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Ordinanza — n. 22679/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and failure to examine procedural exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22679/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by SASRIV against the Rome Court of Appeal inadmissible. The appellant sought to re-evaluate factual findings regarding alcohol storage quality, but the Court found the grounds lacked specific legal criticism under Article 360 of the Civil Procedure Code. Furthermore, the appeal was rejected for failing to properly address a procedural exception of inadmissibility raised by the respondent, violating the principle of specific grounds required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if it merely asserts facts without criticizing the legal reasoning or fails to specifically address procedural exceptions, as it cannot serve as a third instance for re-evaluating facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific legal criticism procedural exception omission Article 360 Civil Procedure Code Article 366 Civil Procedure Code inquinamento degli alimenti sito contaminato dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 366 c.p.c.
345 c.p.c., già di per séfondamentalmente inammissibile per mancata osservanza della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente riprodotto del tutto sommariamente –senza ulteriore localizzazione – l’originario contenuto della domanda dell’odierna controricorrente.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 97 della Costituzione
del 14.6.2002, dell’art. 97 della Costituzione, degli artt.
art. 88 c.p
1175 e 1375 c.c., dell’art. 88 c.p.c., degli artt.
art. 345 c.p
Tale ragionamento, del resto, vale a palesare l’inammissibilità an- che dell’ulteriore deduzione riferita alla violazione dell’art. 345 c.p.c., già di per séfondamentalmente inammissibile per mancata osservanza della regola di specificità di cui all’art.
art. 366 c.p
345 c.p.c., già di per séfondamentalmente inammissibile per mancata osservanza della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente riprodotto del tutto sommariamente –senza ulteriore localizzazione – l’originario contenuto della domanda dell’odierna controricorrente.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016
22 di 24 come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de- terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 25154 del 11/10/2018
Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018
25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013
1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10008/2019R.G. proposto SASRIV SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresen- tante pro tempore edelettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZ- ZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO che larappresenta e difende –ricorrente – contro A.G.E.A. —AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis Oggetto: Contratto di as- suntoria –Alcool da distil- lazione -AGEA - Inadem- pimento R.G.N. 10008/2019 Ud. 23/04/2025CC Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 24 in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 7022/2018 depositata il 07/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/ 2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n, 7022/2018, pubblicata in data 7 novembre 2018, la Corte d’appello di Roma, decidendo sugli appelli riuniti propo- sti, rispettivamente, da S.A.S.R.I.V. S.P.A. —SOC. ANONIMA SFRUT- TAMENTO RAZIONALE INTEGRALE VINACCE - IN LIQUIDAZIONE (di seguito, per brevità, SASRIV) e da A.G.E.A. — AGENZIA PER LE ERO- GAZIONI IN AGRICOLTURA (di seguito, per brevità, AGEA) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2381/2012, pubblicata in data 13 febbraio 2012, ha respinto l’appello proposto da SASRIV mentre ha accolto parzialmente il gravame di AGEA, condannando SASRIV al pa- gamento in favore di AGEA della somma complessiva di € 522.293,08, oltre interessi legali dal 3 marzo 1997, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

2. Il Tribunale di Roma, a propria volta, si era pronunciato su due giudizi riuniti. Il primo giudizio era stato promosso da AGEA, la quale, dopo aver premesso che A.I.M.A. (cui la stessa AGEA era subentrata) aveva con- cluso con SASRIV un contratto di assuntoria -col quale a quest’ultima SASRIV erano stati affidati il deposito e la custodia di alcool prove- niente da distillazione del vino, di gestione sia comunitaria che nazio- Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 24 nale, in precedenza acquistato dalla medesima SASRIV - aveva alle- gato che, a seguito di controlli presso i depositi della SASRIV di Mater- domini (SA), era emerso che l’alcool ivi depositato era costituito per percentuali dal 50% in su da alcool da zucchero di bietola o da canna e mais e che analoghi controlli presso il sito di Castel San Giorgio, lo- calità Codola Vecchia (SA),erano risultati non attuabili per carenza dei requisiti di sicurezza atti a garantire l'incolumità del personale preposto al campionamento.

