Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Constructions Michielon S.R.L., had not acted on the proposal communicated by the First Civil Section, while the respondent, Intesa Sanpaolo S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28035/2022 R.G. proposto da: COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI n. 5, presso lo studio dell’avvocato FABIANI FRANCO (FBNFNC48R23C933Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURENTI NICOLA (LRNNCL70P21H501I) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO A. PONCHIELI N.6, presso lo studio dell’avvocato APICE DOMENICO (PCADNC71M24B963J) rappresentata e difeso dagli avvocati GENTILE ENRICO (GNTNRC69C13F839U), MARCHIORI MARIA CHIARA (MRCMCH69L56G224E) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.1993/2022 depositata il 21/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 28035/2022 Numero sezionale 573/2025 Numero di raccolta generale 22216/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 28035/2022 Numero sezionale 573/2025 Numero di raccolta generale 22216/2025 Data pubblicazione 01/08/2025