Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence on settlement offer under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing an appretificio, had filed a recourse against a Milan appellate court judgment against Intesa Sanpaolo but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26303/2022 R.G. proposto da: APPRETTIFICIO DI BUSTO GAROLFO DI QUADRELLI GIANLUIGI S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA (LRNNCL70P21H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIANI FRANCO (FBNFNC48R23C933Y) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in LEGNANO, CORSO ITALIA 43, DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ARIA ALFREDO (RAILRD46P21F061D) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI MILANOn.2672/2022 depositata il 29/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26303/2022 Numero sezionale 572/2025 Numero di raccolta generale 22213/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 26303/2022 Numero sezionale 572/2025 Numero di raccolta generale 22213/2025 Data pubblicazione 01/08/2025