Richiamate le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto d'assun- toria e dedotto che l'alcool immagazzinato da SASRIV era da conside- rare inquinato perché non possedeva più le qualità necessarie per es- sere qualificato alcool da uva, tanto da essere destinato all’eliminazione dalle scorte di intervento nazionale, AGEA aveva chiesto la condanna della convenuta SASRIV alla corresponsione della somma di € 619.196,76, oltre IVA ed interessi, a titolo di controvalore dell'alcool non conforme alla normativa nazionale e comunitaria. Il secondo giudizio era stato invece promosso da SASRIV, la quale aveva convenuto AGEA, chiedendone –riferisce la decisione impugnata -la condanna: al ritiro dell'alcool ancora giacente presso i propri depo- siti; al pagamento dei compensi di magazzinaggio per l'alcool detenuto quale assuntore a partire dagli anni 1993-94; al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa subiti per il mancato ritiro del prodotto, per l'illegittima disposizione di sottoporre, nel dicembre 2004, a campiona- mento del predetto alcool per indagini isotopiche e per avere illegitti- mamente richiesto l'adozione di provvedimenti per il magazzino di Ca- stel San Giorgio non dotato del certificato di prevenzione incendi, in tal modo determinandoo un procedimento penale e il sequestro delle aziende SASRIV con conseguente pregiudizio della stessa.

Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 24 Costituitesi in entrambi i giudizi – rispettivamente – SASRIV ed AGEA, il Tribunale di Roma aveva respinto entrambe le domande.

3. La Corte d’appello di Roma, previa riunione degli appelli separa- tamente proposti da SASRIV e da AGEA, ha disatteso il gravame della prima, osservando, in sintesi che: − il mancato ritiro dell’alcool depositato presso la SASRIV da parte di AGEA doveva ritenersi giustificato dallo stato di contamina- zione del prodotto presso il deposito di Materdomini e dalla ina- gibilità del deposito di Castel San Giorgio, in tal modo risultando infondata la domanda risarcitoria di SASRIV per il mancato ritiro del prodottomedesimo; − l’assoluzione in sede penale del legale rappresentante di SASRIV dall’imputazione di aver operato la sostituzione dell’alcool non valeva ad escludere la responsabilità della medesima SASRIV per la vendita ad AGEA di alcool comunque contaminato;

− i controlli effettuati da AGEA erano da ritenersi del tutto legit- timi, in quanto previsti sia dal contratto di assuntoria sia dal Reg. CE 2149/2006; − infondata era la pretesa di SASRIV di conseguire il compenso per il magazzinaggio, dal momento che l’alcool era risultato in- disponibile a seguito sia del sequestro disposto nel corso di un’indagine penale sia diun pignoramento immobiliare sia della inagibilità dei locali di Castel San Giorgio sia del grave inadem- pimento che era imputabile alla stessa SASRIV, risultando in tal modo giustificato il mancato ritiro del materiale da parte di AGEA;

− conseguentemente, doveva ritenersi infondata anche la do- manda subordinata formulata da SASRIV di riconoscimento dell’ingiustificato arricchimento, non potendosi ravvisare nella Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 24 specie alcun arricchimento di AGEA, alla luce della contamina- zione dell’alcool. La Corte d’appello ha invece accolto l’appello di AGEA rilevando – per quanto ancora rileva nella presente sede –che: − aveva errato il giudice di prime cure ad escludere la responsa- bilità di SASRIV per la contaminazione dell’alcool per non es- servi prova del fatto che l’alcool medesimo fosse esclusivamente prodotto con uva, in quanto la stessa SASRIV aveva ammesso che l'alcool immagazzinato e sottoposto ad analisi era lo stesso precedentemente venduto all'ammasso da SASRIV - e, quindi, non da terzi – ad AIMA e conferito a quest'ultima alla stessa SASRIV, con la conseguenza che o SASRIV aveva venduto ad AIMA alcool di puro vino successivamente adulterato, oppure acquisito ab origine alcool contaminato, essendo in ogni caso onere di SASRIV quello di provare di aver correttamente adem- piuto ai propri obblighi e non risultando né provate né comun- que rilevanti ex artt. 1476 e 1490 c.c. le giustificazioni addotte da SASRIV;

