Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22210/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows second appeal with identical content after first appeal was declared inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22210/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Poste Italiane's second appeal against Marino Maddalena. The lower court had rejected the appeal because the first notification preceded the formal appearance, but the Court held that the right to appeal is only consumed by a formal declaration of inadmissibility. Consequently, the Court ruled that a second appeal with identical content is permissible when no such prior declaration exists.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 165, 348, 358 c.p.c.: The right to appeal is consumed only after a formal declaration of inadmissibility or non-procedure; therefore, a second appeal with identical content is admissible if no such prior declaration has been issued.

Parole chiave

Generato dall'IA
second appeal admissibility consumption of appeal right identical content appeal non-constituted party CPC procedural rules motivi di revisione reiterate inosservanze della legge riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 165 c.p.c.
Art. 348 c.p.c.
2165, la regola dettata dall'art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art.
Art. 358 c.p.c.
art. 358 c.p
art. 165 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26 maggio 1981, n. 3466
Cass. 3 novembre 1984, n. 5577
Cass. 23 gennaio 1998, n. 643
cit.) ; in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è dunque consentita la proposizione di impugnazione di contenuto anche identico, in sostituzione della precedente(Cass. 23 gennaio 1998, n. 643 ;
Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912
Cass. 12 novembre 2010, n. 22957
Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165
Vero è che,secondo Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165, la regola dettata dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

7/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3881 R.G.anno 2023 proposto da: Poste Italiane s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato Annamaria Agosto e dall ’avvocato Pasquale Di Ieso , domiciliat a presso quest’ultimo; ricorrente contro Marino Maddalena, rappresentata e difes a dall’avvocato Francesco Petrella; controricorrente avverso la sentenza n. 3933/2022 depositat a il 3 novem bre 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 3881/2023 camera di consiglio2.7.2025 1. ─ Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudicare dell’appellodi Poste Italiane avverso sentenza del Giudice di pace di Arienzo, lo ha dichiarato improcedibile. Ha rilevato chea seguito della notifica a mezzo PEC, in data 3 settembre 2019,di un primo atto di impugnazione, cui non era seguita la costituzione in giudizio, Poste Italiane aveva provveduto a una seconda notificazione dell'atto di appello in data 30 settembre 2019, costituendosi, poi, il successivo 9 ottobre.

Secondo il Tribunale, il termine per la costituzione era decorso dalla prima notifica, non essendo applicabile, nella fattispecie, i l principio che riconosce alla parte costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un’impugnazione affetta da una causa di inammissibilità, la possibilità di proporre una seconda impugnazione, sempre che la stessa sia tempestiva e purché non sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della prima. Il Giudice di appello h a evidenziato , in proposito , che tale regola operava con riferimento alla proposizione di un secondo gravame, essendo inidonea, a tal fine, la mera rinotifica della medesima impugnazione: e nella circostanza ― ha esposto il Tribunale ― l'impugnazione di Poste Italiane notificata il 30 settembre 2019 era identica, anche nella data di prima udienza, a quella del 3 settembre 2019. 2.

─ Avverso la sentenza Post e Italiane ricorre per cassazione , facendo valere un solo motivo di impugnazione . Resiste con controricorso Maddalena Marino, che ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c..Sostiene che fin quando non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello, la mera pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione della stessa o la proposizione di una seconda impugnazione, di contenuto identico o anche diverso dalla prima.

Sez. I–RG 3881/2023 camera di consiglio2.7.2025 2. ― Il motivo appare fondato. E’ risalente, nella giurisprudenza della Corte, l’insegnamento, tratto dal disposto dell’art. 358 c.p.c.,per cui il diritto d'impugnazione si consuma solo dopo che sia intervenuta una pronuncia di improcedibilitào di inammissibilità, onde è ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei termini dopo la notifica di altro ricorso, di identico contenuto, non depositato, di cui non sia stata dichiarata l'improcedibilità (Cass. 26 maggio 1981, n. 3466; Cass. 3 novembre 1984, n.5577) o l’inammissibilità ( sent . ul t. cit.) ; in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è dunque consentita la proposizione di impugnazione di contenuto anche identico, in sostituzione della precedente(Cass. 23 gennaio 1998, n. 643 ;

Cass. 27 ottobre 2005, n.20912; Cass. 2 maggio 2007, n. 10099 ) . In particolare, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che laconsumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza ― al tempo della proposizione della seconda impugnazione ― di una declaratoria di inammissibilità oimprocedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione,di contenuto identico o diverso , in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso(Cass. 12 novembre 2010, n. 22957).

Vero è che,secondo Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165, la regola dettata dall'art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità, essendo invece incongrua una nuova notifica della originaria impugnazione. Maè anche vero che, nella sostanza, la « mera rinotifica della medesima Sez.

I–RG 3881/2023 camera di consiglio2.7.2025 impugnazione», altro non è che la proposizione di una impugnazione identica a quella precedente: tanto più in una situazione quale quella qui in esame, segnata dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al g iudice di appe llo (con relativa costi t uzione da parte dell’appellante)a seguito della prima notifica: situazione, questa, in cui non può quindi neppure farsi questione del rinnovo del gravame nell’ambito di un procedimento già pendente avanti a quel giudice.Ciò posto, l’art. 358 c.p.c. non limita la riproposizione dell’appello al caso in cui il secondo gravame abbia contenuto diverso rispetto al primo, onde è da confermare l’indirizzo che ammette la nuova impugnazione anche quando questa sia identica alla precedente. 3.― La sentenza impugnata va quindi cassata , con rinvio della causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:

Tribunale che regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, il quale pronuncerà sulle spese del giudizio