimento al dichiarato difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A.avrebbe imposto, quindi, una decisione anche su questa domanda, previa verifica del fatto dell’avvenuto pagamento e dell’ammontare dell’importo da restituire. Viceversa, la sentenza impugnata non contiene alcun cenno a siffatta statuizione, sicché si dà il caso di violazione della legge processuale per omessa pronuncia su una delle domande proposte al giudice.

4. In definitiva, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Torino, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrente principale,il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, perché decid a , in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-