− risultava provato il danno di AGEA per avere perso il ricavo pari alla differenza tra il prezzo dell'alcool di origine uvica pagato a SASRIV ed il prezzo della vendita di alcool non conforme. − parimenti fondata era la pretesa di AGEA al rimborso dei com- pensi di immagazzinaggio e delle spese di entrata del prodotto.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre SASRIV. Resiste con controricorso AGEA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 24

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato ad undici motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’ap- pello omesso di esaminare le specifiche censure mosse con il primo motivo di appello in ordine alla inesatta ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure circa le ragioni del sequestro penale a danno della ricorrente, giungendo ad una motivazione illogica e contradditto- ria. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di esaminare le specifiche censure mosse con il se- condo motivo di appello in ordine alla inesatta individuazione delle do- mande risarcitorie proposte dalla ricorrente, avendo quest’ultima ri- chiesto non il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei mancati tempestivi pagamenti dei compensi di magazzinaggio bensì “di tutti i danni patrimoniali e nonpatrimoniali sofferti:

a) in conseguenza dell'o- messo, tempestivo ritiro dell'alcole di titolarità AGEA a seguito della scadenza al 30.6.2001 del contratto di assuntoria del 3.3.1997 e, co- munque, a seguito della scadenza della data del 31.12.2002 prevista dalla delibera del C.d.A. AGEA n. 48 del 23.7.2002;

b) in conseguenza delle illecite iniziative promosse dalla stessa AGEA a scopo ritorsivo per accertare a posteriori, mediante risonanza magnetica nucleare, la na- tura dell'alcole detenuto”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di esaminare le specifiche censure mosse con il terzo motivo di appello in ordine alla inesatta ricostruzione dei fatti da parte Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 24 del giudice di prime cure circa l’ambito delle analisi prese in considera- zione nell’ambito del procedimento penale nei confronti del legale rap- presentante della SASRIV.

Si argomenta che “la sentenza impugnata ha inammissibilmente modificato il contenuto della censura della SASRIV, sostituendo l'avve- nuta valutazione da parte della sentenza penale n. 1010/2011 di tutti i rapporti di prova del 2005 e del 2006 inerenti l'alcole AGEA detenuto dalla SASRIV con la non dedotta vendita all'AlMA nel 1993 da parte della SASRIV di presunto alcole contaminato”. Si deduce che la decisione del giudice penale avrebbe escluso la responsabilità di SASRIV per la vendita di alcool contaminato. Si contesta che AGEA avesse posto a base delle sue originarie do- mande la vendita da parte della SASRIV di alcool contaminato e si ar- gomenta, conseguentemente, che in sede di appello AGEA aveva mu- tato completamente la causa petendi, “in quanto ha basato la nuova domanda sulla presunta contaminazione dell'alcool da parte della SA- SRIV quale distillatrice e venditrice dell'alcole all'AGEA”. 1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulla domanda risarcitoria di SASRIV riferita alla re- sponsabilità di AGEA per non aver provveduto al ritiro dell’alcool alla scadenza del contratto di assuntoria, avvenuta in data 30 giugno 2001, deducendosi che “ove l' AGEA avesse, come dovuto, tempestivamente ritirato il prodotto alla scadenza del contratto di assuntoria ovvero alla data del 31.12.2002, non sarebbero state effettuate nel 2004 le analisi isotopiche dello stesso; non sarebbe stata contestata la presunta con- taminazione del prodotto; non sarebbe stato disposto il sequestro delle aziende della SASRIV ed il Suo legale rappresentante non sarebbe stato Sez.

