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Ordinanza Interlocutoria — n. 22666/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new docket pending Supreme Court Unites decision on tax suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22666/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory request to suspend proceedings due to a tax payment plan, citing a pending reference to the Supreme Court Unites. The plaintiff sought suspension after agreeing to a rateable payment plan for a tax assessment, while the defendant argued the matter required judicial clarification. The court determined that the specific legal question regarding tax suspension under the 2022 law must be resolved by the Unites before the lower court can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 374, second comma, last part, cod. proc. civ.; The court must remand a case to a new docket when a reference to the Supreme Court Unites is required to resolve a question of law that is essential to the outcome of the proceedings.

Parole chiave

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Supreme Court Unites tax suspension remand to new docket rateable payment plan procedural reference principio di pubblicità pubblicità dell'appalto protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 374, second comma, last part, cod. proc. civ.
“( ), il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod.
Art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197
1 –2)) è stato oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231 –252, della legge n.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5.3.2025 della sezione tributaria della Corte di Cassazione
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Testo completo

Abete -Consigliere rel. R.G.N.: 82/2022 dott. Rosario Caiazzo - Consigliere Cron.: dott. Luigi D’Orazio - Consigliere Rep.: dott. Eleonora Reggiani -Consigliere C.C.: 17/6/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 82 -2022 R.G. proposto da: PRISMA COLOR s.a.s. di Rago R. C. –p.i.v.a. 03651340659 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, presso lo studio dell’avvocato Marcello Fortunato,che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE di EBOLI– c.f. 003 1 8580651 – in persona del sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Ernesta Iorio, dell’ A vvocatura comunale, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di p.e.c. della medesima Avvocatura. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 698/2021 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 17giugno 202 5 del consigliere dott. Luigi Abete, --lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale dottorAndrea Postiglione, che ha chiesto rigettarsi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiararsi inammissibili irestanti m otiv i di ricorso ; --dato atto che la ricorrente ha,con la memoria, rappresentato che l’avviso di accertamento n. 49813 del 2.12.2009 (con cui il Settore Tributi, Servizio C.O.S.A.P. del Comune di Eboli -sulla scorta della delibera del Giunta comunale n. 119/2008, recante modifica delle tariffe di cui al “Regolamento del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche” -le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 11.663,28 a titolo di Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche per i cartelloni pubblicitari installati (cfr. ricorso, pagg. 1 –2)) è stato oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231 –252, della legge n. 197/2022; --dato atto che, su tale scorta, la ricorrente ha – in memoria - chiesto sospendersi il presente giudizio delle more del pagamento delle rate della definizione agevolata; --ritenuto che, in ordine all’istanza formulata in memoria dalla ricorrente, riveste valenza la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5.3. 2025 della sezione tributaria di questa Corte , ordinanzaadottataall’esito della pubblica udienza del 25 gennaio 2025 , ne i ricors i riuniti iscritt i al n. 19326 /20 21 r.g. e al n. 19335/2021 r.g.(in tale ordinanza si legge testualmente:

“( ), il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”); --ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite;

P.Q.M la Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 17 giugno 2025 .