Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking trial court's evidence evaluation on land ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The appellants challenged the lower court's refusal to award compensation for land occupation, arguing insufficient proof of their property rights. The court ruled that the appeal improperly criticized the trial judge's discretionary assessment of evidence, a matter reserved for the first instance and not reviewable on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it attacks the evaluation of evidence or facts reserved to the court of first instance, as such assessments are not subject to review in proceedings on admissibility.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19311/2020R.G. proposto PAPALIA GIULIA, PAPALIA MARIA CATERINA, MONTELEONE FAUSTA MARIA FRANCESCA, PAPALIA GIOVANNI, PAPALIA MA- RIA, PAPALIA PINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARTE- SIO, 144 C/O ARCH. COSTA CALABRIA ROBERTO, presso lo studio dell’avvocato LICASTRO ROCCOche li rappresenta e difende –ricorrenti – contro COMUNE DI SCIDO, in persona del Sindaco pro tempore ed elettiva- mente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 18, presso lo studio dell’avvocato BARONE ADESI EUGENIA, rappresentato e difeso dall'av- vocato LABATE ANTONIO MARIO Oggetto:
Pubblica Ammi- nistrazione–Occupazione –Indennità - Determina- zione R.G.N. 19311/2020 Ud. 27/03/2025CC Sez. S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – nonché contro SETTINERI GIUSEPPE, PAPALIA ANTONIO, SETTINERI SALVA- TORE, SETTINERI ELISABETTA, SETTINERI TERESA, SETTINERI ELISABETTA, PAPALIA GIUSEPPINA ANTONIA, SETTINERI AN- TONIO, SETTINERI GIUSEPPINA, SETTINERI ANTONIETTA, OT- TOBRE ANTONIA, GARGANO MARIA ROSA –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 383/2020 depositata il 30/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 383/2020, pubblicata in data 6maggio 2020, la Corte d’appello di Reggio Calabria, nella regolare costituzione degli ap- pellati GIULIA PAPALIA, MARIA CATERINA PAPALIA, FAUSTA MONTE- LEONE, GIOVANNI PAPALIA, MARIA PAPALIA E PINA PAPALIA – tutti nella veste di eredi, diretti o indiretti di GIOVANNI PAPALIA– nonché di TERESA SETTINERI – quale erede di ELISABETTA GERMANO' – e nella contumacia sia degli appellati ANTONIA OTTOBRE, ANTONIO SET- TINERI, GIUSEPPINA SETTINERI, GIUSEPPE SETTINERI, ELISABETTA SETTINERI, MARIA ROSA GARGANO, ELISABETTA SETTINERI, ANTO- NIETTA SETTINERI, E SALVATORE SETTINERI – tutti nella veste di eredi, diretti o indiretti, di ELISABETTA GERMANO'– sia degli appellati EREDI Dl SETTINERI MARIA CARMELA, ha accolto l’appello proposto dal COMUNE DI SCIDO avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 463/12, pubblicata il 29 novembre 2012, e, per quanto rileva nella Sez. S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 3 di 10 presente sede, ha respinto la domanda originariamente proposta da GIOVANNI PAPALIA.
2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Palmi, chiedendo la con- danna del COMUNE DI SCIDO alla corresponsione delle indennità do- vute in conseguenza sia dell'occupazione abusiva di un suolo non se- guita da decreto di esproprio sia dell'ulteriore occupazione d’urgenza di una distinta porzione della medesima particelladi terreno. All’esito del giudizio, nel corso del quale aveva svolto intervento volontario ELISABETTA GERMANO', il Tribunale di Palmi aveva accolto la domanda.