S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 24 sottoposto ad un procedimento penale che è durato dal 2006 al 2011 e cioè per ben cinque anni”. Si contesta, ulteriormente, che AGEA fosse autorizzata, sulla base del contratto di assuntoria, a disporre controlli analitici del prodotto mediante risonanza magnetica, contemplando il contratto di assuntoria unicamente controlli relativi alla quantità edalle modalità di conserva- zione. Si contesta, infine, che tali controlli potessero essere effettuati sulla base del Reg. CE 2149/2006, in quanto non vigente all’epoca dei fatti, o del Reg.

CE 3597/1990, essendo stato nella specie l’alcool successi- vamente ritirato da AGEA e venduto come alcool “di origine uvica”. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al terzo motivo di appello, con il quale era stata impugnata la sentenza di prime cure per aver affermato che AGEA,in base al contratto di assuntoria, aveva il potere di disporre controlli sulla consistenza qualitativa dell'alcool, laddove –argomenta il ricorso – “le analisi isotopiche disposte dall'A- GEA erano a scopo ritorsivo, onde paralizzare arbitrariamente le inizia- tive giudiziarie assunte dalla SASRIV, come risulta dalla nota AGEA del 25.11.2004”, concludendosi che “l'AGEA non poteva, a posteriori, far svolgere analisi sull'alcole diverse rispetto a quelle effettuate al mo- mento (campagna 1992/93) del conferimento del vino e dei sottopro- dotti per le distillazioni e dell'acquisto dell'alcole derivatone da parte dell'AIMA”.

Si censura, quindi, la decisione della Corte capitolina “in quanto il terzo motivo dell'appello conteneva ragioni di censura autonome, ulte- riori e diverse rispetto al secondo motivo dell'appello e, quindi, la sen- tenza impugnata non poteva equipararli, rigettando il terzo motivo con Sez. S1- R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 24 il riferimento alle considerazioni addotte per il rigetto del secondo mo- tivo”. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.

Si censura la decisione impugnata in relazione al mancato accogli- mento del quarto motivo di appello, per non aver riconosciuto i com- pensi di magazzinaggio richiesti dalla SASRIV per il periodo dal 1° gen- naio 2004 sino al ritiro del prodotto da parte dell'AGEA, osservandosi sia che il sequestro degli stabilimenti SASRIV era stato disposto nel 2006 e non valeva ad escludere il compenso per il magazzinaggio re- lativo agli anni 2004, 2005 e ai primi quattro mesi del 2006, sia che i provvedimenti di sequestro avevano nominato custode un dipendente della stessa SASRIV, “a carico della quale sono rimasti tutti gli oneri inerenti il magazzinaggio dell'alcole”.

Si deduce che AGEA avrebbe inammissibilmente mutato la do- manda, fondandola sul fatto che la SASRIV avrebbe venduto all'AIMA alcool contaminato “in quanto la domanda dell'AGEA riguardava la po- sizione di assuntore della SASRIV ed il relativo contratto di assuntoria, la nuova domanda AGEA riguarda invece la posizione della SASRIV quale distillatrice nella campagna 1992/1993 e quale venditrice dell'al- col all'AIMA”e che quindi la domanda modificata avrebbe dovuto es- sere dichiarata inammissibile. Si argomenta che in ogni caso la Corte territoriale era tenuta a mo- tivare le ragioni per le quali era pervenuta a diverse conclusioni rispetto al giudizio penale. 1.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. La censura investe l’accoglimento del primo e secondo motivo dello appello incidentale di AGEA, in quanto la Corte d’appello avrebbe Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 24 omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ri- corrente, per essere i due motivi basati su una modifica delle originarie allegazioni. 1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., “violazione dei Regolamenti CEE 822/87, n. 3597/1990, n. 2148/1996, n. 1623/2006, n. 2149/2006 e degli atti applicativi comu- nitari e nazionali, del D.Lgs. n. 165/1999, dello Statuto AGEA appro- vato con D.M. del 14.6.2002.

Falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1476 n. 3 e 1490 n. 1 c.c.”. Si censura la decisione impugnata per avere applicato alla vicenda i principi civilistici generali in tema di vendita, i quali, invece, non sa- rebbero applicabili, trattandosi di esecuzione delle previsioni del Rego- lamento CE n. 822/87, e quindi di “un particolare procedimento pub- blicistico al quale sono inapplicabili ed inconferenti norme privatistiche sulla vendita di cui agli artt. 1476 n. 3 e 1490 n. 1 c.c., richiamati dalla sentenza impugnata”. Si deduce, quindi, che la ricorrente si sarebbe pienamente confor- mata alle previsioni specifiche che regolavano il rapporto, eseguendo gli adempimenti di cui al Reg.

CE n. 822/87, effettuando le regolari analisi chimiche, conseguendo gli attestati UTIF. 1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione dei Regolamenti CEE 822/87, n. 3597/1990, n. 2148/1996, n. 1623/2006, n. 2149/2006, dello Statuto AGEA ap- provato con D.M. del 14.6.2002, dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 88 c.p.c., degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c.”. Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto provato il danno di AGEA, pari alla differenza tra il prezzo dell'alcool di origine uvica pagato a SASRIV ed il prezzo della vendita di alcol non conforme.

Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 11 di 24 Deduce la ricorrente che: − sarebbe stato riconosciuto un danno astratto e non un danno concreto, nella specie non sussistente, avendo AGEA rivenduto l’alcool “venduto allo stesso prezzo al quale sarebbe stato ven- duto se fosse risultato integralmente come alcool da materie vinose”; − essendo AGEA ente pubblico “tenuto quindi al rispetto dei do- veri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., del precetto di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità prescritto dall'art. 88 c.p.c.”, la stessa avrebbe avuto “il dovere di ammettere e riconoscere che l'alcole non conforme detenuto dalla SASRIV è stato ven- duto, come già visto, allo stesso prezzo di tutto il residuo quan- titativodi alcole conforme messo in vendita con i citati bandi e detenuto dagli altri assuntori”e di non “continuare a richiedere il controvalore di un prodotto che, nel frattempo, è stato riti- rato ed è stato pienamente utilizzato dal proprietario senza danno alcuno”, − che l’alcool acquistato da AGEA e detenuto in ammasso deve necessariamente essere rivenduto a prezzi inferiori e per un uso diverso da quello alimentare, risultando quindi fisiologica una differenza in difetto tra prezzo di acquisto e prezzo di ven- dita. 1.10.

Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. La censura investe l’accoglimento del quinto motivo dell’appello in- cidentale di AGEA, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di esa- minare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente, per es- Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 12 di 24 sere il motivo basato su una modifica delle originarie allegazioni, in quanto il motivo di appello si riferiva alla posizione di distillatrice e di venditrice dell'alcool della SASRIV, mentre in primo grado la relativa domanda si riferiva alla sua posizione di assuntrice. 1.11.

Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., “violazione del Regolamento CE n. 822/87 e degli atti applicativi comunitari e nazionali. Falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1476 n. 3 e 1490 n. 1 c.c.”.

2. Il ricorso è, nel complesso dei motivi articolati, inammissibile. 2.1. In linea generale – e per evitare inutili ripetizioni in sede di vaglio di ciascun motivo - si deve rilevare che il ricorso presenta due diffusi profili di inammissibilità che vengono a contaminare gran parte dei motivi di cui si compone, salvo –naturalmente – quanto si verrà a rilevare in relazione a ciascuno di essi. Un primo profilo, invero, emerge dalla constatazione che il gra- vame, pur invocando reiteratamente errores in iudicando ed errores in procedendo, in realtà mira –in modo piuttosto evidente - a conseguire una nuova valutazione dei fatti, omettendo, nella maggior parte dei casi, di dedurre un effettivo inadeguato governo delle norme di diritto –sostanziale o procedurale – e venendo invece a riproporre una mol- teplicità di profili in fatto, non deducibili nella presente sede di legitti- mità, ed in realtà già sottoposti a valutazione nell’opportuna sede di merito.

