Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22448/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22448/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal renunciation of the lawsuit on March 13, 2025. Although the plaintiff initially filed nine grounds of appeal against the Milan Court of Appeal, they subsequently withdrew the entire proceeding with the defendant's consent. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the incidental counter-claim was absorbed by the withdrawal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily renounces the lawsuit, rendering the judgment final and the incidental counter-claim absorbed.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings incidental counterclaim absorption unified contribution adjustment finality of judgment plaintiff renunciation cassation procedure ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Non occorre provvedere sulle spese.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 qua- ter, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 12596del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da Cominelli s.s. Società agricola, CF 02943960167, con sede in Parre (Bg), via Campella n° 24, in persona del legale rappresentan- te sig. Cominelli Roberto, società rappresentata e difesa come da procura speciale unita al ricorso dall’avv. Enzo Barià, con studio in Milano, Piazza Cinque Giornate, n° 5, (C.F. BRL NLN 63D03 F205; fax: 02/54.10.70.11; p.e.c.: enzo.barila@milano.pecavvocati.it presso il quale elegge domicilio. Ricorrente contro Regione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, con sede in Milano, P.zza Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n. XII/460 del 19/06/2023, assunta ai sensi dell’art. 28, lett.

g) dello Statuto, dagli Avv.ti Sabrina Gallonetto (C.F. GLL SRN 69A49 A952U pec: sabrina.gallonetto@milano.pecavvocati.it), Maria Emilia Moretti (C.F. MRT MML 64A67 F205A – pec: mariaemilia.moretti@ milano.pecavvocati.it) ed Annalisa Santagostino (C.F. SNT NLS 68A44 F205E pec annalisa.santagostino@milano.pecavvocati.it) dell’Avvocatura regionale (fax 02.6765.5600) con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Emanuela Quici in Roma Via Bertoloni n. 35 (emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org; fax 06.8845288). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 3834 deposi- tata il 2 dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione for- mulando nove motivi. La controricorrente ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Con atto del 13 marzo 2025, al quale la controricorrente ha aderi- to, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Non occorre provvedere sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 qua- ter, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara assorbito il ricor- so incidentale condizionato. Così deci