3. La Corte d’appello di Reggio Calabria - dopo aver dichiarato la nullità dell’atto di intervento di ELISABETTA GERMANO',nonch é degli atti ad esso consequenziali, essendo la medesima ELISABETTA GER- MANO' deceduta in epoca anteriore allo stesso atto di intervento, con conseguente estinzione del mandato conferito al difensore –ha invece accolto l’appello riferito all’accoglimento della domanda originaria- mente proposta da GIOVANNI PAPALIA, ritenendo assente la prova della titolarità in capo a quest’ultimo del terreno occupato dal COMUNE. La Corte, infatti, ha escluso che potessero costituire elementi pro- batori una serie di atti - verbale di immissione in possesso, il verbale di cessione volontaria, l’elenco delle proprietà da occupare, il processo verbale di accertamento dello stato di consistenza degli immobili da espropriare - in quanto gli stessi in gran parte indicavano come pro- prietari altri soggetti, oppure indicavano GIOVANNI PAPALIA senza specificare il titolo di proprietà.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ricorrono GIULIA PAPALIA, MARIA CATERINA PAPALIA, FAU- STA MARIA FRANCESCA MONTELEONE, GIOVANNI PAPALIA, MARIA PAPALIA e PAPALIA PINA. Sez. S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 4 di 10 Resiste con controricorso il COMUNE DI SCIDO. Sono rimasti intimati TERESA SETTINERI, ANTONIA OTTOBRE, AN- TONIO SETTINERI, GIUSEPPINA SETTINERI, GIUSEPPE SETTINERI, ELISABETTA SETTINERI, MARIA ROSA GARGANO, ELISABETTA SETTI- NERI, ANTONIETTA SETTINERI, SALVATORE SETTINERI, GIUSEPPINA ANTONIA PAPALIA e ANTONIO PAPALIA, tutti evocati nella veste sem- pre di eredi diretti o indiretti di ELISABETTA GERMANO'.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.; 100 e 324 c.p.c. I ricorrenti premettono in fatto che nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Palmi, quest’ultimo aveva definito una prima volta il giudizio, da un lato, dichiarando la propria incompetenza a statuire in ordine alla determinazione dell'indennità per l'occupazione legittima, individuandola competenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, e, dall’altro, condannando l’odierno controricorrente a corri- spondere la somma di £ 2.107.958, a titolo di indennità per l'occupa- zione illegittima.
Tale decisione, prosegue il ricorso, non era stata impugnata dal CO- MUNE DI SCIDO, passando, conseguentemente in giudicato, mentre, riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria, li- mitatamente alla domanda concernente l’indennità per l’occupazione legittima, la Corte territoriale aveva, a propria volta, dichiarato il pro- prio difetto di competenza in favore del Tribunale di Palmi, determi- Sez. S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 5 di 10 nando la riassunzione del giudizio innanzi a quest’ultimo e la pronuncia della decisione poi riformata dalla sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria impugnata nella presente sede.
Argomentano, pertanto, i ricorrenti che, non essendo stata impu- gnata la prima sentenza del Tribunale di Palmi, la quale aveva disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal COMUNE DI SCIDO, si era ormai venuto a formare il giudicato sulla legittimazione attiva di GIOVANNI PAPALIA e che, conseguentemente, la decisione della Corte d’appello, nel ritenere non provata la titolarità del terreno in capo all’originario attore, avrebbe violato il giudicato medesimo. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.
Si censura la decisione della Corte d’appello per avere la medesima ritenuto non sussistente la prova della titolarità del terreno in capo all’originario attore, richiamandosi la documentazione prodotta nel corso del giudizio ed argomentandosiche la prova medesima poteva essere fornita con gli ordinari strumenti –e non con i medesimi criteri richiesti per l’azione di rivendicazione –sottolineandosi la presenza di adeguati elementi probatori.
2. Questa Corte deve rilevare preliminarmente l’assenza in atti di parte della documentazione attestante il perfezionamento della notifi- cazione nei confronti di alcuni degli intimati. Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contradditto- rio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte af- fermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare Sez.
S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 6 di 10 superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissa- zione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la conces- sione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei di- ritti processuali delle parti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, presenza significative carenze quanto al rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Poiché i ricorrenti hanno dedotto la violazione di un precedente giu- dicato ‒ scaturito, peraltro, da una dinamica peculiare nello sviluppo del giudizio, per essersi il giudice di prime cure pronunciato due volte su due distinte domande, a causa di una prima decisione intermedia della Corte d’appello declinatoria di competenza –sarebbe stato onere degli stessi procedere ad una completa riproduzione e localizzazione degli atti da cui sarebbe scaturito il dedotto giudicato.