Si deve, a questo punto, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di moti- vazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U -Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 13 di 24 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cogni- zione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). Un secondo profilo è costituito dalla reiterata deduzione del vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., il quale costituisce la base di ben otto degli undici motivi, restando esclusi i soli motivi ottavo, nono ed unde- cimo. È inevitabile rammentare, in linea generale, che, affinchévenga ad integrarsi il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. occorre che sia stato comple- tamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014). Tale ipotesi si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente ap- prezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero pronunci solo nei confronti di alcune parti, e non nel caso in cui il giudice d'appello fondi la deci- sione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015), né nell’ipotesi di man- cato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti, la quale integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016). Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 14 di 24 Si deve poi aggiungere che , per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedi- mento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il ri- getto o la non esaminabilità,pur in assenza di una specifica argomen- tazione (Cass.

Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Occorre, infatti, considerare che è configurabile anche la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressa- mente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da por- tare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua de- cisività (Cass.

Sez. 3 -Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014). 2.2. Passando, ora, all’esame dei singoli motivi di ricorso, va rile- vata –proprio sulla scorta dei principi appena richiamati - l’inammissi- bilità delprimo motivo. Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 15 di 24 In primo luogo, infatti, la doglianza relativa al mancato accogli- mento della richiesta di apportare “modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”non risulta in alcun modo ricon- ducibile all’ipotesi di cui all’art. 112 c.p.c., non potendosi qualificare come rituale motivo di gravame una simile sollecitazione la quale, sem- mai, avrebbe dovuto essere tradotta in un motivodi impugnazione ri- ferito alla errata ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure e quindi alla revisione della decisione nel merito.

Soprattutto, però, il motivo omette radicalmente di confrontarsi con il dato essenziale,costituito dal fatto che la Corte d’appello capitolina risulta essersi pronunciata,anche diffusamente, sulla censura relativa alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure –valutan- dola, correttamente, come potenziale ragione di revisione del merito della decisione –ma ha concluso tuttavia nel senso dell’assenza di de- cisività – e quindi del l’inammissibilità – della “ricostruzione operata dalla societàappellante” (pag. 7, primo paragrafo, della motivazione).

È, del resto, significativo che il motivo di ricorso – che, si ricorda, prenderebbe le proprie mosse da un’omessa statuizione – assuma , a partire da un certo momento (pag. 16), i caratteri di una vera e propria censura in fatto con la quale –deducendosi un’assolutamente insussi- stente illogicità e contraddittorietà della motivazione –si viene inam- missibilmente a sollecitare a questa Corte un novello sindacato del me- rito della decisione. 2.3. Per considerazioni in parte similari va ritenuto privo di pregio anche il secondo motivo, nella parte in cui lo stesso viene a riproporre inammissibilmente profili fattuali riferibili al merito della decisione.

Richiamando, poi, le considerazioni svolte in via generale, si os- serva che il motivo, nel dedurre un’omessa statuizione, non coglie ap- pieno la complessiva ratio decidendi alla base della decisione impu- Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 16 di 24 gnata la quale, nel momento in cui ha ritenuto complessivamente in- fondate le deduzioni della ricorrente, non poteva che giungere al rigetto complessivo di tutte le pretese risarcitorie dalla ricorrente medesima formulate, senza necessità di scendere nel dettagliato esame di ognuna di esse. 2.4.

Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità della dedotta viola- zione dell’art. 112 c.p.c. discende dalle medesime considerazioni svolte sia in via generale sia in relazione al primo motivo di ricorso, dolendosi anche in questa sede la ricorrente del mancato accoglimento,da parte del giudice di appello, di una richiesta di modifica dellaricostruzione in fatto operata dal primo giudice. Anche in questo caso, del resto, il motivo non si confronta adegua- tamente con la ratio della decisione, la quale ha proceduto ad un vaglio autonomo rispetto alla sentenza assunta in sede penale, ritenendo, con un ragionamento motivato ed immune da contraddittorietà, che la re- sponsabilità della ricorrente per la contaminazione dell’alcool veniva ad essere direttamente deducibile dalla circostanza che l’alcool in que- stione era stato acquistato dalla medesima ricorrente e venduto alla controricorrente in regime di ammasso.

Tale ragionamento, del resto, vale a palesare l’inammissibilità an- che dell’ulteriore deduzione riferita alla violazione dell’art. 345 c.p.c., già di per séfondamentalmente inammissibile per mancata osservanza della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente riprodotto del tutto sommariamente –senza ulteriore localizzazione – l’originario contenuto della domanda dell’odierna controricorrente. Al di là di tale profilo, tuttavia, il motivo, ancora una volta, non coglie la ratio della decisione, la quale non ha modificato il contenuto del motivo di appello della stessa ricorrente, ma lo ha semplicemente disatteso sulla base del già richiamato argomento logico, il quale, Sez.

S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 17 di 24 quindi, non costituisce –come mira a dedurre il ricorso a lle pag g . 23 e 24– un’autonoma causa petendi , ma una mera argomentazione a sup- porto dell’allegato inadempimento della ricorrente, fermorestando, in relazione a tale ultimo profilo, quanto si verrà più specificamente ad osservarein sede di esame di uno dei motivi successivi ( e cioè , antici- pando sommariamente,che, dedotto dalla controricorrente l’inadem- pimento delle obbligazioni gravanti sulla ricorrente, era quest’ultima a dover provare il proprio regolare adempimento). 2.5.

L’inammissibilità del quarto motivo in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. discende dalle considerazioni già svolte in precedenza in via generale, essendo nel caso di specie evidente il rigetto -diretto ed esplicito – del motivo di gravame, del resto ampia- mente motivato dalla Corte di merito. L’inammissibilità del motivo discende dal fatto che lo stesso –come ben evidenziato dalle ampie, ed inammissibili, deduzioni versate in fatto che ne costituiscono componente predominante – non deduce un’effettiva violazione dell’art. 112 c.p.c. ma si sostanzia in un inam- missibile sindacato del merito della decisione, senza neppure concre- tamente confrontarsi con la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto legittimo il mancato ritiro dell’alcool alla luce degli inadempimenti della stessa ricorrente. 2.6.

Da identiche considerazioni deve scaturire la declaratoria di inammissibilità del quinto motivo, ancora una volta indirizzato ad una censura di merito e non ad una effettiva deduzione della violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.7. Quanto al sesto motivo, il carattere iterativo delle censure della ricorrente rende ineludibile la reiterazione delle medesime considera- zioni anche da parte di questa Corte: anche questo motivo non deduce un’effettiva violazione dell’art. 112 c.p.c. dal momento che la Corte Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 18 di 24 d’appello ha espressamente statuito sul motivo di gravame ad essa proposto, e dovendosi evidenziare la profonda diversità che esiste tra il vizio processuale di omessa statuizione su una domanda o un motivo d’appello e la distinta ipotesi – che di per sé non costituisce vizio – di omesso recepimento delle tesi poste a fondamento di una domanda o di un motivo di gravame.

Anche in relazione al motivo in esame, poi, viene ad essere dedotta una violazione dell’art. 345 c.p.c. che, tuttavia, anche in questo caso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, dovendosi qui reiterare la considerazioni già svolte in sede di esame del similare terzo motivo, e cioè che la Corte d’appello non è venuta a basare la propria decisione su una causa petendi precedentemente non dedotta, ma ha disatteso il gravame ritenendo insussistente il diritto della ricorrente ai compensi per il magazzinaggio in virtù del preponderante inadempi- mento della ricorrente medesima e del danno arrecato alla controricor- rente da tale inadempimento. 2.8.

Il settimo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile per difettodi specificità ex art. 366 c.p.c., avendo omesso la ricorrente di procedere ad un’adeguata riproduzione delle originarie domande for- mulate dall’odierna controricorrente in prime cure, risultando in tal modo radicalmente preclusa la possibilità di verificare l’effettiva novità dei profili dedotti dalla medesima controricorrente in sede di appello. Tale radicale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giu- dizio di merito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del mo- tivo di ricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio del potere- dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denun- ciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass.