Il rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., quindi, avrebbe imposto ai ricorrenti l’onere di produrre sia la prima sentenza del Tribunale di Palmi che i ricorrenti assumevano essere passata in giudicato – e ciò in virtù del principio per cui la deduzione in sede di legittimità della violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. comporta per la parte l’onere di mettere a disposizione, mediante trascrizione nel corpo del ricorso, la decisione che si assume passata in giudicato (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 ;
Cass. Sez. 3 , Ordi- nanza n. 1041 del 16/01/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020) – sia gli ulteriori atti processuali indispensabili ai fini Sez. S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 7 di 10 dell’inquadramento dell’oggetto dei due giudizi decisi dal Tribunale stesso, in modo da consentire a questa Corte di verificare l’identità delle domande definite dai due giudizi e quindi di verificare l’effettiva sussistenza del giudicato. Tale onere si presentava particolarmente pregnante nella specie, dal momento che la ricostruzione del giudizio operata nel ricorso sem- brava prospettare un’ipotesi di separazione delle cause –quella sull’oc- cupazione d’urgenza e quella sull’occupazione illegittima, a quanto è dato comprendere –e quindi una diversificazione dei giudizi, con evi- denti riflessi in tema di individuazione dello stesso ambito del giudicato.
La ricostruzione operata nel motivo di ricorso si presenta invece sul punto talmente carente, da precludere in radice qualsiasi ragionevole valutazione di fondatezza o meno del mezzo. Tale radicale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giu- dizio di merito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del mo- tivo di ricorso che viene ad essere subordinato l’esercizio del potere- dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denun- ciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (cfr.
Cass. Sez. U,Sen- tenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012), e ciò pur nella modula- zione che questa Corte ha ritenuto di specificare in conformità alle in- dicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), e cioè secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'inte- resse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la Sez.
S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 8 di 10 funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. Sez. L,Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma anche Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
4. Inammissibile è anche il secondo motivo. Il motivo, in realtà, prende le proprie mosse da un inadeguato in- quadramento della problematica, richiamando una previsione – l’art.100 c.p.c. –che non risulta assolutamente pertinente. La decisione impugnata, invero, ha accolto il motivo di gravame col quale l’odierno controricorrente veniva a contestare la titolarità - in capo al dante causa degli odierni ricorrenti - del terreno interessato dalle condotte di occupazione- e quindi del diritto all’indennizzo - rite- nendo che di tale titolarità non fosse stata fornita adeguata prova.
A venire in rilievo, quindi, non era –e non è - un profilo né di legit- timazione ad agire né, tampoco,di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., bensì un profilo di titolarità concreta del lato attivo dell’obbligazione, e cioè profilo che è contestabile in ogni fase del giudizio e che è oggetto di valutazione d’ufficio (cfr. Cass. Sez. U,16/02/2016, n. 2951; Cass., 15/05/2018, n. 11744; Cass., 17 /06/ 2024, n. 16814) . Operato tale chiarimento preliminare, si deve a questo punto os- servare che la Corte territoriale, con giudizio di fatto ad essa riservato e peraltro motivato,ha ritenuto che non vi fosse adeguata prova della titolarità del terreno in capo al dante causa degli odierni ricorrenti, senza tuttavia affermare –come invece sembrano aver compreso que- sti ultimi –che tale prova avrebbe dovuto necessariamente essere for- nita con le stesse modalità della prova della proprietà nell’azione di rivendicazione, non rinvenendosi in tutta la motivazione della Corte d’appello siffatta affermazione.
Sez. S1- R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 9 di 10 La Corte territoriale, per contro, ha valutato tutto gli elementi do- cumentali –anche indiziari – che erano stati addotti a suffragio dell’af- fermata titolarità della proprietà del terreno ma li ha ritenuti insuffi- cienti per carattere- in parte generico in parte anche contraddittorio - che gli stessi presentavano, in tal modo, anzi, implicitamente ricono- scendo che, diversamente , gli stessi avrebbero potuto assumere rile- vanzaprobatoria. Ne consegue, a questo punto, che il motivo di ricorso risulta inam- missibile per almeno dueragioni, costituite , da un lato, dal fatto che lo stesso non si confronta con l’effettiva ratio della decisionee, dall’altro lato, dal fatto che lo stesso si sostanzia nel concreto in una critica alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (cfr.
Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 32505 del 22/11/ 2023; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d el controri- corrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- Sez. S1 - R.G. 19311/2020 – CC 27/03/2025 - Pagina nr. 10 di 10 nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrent i a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei pres