Sez. U -Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 19 di 24 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012)e ciò pur nella modulazione che questa Corte ha ritenuto di specificare in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), e cioè secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascri- zione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giu- dice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.

Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). 2.9. In relazione all’ottavo motivo, si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'es- sere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argo- mentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimo- strare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale diverificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass.

Sez. 1 -Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/ 2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la viola- Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 20 di 24 zione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Tornando al caso in esame, si deve rilevare che il motivo di ricorso si traduce nel richiamo ad una cospicua serie di previsioni, anche eu- rounitarie, senza che, tuttavia, la violazione di tali previsioni venga poi concretamente argomentata e senza che, quindi, si proceda alla neces- saria illustrazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe incorsa in un inadeguato governo delle norme di diritto, limitandosi la ricorrente ad affermare apoditticamente la radicale sottrazione del rap- porto di assuntoria alla disciplina del codice civile.

Tale tesi – per quanto, sempre secondo la ricorrente (pag. 53 - 54 del ricorso), sia stata fatta propria anche dalla controricorrente nelle proprie precedenti difese (ma non nel controricorso) –non offre alcun concreto elemento per escludere che il rapporto di assuntoria, nei pro- fili non direttamente disciplinati dalla disciplina eurounitaria, non possa essere disciplinato anche dalle previsioni codicistiche non incompatibili con la fonte normativa europeaed in particolare non offre alcun con- creto argomento per escludere l’applicabilità di uno dei principi generali enunciati da questa Corte in tema di obbligazioni, e cioè il principio generale per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i- Sez.

S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 21 di 24 nadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra- vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costi- tuito dall'avvenuto adempimento(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 e, tra le molte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20073 del 08/10/ 2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011). Si deve anzi osservare che la ricorrente, ben lungi dal motivata- mente contestare l’applicabilità del principio in questione – di cui la decisione impugnata ha invece fatto corretto governo –finisce poi per diffondersi in inammissibili considerazioni versate in fatto,del tutto in- compatibili con una corretta deduzione dell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., risultando quindi il motivo inammissibile. 2.10.

Inammissibile è anche il nono motivo, il quale mirerebbe a dedurre ancora una volta un inadeguato governo di norme di diritto, ma finisce per tradursi in un sindacato del merito della decisione - la quale, invece, ha motivatamente accertato nel concreto un danno in capo all’odierna controricorrente –e peraltro richiama una serie di pro- fili in fatto in relazione ai quali, a tacer d’ogni altra considerazione, si deve rilevare ancora una volta il mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c. Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 22 di 24 come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de- terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sen- tenza n. 7931 del 29/03/2013). 2.11.

L’inammissibilità del decimo motivo discende da due conside- razioni. La prima è che - vertendo la doglianza della ricorrente non su un’omessa statuizione su un motivo di appello ma sull’omessa statui- zione su un’eccezione di inammissibilità di uno dei motivi di appello incidentale della controricorrente –deve trovare applicazione il conso- lidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancatoesame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass.

Sez. 3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013). La seconda è la constatazione del difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.del mezzo, avendo ancora una volta omesso la ricorrente di pro- cedere ad un’adeguata riproduzione delle originarie domande formu- late dall’odierna controricorrente in prime cure, risultando in tal modo definitivamentepreclusa la possibilità di verificare l’effettiva novità dei profili dedotti dalla medesima controricorrente in sede di appello. 2.12.

Radicalmente inammissibile, infine, è anche l’undicesimo mezzo, del tutto privo dei minimi caratteri essenziali di una regolare censura ex art. 360, n. 3), c.p.c. –richiamati poc’anzi – e consistente in una mera serie di asserzioni in fatto non accompagnate da alcuna concreta critica al ragionamento giuridico seguito dalla decisione impu- gnata. Sez. S1 - R.G. 10008/2019 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 23 di 24 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella con- troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta- mente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass.